Se durante l'esame emergono indizi di reita' a carico di chi sta parlando, l'autorita' deve interrompere: e le dichiarazioni gia' rese non possono essere utilizzate contro di lui.
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▶ Risposta diretta
Chi è convocato come testimone non è parte del procedimento — ma può diventarlo nel corso dello stesso colloquio. L'art. 63 del codice di procedura penale prevede che, se da ciò che si dice emergono indizi di reità a proprio carico, l'autorità procedente interrompa l'esame e inviti a nominare un difensore.
E stabilisce la conseguenza che quasi nessuno conosce: le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro chi le ha rese.
C'è poi una protezione ulteriore, che opera fin dall'inizio: il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.
Ne discende che la domanda da porsi prima di presentarsi non è che cosa dire, ma in quale veste si è chiamati — e se quella veste sia quella corretta.
⚡ In sintesi
- Art. 63 c.p.p.: l'esame si interrompe se emergono indizi di reità.
- Le precedenti dichiarazioni non si possono usare contro chi le ha rese.
- Se doveva essere sentito come indagato, tutto è inutilizzabile.
- L'inutilizzabilità opera anche verso i terzi, a certe condizioni.
- Art. 198 comma 2: non si è obbligati su fatti da cui emerga responsabilità.
- Servono indizi non equivoci, non sospetti dell'interrogante.
- I prossimi congiunti hanno facoltà di astenersi.
- Chi sceglie di deporre è però tenuto a dire il vero.
- La sanzione riguarda l'atto, non gli atti successivi.
Convocato come testimone o persona informata? Chiama +39 335 669 3954. La domanda che precede tutte: la veste in cui sei chiamato è quella corretta?
In quale veste sei chiamato?
È il dato che determina tutto: quali obblighi si abbiano, quali facoltà, e che cosa accada a ciò che si dice.
📜 Art. 198 c.p.p. — obblighi del testimone
Comma 1: «Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.»
Comma 2: «Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.»
Ne discende che gli obblighi del testimone sono tre — presentarsi, attenersi alle prescrizioni, rispondere secondo verità — e che il secondo comma introduce un limite che opera per legge e non richiede alcuna eccezione: nessuno può essere costretto a fornire elementi contro se stesso.
| Veste | Obbligo di verità | Difensore | Utilizzabilità |
|---|---|---|---|
| Testimone | Sì | Non previsto in via ordinaria | Piena |
| Persona informata sui fatti | Sì | Non previsto in via ordinaria | Piena |
| Testimone assistito | Sì, entro limiti | Sì | Con regole proprie |
| Indagato di reato connesso | No | Sì | Con regole proprie |
| Indagato o imputato | No: facoltà di non rispondere | Sì | Regole proprie |
| Prossimo congiunto | Solo se sceglie di deporre | — | Se depone, piena |
Le tre righe finali segnano la differenza che conta: chi ha la veste di indagato non ha alcun obbligo di rispondere, e la sua posizione è presidiata da un difensore fin dall'inizio.
⚠️ La veste formale può non coincidere con quella sostanziale
È il punto su cui si gioca l'intera materia, ed è la ragione per cui questa pagina esiste.
La veste in cui si è formalmente convocati è quella indicata nell'atto. Ma la veste sostanziale dipende dagli elementi già acquisiti: se a carico di una persona esistevano già, prima della convocazione, indizi non equivoci di reità, quella persona doveva essere sentita come indagata — a prescindere da come sia stata chiamata.
Ne discende che l'etichetta apposta all'atto non è decisiva, e che la verifica sulla veste sostanziale è un accertamento successivo che il giudice deve compiere. È l'ambito in cui operano le più importanti protezioni previste dal codice.
Che cosa succede se la veste cambia?
Il codice disciplina espressamente il momento in cui, nel corso dell'esame, la posizione della persona si trasforma.
📜 Art. 63 c.p.p. — dichiarazioni indizianti
Comma 1: «Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.»
Comma 2: «Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.»
Le due ipotesi sono diverse. Il primo comma riguarda il mutamento sopravvenuto nel corso dell'esame; il secondo l'errore originario sulla veste, e ha conseguenze più ampie.
