La stessa sostanza non autorizzata in un prodotto configura una contravvenzione colposa o un delitto doloso secondo che l'aggiunta sia stata colposa o intenzionale.
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▶ Risposta diretta
La distinzione decisiva non è la sostanza ma lo stato soggettivo. La Cassazione ha stabilito che l'originario impiego o la colposa aggiunta di additivi chimici non autorizzati integra la contravvenzione dell'art. 5 comma 1 lett. g) della legge 283/1962, punibile a titolo di colpa; mentre l'aggiunta intenzionale della sostanza vietata dà luogo al delitto dell'art. 516 c.p., punibile a titolo di dolo.
Ne discende che la prima verifica riguarda la ricostruzione del processo produttivo: come la sostanza è entrata nel prodotto, e se vi sia stata una decisione.
Il secondo elemento riguarda il momento consumativo: l'art. 515 richiede la materiale consegna all'acquirente, o atti univocamente diretti a tale fine — e la mera esposizione non basta.
E fra art. 515 e art. 516 c'è specialità reciproca: l'assorbimento del primo nel secondo è escluso.
⚡ In sintesi
- Colposa aggiunta: contravvenzione ex art. 5 L. 283/1962.
- Aggiunta intenzionale: delitto ex art. 516 c.p.
- L'art. 516 punisce la messa in vendita: reclusione fino a sei mesi o multa.
- L'art. 515 richiede la materiale consegna o atti diretti a essa.
- La mera esposizione non integra il tentativo di frode.
- Serve un inizio di contrattazione con acquirente determinato.
- Fra le due norme vi è specialità reciproca: non c'è assorbimento.
- L'art. 516 è reato di pericolo: tutela anticipata e sussidiaria.
- La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.
Contestazione per frode in commercio o reati alimentari? Chiama +39 335 669 3954. La prima verifica è come la sostanza è entrata nel prodotto: da lì dipende se sia contravvenzione o delitto.
Colpa o dolo: che cosa cambia?
È il discrimine fra una contravvenzione e un delitto, e si accerta sul processo produttivo.
📜 Gli artt. 515, 516 e 518 del codice penale
Art. 515 — Frode nell'esercizio del commercio: punisce chi, nell'esercizio di un'attivita' commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualita' o quantita'.
Art. 516 — Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: «Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032» — importo cosi' aumentato dall'art. 113 della legge 689/1981.
Art. 518 — Pubblicazione della sentenza: la condanna per i delitti previsti dal capo comporta la pubblicazione della sentenza.
Le disposizioni sono collocate nel Capo II del Titolo VIII del Libro secondo, dedicato ai delitti contro l'industria e il commercio: il bene protetto e' l'ordine economico, non la salute pubblica.
⚖️ Colpa o dolo: la stessa sostanza, due fattispecie diverse
Cass. pen. n. 10237 del 15 febbraio 2024
Integra la contravvenzione di pericolo presunto di cui all'art. 5 comma 1 lett. g) della legge 283/1962, punibile a titolo di colpa, l'originario impiego o la colposa aggiunta di additivi chimici non autorizzati negli ingredienti utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari.
Dà invece luogo al delitto previsto dall'art. 516 c.p., punibile a titolo di dolo, l'aggiunta intenzionale della sostanza vietata.
Cass. pen., sez. III, n. 5244 del 3 novembre 2022 — specialità reciproca
Sussiste rapporto di specialità reciproca fra il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine dell'art. 516 c.p. — finalizzato a preservare da comportamenti frodatori sia la vendita sia la messa in vendita delle sole sostanze alimentari — e quello di frode nell'esercizio del commercio dell'art. 515 c.p., volto a tutelare dalle frodi la sola vendita di tutte le cose mobili.
Ne discende che deve essere escluso l'assorbimento del primo nel secondo.
Il momento consumativo dell'art. 515
Il delitto dell'art. 515 sussiste, nella forma consumata o tentata, nell'ipotesi di materiale consegna della merce all'acquirente o di atti univocamente diretti a tale fine. L'art. 516 è invece reato di pericolo, che punisce la semplice immissione sul mercato e rappresenta una forma di tutela anticipata e sussidiaria, relativa a una fase preliminare alla relazione commerciale.