⚖️ Quando le dichiarazioni non si possono usare
L'inutilizzabilità opera anche verso i terzi
Le dichiarazioni della persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 comma 2 anche nei confronti dei terzi — sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato, ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, e per il quale egli avrebbe avuto il diritto di non rendere quelle dichiarazioni se fosse stato sentito come indagato.
L'inutilizzabilità erga omnes è coerente con l'incapacità a testimoniare stabilita dagli artt. 197 lett. a), 198 comma 2 e 210 del codice di procedura penale.
Servono indizi non equivoci, non sospetti
L'esistenza di indizi di reità a carico del dichiarante deve sostanziarsi non in mere congetture o ipotesi sulla sua presunta partecipazione, bensì in indizi non equivoci di reità.
È inoltre necessario che siano già stati acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente — non rilevando a tale proposito eventuali sospetti o intuizioni personali dell'interrogante.
Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 2022, n. 13316
La verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso, e la conseguente valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese, impone al giudice di verificare l'originaria esistenza di precisi indizi di reità, anche se non gravi, e di eventuali cause di giustificazione — ove queste siano di evidente e immediata applicazione, senza necessità di particolari indagini o verifiche.
I limiti dell'inutilizzabilità
La disciplina non opera per dichiarazioni riferite a reati non connessi, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite. E la sanzione riguarda soltanto l'atto in cui le dichiarazioni sono contenute, senza estendersi agli atti successivi.
Da completare su Italgiure prima della pubblicazione: estremi delle pronunce non ancora indicate.
| Profilo | Comma 1 | Comma 2 |
|---|---|---|
| Situazione | Mutamento sopravvenuto nell'esame | Errore originario sulla veste |
| Presupposto | Emergono indizi durante l'atto | Indizi gia' esistenti prima |
| Obbligo dell'autorita' | Interrompere e avvertire | Sentire come indagato fin dall'inizio |
| Che cosa non si usa | Le dichiarazioni precedenti | Tutte le dichiarazioni |
| Verso chi opera | Contro chi le ha rese | Anche verso i terzi, a condizioni |
| Verifica difensiva | Che cosa risulta dal verbale | Che cosa risultava agli atti prima |
L'ultima riga indica dove si lavora in ciascuna ipotesi: sul primo comma la verifica riguarda lo svolgimento dell'atto — se l'interruzione sia avvenuta quando doveva; sul secondo riguarda il fascicolo anteriore all'atto, cioe' quali elementi risultassero gia' acquisiti.
Ne discende una distinzione che va colta perché produce esiti diversi: nel primo comma l'inutilizzabilità opera contro la persona che ha reso le dichiarazioni; nel secondo, alle condizioni indicate dalla giurisprudenza, opera anche verso i terzi.
Che cosa diventa inutilizzabile?
Il perimetro è preciso, e conoscerlo evita aspettative sbagliate in entrambe le direzioni.
| Situazione | Che cosa non si può usare | Verso chi |
|---|---|---|
| Indizi emersi durante l'esame | Le dichiarazioni precedenti | Contro chi le ha rese |
| Doveva essere sentito come indagato | Tutte le dichiarazioni | Anche verso i terzi, a certe condizioni |
| Indizi solo sospettati dall'interrogante | Nulla | — |
| Reati non connessi né collegati | Nulla | — |
| Atti successivi | Restano utilizzabili | — |
| Dichiarazioni senza le garanzie di legge | Radicalmente inutilizzabili | — |
La riga sugli atti successivi delimita la protezione: la sanzione riguarda soltanto l'atto in cui le dichiarazioni sono contenute, e non si estende a quelli compiuti successivamente.
📌 L'inutilizzabilità verso i terzi ha condizioni precise
È il profilo di maggiore rilievo pratico, perché riguarda anche chi non ha reso le dichiarazioni ma ne subisce l'utilizzo.
L'inutilizzabilità prevista dal secondo comma opera anche nei confronti dei terzi, ma è subordinata a una duplice condizione: che il dichiarante fosse raggiunto da chiari indizi di reità, e che quegli indizi attenessero al medesimo reato, ovvero a un reato connesso o collegato a quello attribuito al terzo.
Ne discende un'attività difensiva concreta per l'imputato contro cui vengano utilizzate dichiarazioni altrui: verificare quale fosse, al momento in cui furono rese, la posizione sostanziale del dichiarante, e se sussistesse il nesso fra i reati richiesto dalla norma. È una verifica documentale, che si conduce sugli atti del fascicolo.
I limiti della protezione
Vanno conosciuti perché la protezione è forte ma non illimitata, e sopravvalutarla porta a errori.
Il primo limite riguarda la consistenza degli indizi. L'esistenza di indizi di reità deve sostanziarsi non in mere congetture o ipotesi sulla presunta partecipazione del dichiarante, bensì in indizi non equivoci.
Il secondo riguarda la loro conoscenza. Devono essere già stati acquisiti prima dell'escussione ed essere come tali conosciuti dall'autorità procedente: non rilevano sospetti o intuizioni personali dell'interrogante.
Il terzo riguarda il collegamento fra i reati: la disciplina non opera per dichiarazioni riferite a reati non connessi.
⚠️ La protezione non copre chi mente
È una precisazione necessaria, e va data prima della convocazione anziché dopo.
Le disposizioni sulle dichiarazioni indizianti impediscono che ciò che si è detto venga utilizzato, entro i limiti indicati. Non rendono lecito ciò che si dice.
Chi rende dichiarazioni non veritiere può rispondere di fattispecie proprie — false informazioni al pubblico ministero, falsa testimonianza — che hanno una loro autonomia. E chi tace su fatti sui quali ha l'obbligo di rispondere può rispondere di reticenza.
Ne discende l'indicazione che vale più di ogni altra in questa materia: tacere è diverso da riferire il falso. Sul primo terreno operano le facoltà previste dal codice; sul secondo si apre un procedimento nuovo. Va aggiunto che, quando ricorra il rapporto qualificato, opera la causa di non punibilità prevista per chi abbia agito per salvare sé o un prossimo congiunto.
La facoltà di astenersi
È prevista per i prossimi congiunti, e ha un funzionamento che va compreso prima di esercitarla.
L'art. 199 del codice di procedura penale riconosce ai prossimi congiunti dell'imputato la facoltà di astenersi dal deporre.
Ne discendono due conseguenze che si sommano. La prima: l'avviso di quella facoltà non è dovuto ai prossimi congiunti di chi non abbia ancora assunto la qualità di indagato — avuto riguardo non alla posizione formale al momento del compimento dell'atto, ma a quella sostanziale, valutata con riferimento a dati indizianti già acquisiti e non aventi carattere di mero sospetto.
La seconda: chi sceglie di deporre è tenuto a dichiarare il vero, essendo venute meno — in virtù della scelta effettuata dall'interessato — le ragioni che giustificavano la tutela della sua peculiare posizione.
Che cosa verificare prima di decidere
Se ricorra il rapporto che fonda la facoltà di astensione.
Se l'avviso sia stato dato, e se fosse dovuto.
Quale fosse la posizione sostanziale della persona al momento dell'atto.
Quali conseguenze comporti la scelta di deporre.
Se vi siano altri titoli di astensione: segreto professionale, d'ufficio, di Stato.
Che cosa fare prima di presentarsi
Sei attività, e la prima è quella che quasi nessuno compie.
Prima della convocazione
Leggere l'atto di convocazione e individuare la veste indicata.
Verificare se quella veste corrisponda alla posizione sostanziale.
Ricostruire il proprio rapporto con i fatti oggetto del procedimento.
Individuare gli ambiti su cui potrebbe emergere una responsabilità propria.
Verificare l'esistenza di facoltà di astensione o di segreti opponibili.
Parlare con un difensore prima di presentarsi, non dopo.
Va aggiunto che, quando ricorra il rapporto qualificato con la persona cui i fatti si riferiscono, opera la causa di non punibilita' prevista per chi abbia agito per salvare se' medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore — profilo che va conosciuto perche' copre alcune delle fattispecie che possono derivare da dichiarazioni non veritiere.
L'ultima attività non è un formalismo. Il testimone non ha, in via ordinaria, un difensore presente all'atto — ma nulla impedisce di consultarne uno prima, e di farlo è l'unico modo per sapere se la veste sia corretta e quali facoltà spettino.