Cass. pen. n. 11258 del 1994 — l'esposizione non basta
Nell'ipotesi di esposizione per la vendita di prodotti la cui indicazione in cartellino non corrispondesse alla composizione effettiva, non è configurabile il delitto tentato di frode in commercio: gli atti idonei diretti in modo non equivoco devono concernere un inizio di contrattazione con un acquirente determinato.
La Corte ha peraltro ricondotto quell'ipotesi all'art. 516 c.p., osservando che la genuinità va intesa in senso naturale e formale-giuridico.
| Profilo | Art. 5 L. 283/1962 | Art. 516 c.p. |
|---|---|---|
| Natura | Contravvenzione | Delitto |
| Elemento soggettivo | Anche colpa | Dolo generico |
| Condotta tipica | Impiego nella preparazione | Messa in vendita come genuine |
| Struttura | Pericolo presunto | Pericolo |
| Oggetto | Sostanze trattate o alterate | Sostanze alimentari non genuine |
| Definizione | Estinzione con oblazione ove ammessa | Nessuna oblazione |
| Pubblicazione della sentenza | Non prevista | Prevista dall'art. 518 c.p. |
| Elemento | Che cosa dimostra | Documento |
|---|---|---|
| Fase di comparsa della sostanza | Se in ingresso o in lavorazione | Registri di produzione |
| Controlli sui fornitori | Diligenza organizzativa | Qualifiche, audit, certificazioni |
| Documentazione delle forniture | Provenienza della materia prima | Documenti di trasporto, schede |
| Procedure di autocontrollo | Esistenza del presidio | Manuale e istruzioni operative |
| Applicazione effettiva | Che il presidio funzionasse | Registrazioni, verbali, non conformita' |
| Analisi in autocontrollo | Attivita' di verifica svolta | Rapporti di prova |
| Gestione delle non conformita' | Reazione dell'organizzazione | Azioni correttive documentate |
La quinta riga e' quella che decide: un manuale che esista ma non risulti applicato non dimostra diligenza — dimostra che l'organizzazione conosceva il rischio e non lo presidiava. E' la stessa logica che opera in materia di modelli organizzativi, e produce lo stesso esito.
⚠️ La ricostruzione del processo produttivo è il primo lavoro tecnico
Poiché la distinzione fra contravvenzione e delitto riposa sull'elemento soggettivo, e poiché quest'ultimo si desume dalle modalità concrete con cui la sostanza è entrata nel prodotto, l'accertamento è tecnico prima che giuridico.
Rilevano: la fase in cui la sostanza è comparsa — materia prima in ingresso, lavorazione, confezionamento; l'esistenza di procedure di controllo e la loro effettiva applicazione; i controlli sui fornitori e la documentazione delle forniture; i registri di produzione; le analisi eventualmente eseguite in autocontrollo.
Ne discende che un'organizzazione dotata di procedure documentate e applicate ha, oltre a un migliore presidio sostanziale, un argomento difensivo che non è disponibile a chi non le ha: la dimostrazione che l'ingresso della sostanza è avvenuto malgrado i controlli, e non per una decisione.
Quando si consuma la frode in commercio?
Con la consegna, non con l'esposizione — ed è un punto che chiude molte contestazioni.
Il delitto dell'art. 515 sussiste, nella forma consumata o tentata, nell'ipotesi di materiale consegna della merce all'acquirente ovvero di atti univocamente diretti a tale fine.
Ne discende che l'esposizione di un prodotto con indicazioni non corrispondenti non integra di per sé il tentativo: gli atti idonei diretti in modo non equivoco devono concernere un inizio di contrattazione con un acquirente determinato.
📌 «Un acquirente determinato»: la formula che delimita il tentativo
È la precisazione che rende operativa la distinzione. Il tentativo di frode in commercio richiede che gli atti si rivolgano a una contrattazione già avviata con una persona individuata — non a una generica offerta al pubblico.
Ne discende che la merce esposta su uno scaffale, in vetrina o su un banco, con un cartellino non corrispondente, si colloca fuori dal perimetro del tentativo dell'art. 515, per quanto la difformità sia evidente.
Ciò non significa che la condotta sia irrilevante: la stessa vicenda può integrare l'art. 516, che punisce la messa in vendita ed è per struttura una tutela anticipata. Ma la qualificazione cambia, e con essa la cornice — ed è per questo che la ricostruzione del momento in cui l'accertamento è avvenuto va fatta con precisione sul verbale.
Le norme possono concorrere?
Sono regolati dal principio di specialità, e la giurisprudenza ne ha chiarito la portata su due fronti.
Fra art. 515 e art. 516 vi è specialità reciproca: il primo tutela dalle frodi la sola vendita di tutte le cose mobili; il secondo preserva da comportamenti frodatori sia la vendita sia la messa in vendita, ma delle sole sostanze alimentari. Ne discende che deve essere escluso l'assorbimento del primo nel secondo.
Fra art. 515 c.p. e art. 5 L. 283/1962 vi è parimenti specialità reciproca, e le due fattispecie possono concorrere: il delitto è commesso da chi pone in vendita sostanze alimentari non genuine come genuine, ovvero di qualità o quantità diverse da quella dichiarata o pattuita; la contravvenzione da chi impiega nella preparazione del prodotto sostanze private in parte dei propri elementi naturali, mescolate a sostanze di qualità inferiore, o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale.
| Fonte | Ambito | Rapporto |
|---|---|---|
| Art. 515 c.p. | Vendita di tutte le cose mobili | Specialita' reciproca con l'art. 516 |
| Art. 516 c.p. | Vendita e messa in vendita di alimenti | Nessun assorbimento nell'art. 515 |
| Art. 5 L. 283/1962 | Impiego nella preparazione | Puo' concorrere con l'art. 515 |
| Disciplina sui vini | Produzione e commercio | Prevale se copre interamente la fattispecie |
| Denominazioni protette | Prodotti agroalimentari | Fattispecie proprie |
| Etichettatura di settore | Discipline sanzionatorie speciali | Ambiti non sempre sovrapposti |
La quarta riga esprime la regola generale: se una fattispecie concreta rientra interamente nella sfera di applicazione tanto della norma del codice quanto di quella speciale, in forza del principio di specialita' si applica solo quest'ultima — salvo che la norma speciale ponga una riserva di applicazione della norma penale generale.
Rilevano inoltre le discipline speciali di settore — in materia di vini, di prodotti agroalimentari a denominazione protetta, di etichettatura — che possono operare in via esclusiva quando la fattispecie concreta rientri interamente nel loro ambito, salvo che la norma speciale ponga una riserva di applicazione della norma penale generale.
Che cosa significa «non genuino»?
È il presupposto dell'art. 516, e la nozione è più ampia di quanto suggerisca il linguaggio comune.
La genuinità va intesa in senso naturale e formale-giuridico. Ne discende che un prodotto può essere non genuino non soltanto perché alterato nella sostanza, ma anche perché privato dei principi nutritivi caratteristici, ovvero perché confezionato in violazione di una previsione normativa che stabilisca una presunzione sulla composizione.
Ne discende una conseguenza pratica: la contestazione può fondarsi su una difformità rispetto a una definizione normativa del prodotto, e non necessariamente su una alterazione riscontrata analiticamente.
⚠️ La tutela dell'art. 516 è più limitata di quanto sembri
È un profilo che vale la pena conoscere perché ridimensiona la portata della norma e apre argomenti. La dottrina ha osservato che l'art. 516 non tutela in alcun modo l'incolubità pubblica: la salute non è il bene protetto, e la contestazione non implica di per sé alcun rischio sanitario.
Fornisce inoltre una tutela soltanto marginale della lealtà e della buona fede nei traffici commerciali, non essendo richiesto un carattere fraudolento della condotta.
Ne discende che l'affermazione, frequente nelle contestazioni e nella loro rappresentazione pubblica, secondo cui l'addebito implicherebbe un pericolo per i consumatori, va contrastata sul piano tecnico: sono le fattispecie in materia di sostanze nocive a tutelare la salute, e appartengono a un'area diversa, con presupposti propri che vanno accertati autonomamente.
Le difformità in etichetta
Non producono un effetto automatico, e la valutazione va condotta in concreto.
La giurisprudenza ha affermato, in tema di prodotti la cui composizione è naturalmente variabile, che la difformità fra valori dichiarati in etichetta e valori riscontrati in sede di analisi non è sufficiente a integrare automaticamente gli estremi dei reati degli artt. 515 o 516 c.p.
Occorre valutare in concreto, con specifico riferimento ai singoli componenti trovati difformi e alla misura della difformità, se la variazione riscontrata non possa ricondursi alla naturale mutazione di composizione cui il prodotto è soggetto.
Che cosa verificare su una contestazione fondata su analisi
Quali componenti risultano difformi, uno per uno.
Entità della difformità rispetto al valore dichiarato.