📌 Non si tratta di costruire una versione, ed è il contrario
Va detto chiaramente perché l'equivoco è frequente e produce danni: consultare un difensore prima di essere sentiti non serve a concordare che cosa dire.
Serve a tre cose diverse. Sapere in quale veste si è chiamati, e se sia quella corretta. Sapere quali facoltà spettino — astensione per rapporto qualificato, segreto professionale, limite dell'art. 198 comma 2. E sapere che tacere è diverso da mentire: sul primo terreno operano protezioni previste dalla legge, sul secondo si apre un procedimento nuovo.
Chi arriva informato non dice cose diverse: dice le stesse cose sapendo che cosa può non dire. È una differenza che, quando la veste è quella sbagliata, decide un procedimento intero.
⏰ Schema temporale — che cosa fare, e quando
Fase 1 — Alla ricezione dell'atto
Leggere quale veste vi sia indicata.
Fase 2 — Subito
Verificare se corrisponda alla posizione sostanziale.
Fase 3 — Prima di presentarsi
Ricostruire il proprio rapporto con i fatti.
Fase 4 — Prima di presentarsi
Individuare gli ambiti di possibile responsabilita' propria.
Fase 5 — Prima di presentarsi
Verificare facolta' di astensione e segreti opponibili.
Fase 6 — Prima di presentarsi
Consultare un difensore: nulla lo impedisce.
Fase 7 — Durante l'atto
Se emergono indizi a proprio carico, l'esame va interrotto.
📈 Le protezioni previste dal codice
- art. 63 comma 1 — l'esame si interrompe e le precedenti dichiarazioni non si usano
- art. 63 comma 2 — se doveva essere sentito come indagato, tutto e' inutilizzabile
- art. 198 comma 2 — non si e' obbligati su fatti da cui emerga responsabilita' propria
- art. 199 — facolta' di astensione dei prossimi congiunti
- indizi non equivoci — la soglia richiesta: non congetture ne' sospetti
Fonte: codice di procedura penale e giurisprudenza di legittimita'
Miti e fatti
| Si sente dire | Come stanno le cose |
|---|---|
| «Il testimone deve rispondere a tutto» | Non su fatti da cui emerga responsabilità propria |
| «La veste indicata nell'atto è decisiva» | Conta la posizione sostanziale |
| «Se cambio veste tutto quello che ho detto vale» | Le precedenti dichiarazioni non si usano contro di lui |
| «La protezione vale solo per chi ha parlato» | A certe condizioni opera anche verso i terzi |
| «Basta un sospetto dell'interrogante» | Servono indizi non equivoci già acquisiti |
| «Vale per qualunque reato» | Non per reati non connessi né collegati |
| «Se sono congiunto sono avvisato sempre» | L'avviso non è dovuto se non ha ancora la qualità |
| «Tacere e mentire sono uguali» | Sul primo operano facoltà, sul secondo un procedimento nuovo |
💬 Prima domanda reale ricevuta in studio
«Mi hanno convocato come persona informata sui fatti, ma temo che possano contestarmi qualcosa. Devo andare?»
Risposta. Deve andare, ma deve andare informato — e le spiego che cosa le spetta, perché sono protezioni che quasi nessuno conosce. Partiamo dagli obblighi: l'art. 198 c.p.p. stabilisce che il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni e di rispondere secondo verità. Ma il secondo comma aggiunge un limite che opera per legge: «il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale». Non serve eccepire nulla: è un limite all'obbligo, non una facoltà da invocare. C'è poi l'art. 63 c.p.p., che disciplina il momento in cui la posizione cambia: se durante l'esame emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità deve interrompere, avvertirla che potranno essere svolte indagini e invitarla a nominare un difensore. E — questo è il punto — le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro di lei. C'è un'ipotesi ancora più forte: se lei doveva essere sentita sin dall'inizio come indagata, perché a suo carico esistevano già indizi non equivoci, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate affatto. Quindi la domanda che le faccio prima di ogni altra è: che cosa la lega ai fatti oggetto del procedimento? Da lì capiamo se la veste indicata nell'atto sia quella corretta. E le dico l'unica cosa che conta davvero: tacere è diverso da riferire il falso. Sul primo terreno operano le protezioni del codice; sul secondo si apre un procedimento nuovo.
📁 Caso pratico 1 — veste sostanziale difforme da quella formale
Scenario. Persona convocata e sentita in veste di testimone in relazione a fatti rispetto ai quali risultavano gia' acquisiti elementi a suo carico.
Strategia. Ricostruzione documentale degli elementi presenti nel fascicolo alla data dell'atto, con verifica della loro consistenza e della loro conoscenza da parte dell'autorita' procedente.
Esito. Inutilizzabilita' delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 63 comma 2 c.p.p.
📁 Caso pratico 2 — inutilizzabilita' fatta valere dal terzo
Scenario. Utilizzo, nei confronti dell'imputato, di dichiarazioni rese da soggetto che secondo la difesa doveva essere sentito come indagato.
Strategia. Verifica della duplice condizione richiesta: esistenza di chiari indizi di reita' a carico del dichiarante gia' prima dell'escussione, e attinenza di quegli indizi al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato.
Esito. Inutilizzabilita' ritenuta operante anche nei confronti del terzo.
📁 Caso pratico 3 — facolta' di astensione non avvisata
Scenario. Prossimo congiunto sentito senza avviso della facolta' di astensione.
Strategia. Verifica della posizione sostanziale del soggetto rispetto al quale il rapporto rilevava alla data dell'atto, con riferimento ai dati indizianti gia' acquisiti e non aventi carattere di mero sospetto.
Esito. Profilo dedotto con riferimento alla doverosita' dell'avviso in relazione alla posizione sostanziale.
📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole
Scenario. Persona presentatasi senza previa consultazione di un difensore, che nel corso dell'atto ha reso dichiarazioni non veritiere ritenendo di tutelarsi.
Strategia. Nessuna verifica preventiva sulla veste ne' sulle facolta' spettanti.
Esito. Le protezioni previste dal codice impediscono l'utilizzo delle dichiarazioni entro limiti determinati, ma non rendono lecito quanto dichiarato: e' stata aperta una posizione autonoma. La lezione: tacere e' diverso da riferire il falso.
🚫 Errori che peggiorano la posizione
- Presentarsi senza aver verificato se la veste indicata sia corretta.
- Ritenere di dover rispondere a tutto: l'art. 198 comma 2 pone un limite.
- Rendere dichiarazioni non veritiere ritenendo di tutelarsi.
- Non consultare un difensore prima: nulla lo impedisce.
- Non verificare l'esistenza di facolta' di astensione o segreti opponibili.
- Non contestare l'utilizzo di dichiarazioni altrui rese in veste errata.
⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati
- Non verificare la posizione sostanziale di chi e' convocato.
- Non rappresentare il limite dell'art. 198 comma 2, che opera per legge.
- Non spiegare la differenza fra tacere e riferire il falso.
- Non dedurre l'inutilizzabilita' di dichiarazioni altrui rese in veste errata.
- Non verificare la duplice condizione richiesta per l'operativita' verso i terzi.
- Non controllare la doverosita' dell'avviso ai prossimi congiunti.
💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio
«Nel mio processo usano le dichiarazioni di una persona che secondo me era già indagata. Posso contestarle?»
Risposta. Sì, ed è un profilo di rilievo pratico notevole — quindi le spiego a quali condizioni. L'art. 63 comma 2 c.p.p. stabilisce che, se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate. E la giurisprudenza ha chiarito che quell'inutilizzabilità opera anche nei confronti dei terzi — cioè anche a favore suo, che quelle dichiarazioni non le ha rese. Ma è subordinata a una duplice condizione. Primo: che il dichiarante fosse raggiunto da chiari indizi di reità, già acquisiti prima dell'escussione e come tali conosciuti dall'autorità procedente — non rilevano sospetti o intuizioni personali dell'interrogante, né mere congetture. Secondo: che quegli indizi attenessero al medesimo reato, ovvero a un reato connesso o collegato a quello attribuito a lei. La disciplina non opera per dichiarazioni riferite a reati non connessi. È una verifica documentale, e si conduce sugli atti del fascicolo: quali elementi risultavano acquisiti a carico di quella persona alla data dell'atto, e con quale collegamento rispetto alla sua posizione. Un'avvertenza sul perimetro: la sanzione riguarda soltanto l'atto in cui le dichiarazioni sono contenute, e non si estende agli atti successivi.
Glossario
| Testimone | Ha obbligo di presentarsi, attenersi alle prescrizioni e dire il vero |
| Persona informata sui fatti | Veste tipica della fase delle indagini |
| Art. 198 comma 2 | Limite: non si e' obbligati su fatti da cui emerga responsabilita' |
| Art. 63 comma 1 | L'esame si interrompe se emergono indizi di reita' |
| Art. 63 comma 2 | Se doveva essere sentito come indagato: inutilizzabilita' |
| Posizione sostanziale | Prevale su quella formale indicata nell'atto |
| Indizi non equivoci | La soglia: non congetture ne' sospetti dell'interrogante |
| Inutilizzabilita' verso i terzi | Opera a duplice condizione |
| Art. 199 | Facolta' di astensione dei prossimi congiunti |
| Testimone assistito | Regime proprio, con difensore |
Come lavora lo Studio su questi casi
- Lettura dell'atto di convocazione e individuazione della veste indicata.
- Verifica della corrispondenza con la posizione sostanziale.
- Ricostruzione del rapporto con i fatti oggetto del procedimento.
- Individuazione degli ambiti su cui opera il limite dell'art. 198 comma 2.
- Verifica delle facolta' di astensione e dei segreti opponibili.
- Deduzione dell'inutilizzabilita' di dichiarazioni altrui rese in veste errata.
- Controllo della duplice condizione per l'operativita' verso i terzi.
🔍 Quando non siamo lo studio giusto
Preferiamo dirlo prima:
- Chi chiede assistenza per concordare il contenuto delle dichiarazioni da rendere.
- Chi intende rendere dichiarazioni non corrispondenti al vero.
- Chi chiede di contattare altre persone convocate nel medesimo procedimento.
- Chi chiede una previsione sull'esito prima dell'esame dell'atto di convocazione.
Assistenza a chi è convocato come testimone o persona informata sui fatti: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.
Costi della difesa
💰 Come si determina il compenso
| Attività | Riferimento | Nota |
|---|---|---|
| Esame dell'atto di convocazione | D.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudiziale | Verifica della veste e delle facolta' |
| Consulenza preventiva | D.M. 55/2014 — attivita' stragiudiziale | Prima di presentarsi, non dopo |
| Assistenza in caso di mutamento della veste | D.M. 55/2014 — indagini | Se l'esame viene interrotto |
| Deduzione dell'inutilizzabilita' | D.M. 55/2014 — giudizio | Anche a favore del terzo |
| Difesa in procedimento sopravvenuto | D.M. 55/2014 — indagini e giudizio | Ove la posizione muti |
Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Domande frequenti
Il testimone deve rispondere a tutte le domande?
No. L'art. 198 c.p.p. stabilisce che il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni e di rispondere secondo verità. Ma il secondo comma aggiunge che «il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale». È un limite che opera per legge: non richiede di essere invocato come un'eccezione, e nessuno può essere costretto a fornire elementi contro se stesso.
Che cosa succede se emergono indizi a mio carico?
L'art. 63 comma 1 c.p.p. prevede che, se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata né sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e invitandola a nominare un difensore. E stabilisce la conseguenza decisiva: le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
E se dovevo essere sentito come indagato fin dall'inizio?
L'ipotesi è disciplinata dal secondo comma e ha conseguenze più ampie: se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate. Non è una limitazione all'uso contro di lei soltanto: alle condizioni fissate dalla giurisprudenza, l'inutilizzabilità opera anche nei confronti dei terzi, in coerenza con l'incapacità a testimoniare stabilita dal codice.
La veste indicata nell'atto è decisiva?
No: conta la posizione sostanziale. La veste in cui si è formalmente convocati è quella indicata nell'atto, ma quella sostanziale dipende dagli elementi già acquisiti. Se a carico di una persona esistevano già, prima della convocazione, indizi non equivoci di reità, quella persona doveva essere sentita come indagata — a prescindere da come sia stata chiamata. È l'ambito in cui operano le principali protezioni del codice, e la verifica è un accertamento che il giudice deve compiere.
Basta un sospetto dell'inquirente?
No, e i limiti sono precisi. L'esistenza di indizi di reità deve sostanziarsi non in mere congetture o ipotesi sulla presunta partecipazione, bensì in indizi non equivoci. Ed è necessario che siano già stati acquisiti prima dell'escussione ed essere come tali conosciuti dall'autorità procedente: non rilevano sospetti o intuizioni personali dell'interrogante. La verifica riguarda ciò che risultava agli atti, non ciò che l'interrogante pensava.
Posso contestare dichiarazioni rese da altri?
Sì, a due condizioni. L'inutilizzabilità prevista dal secondo comma opera anche nei confronti dei terzi, ma è subordinata a una duplice condizione: che il dichiarante fosse raggiunto da chiari indizi di reità, e che quegli indizi attenessero al medesimo reato, ovvero a un reato connesso o collegato a quello attribuito al terzo. È una verifica documentale, che si conduce sugli atti del fascicolo: quali elementi risultavano acquisiti a carico del dichiarante alla data dell'atto.
La protezione copre anche gli atti successivi?
No: la sanzione riguarda soltanto l'atto in cui le dichiarazioni sono contenute, e non si estende agli atti successivi. È un limite che va conosciuto perché delimita l'effetto pratico della deduzione: ottenere l'inutilizzabilità di un verbale non travolge automaticamente ciò che è stato compiuto dopo. Va inoltre ricordato che la disciplina non opera per dichiarazioni riferite a reati non connessi né collegati.
Se sono parente dell'indagato devo testimoniare?
L'art. 199 c.p.p. riconosce ai prossimi congiunti dell'imputato la facoltà di astenersi dal deporre. Vanno però conosciute due precisazioni. La prima: l'avviso di quella facoltà non è dovuto ai prossimi congiunti di chi non abbia ancora assunto la qualità di indagato — avuto riguardo non alla posizione formale al momento dell'atto, ma a quella sostanziale, valutata sui dati indizianti già acquisiti e non aventi carattere di mero sospetto.
Se scelgo di deporre posso dire quello che voglio?
No: chi sceglie di deporre è tenuto a dichiarare il vero, essendo venute meno — in virtù della scelta effettuata dall'interessato stesso — le ragioni che giustificavano la tutela della sua peculiare posizione di prossimo congiunto, cioè l'esigenza di rispettare l'istinto difensivo indotto dai vincoli di solidarietà familiare. La facoltà riguarda il se deporre, non il come: una volta esercitata la scelta, l'obbligo di verità opera pienamente.
Le protezioni coprono chi dice il falso?
No, ed è la precisazione più importante di questa materia. Le disposizioni sulle dichiarazioni indizianti impediscono che ciò che si è detto venga utilizzato, entro i limiti indicati: non rendono lecito ciò che si dice. Chi rende dichiarazioni non veritiere può rispondere di fattispecie proprie — false informazioni al pubblico ministero, falsa testimonianza — che hanno autonomia. Ne discende l'indicazione che vale più di ogni altra: tacere è diverso da riferire il falso.
Posso farmi assistere da un avvocato?
Il testimone non ha, in via ordinaria, un difensore presente all'atto — ma nulla impedisce di consultarne uno prima, ed è l'unico modo per sapere se la veste sia corretta e quali facoltà spettino. Non serve a concordare che cosa dire: serve a sapere in quale veste si è chiamati, quali facoltà spettino, e che tacere è diverso da mentire. Chi arriva informato non dice cose diverse: dice le stesse cose sapendo che cosa può non dire.
Che cosa devo verificare prima di presentarmi?
Sei cose. Leggere l'atto e individuare la veste indicata. Verificare se corrisponda alla posizione sostanziale. Ricostruire il proprio rapporto con i fatti oggetto del procedimento. Individuare gli ambiti su cui potrebbe emergere una responsabilità propria, dove opera il limite dell'art. 198 comma 2. Verificare l'esistenza di facoltà di astensione o di segreti opponibili — professionale, d'ufficio, di Stato. E parlare con un difensore prima di presentarsi, non dopo.
Prima la veste, poi il contenuto
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