Variabilità naturale del prodotto per quel componente.
Tolleranze previste dalla disciplina di settore.
Metodica analitica impiegata e sua incertezza di misura.
Catena di custodia del campione e condizioni di conservazione.
📌 La classificazione del prodotto precede tutto, anche in sede cautelare
La giurisprudenza ha rilevato che un provvedimento di sequestro probatorio su prodotti alimentari, fondato semplicemente richiamando le caratteristiche di sommarietà e provvisorietà tipiche di quella fase, non è validamente prospettabile senza una valutazione — anche in quella fase — della classificazione dei prodotti in sequestro, con conseguente individuazione della specifica normativa applicabile al caso concreto.
Ne discende un argomento spendibile subito, in sede di riesame: la sommarietà propria della fase cautelare non esonera dall'individuare quale disciplina si applichi a quel prodotto — e da quella individuazione dipende se la contestazione regga.
È un profilo che incide immediatamente sull'attività dell'impresa, e per questo va sollevato nei termini brevi del riesame anziché rinviato al merito.
Dove si costruisce la difesa?
Su quattro livelli, e vanno percorsi nell'ordine perché il primo può escludere il delitto.
Il primo è l'elemento soggettivo: come la sostanza è entrata nel prodotto, e se vi sia stata una decisione o un difetto di controllo.
Il secondo è il momento consumativo: vi è stata materiale consegna, o atti diretti a una contrattazione con acquirente determinato?
Il terzo è la qualificazione del prodotto e l'individuazione della disciplina applicabile, comprese le discipline speciali di settore.
Il quarto è l'accertamento analitico: componenti, entità della difformità, variabilità naturale, metodica e catena di custodia.
⚠️ La pubblicazione della sentenza è una conseguenza che eccede la pena
Va rappresentata prima di qualunque scelta processuale a chi opera nel settore. La condanna per il delitto dell'art. 516 comporta, ai sensi dell'art. 518 c.p., la pubblicazione della relativa sentenza.
Ne discende che per un'impresa alimentare l'effetto reputazionale può essere largamente superiore alla sanzione pecuniaria o detentiva, e incidere su rapporti commerciali, forniture e rapporti con la distribuzione organizzata in misura non recuperabile.
È una ragione ulteriore per lavorare sulla qualificazione — e in particolare sulla riconduzione della vicenda all'area contravvenzionale, dove quella conseguenza non è prevista — anziché limitarsi a contenere il trattamento sanzionatorio.
⏰ Schema temporale — l'ordine delle verifiche, e i tempi
Fase 1 — Immediatamente
Verifica della classificazione del prodotto e della disciplina applicabile.
Fase 2 — Nei termini del riesame
Se vi e' sequestro: la classificazione va valutata anche in quella fase.
Fase 3 — Primi giorni
Acquisizione dei registri di produzione e della documentazione dei fornitori.
Fase 4 — Primi giorni
Verifica delle procedure di autocontrollo e della loro applicazione.
Fase 5 — Con il consulente
Ricostruzione della fase in cui la sostanza e' entrata nel prodotto.
Fase 6 — Sull'accertamento analitico
Componenti, entita', variabilita' naturale, metodica, catena di custodia.
Fase 7 — Prima delle scelte processuali
Valutazione della pubblicazione della sentenza per l'art. 516.
📈 Le due qualificazioni in sintesi
- colposa aggiunta — contravvenzione ex art. 5 comma 1 lett. g) L. 283/1962
- aggiunta intenzionale — delitto ex art. 516 c.p.
- fino a 6 mesi — reclusione prevista dall'art. 516, o multa fino a 1.032 euro
- consegna — momento consumativo del delitto di frode in commercio ex art. 515
- art. 518 c.p. — pubblicazione della sentenza in caso di condanna
Fonte: artt. 515, 516 e 518 c.p. e legge 30 aprile 1962 n. 283
Miti e fatti
| Si sente dire | Come stanno le cose |
|---|---|
| «Se c'è la sostanza vietata è delitto» | Dipende se l'aggiunta sia stata colposa o intenzionale |
| «Il prodotto esposto integra il tentativo» | Serve un inizio di contrattazione con acquirente determinato |
| «L'art. 516 assorbe l'art. 515» | Vi è specialità reciproca: nessun assorbimento |
| «L'art. 516 tutela la salute» | Non tutela l'incolumità pubblica |
| «Serve una condotta fraudolenta» | Per l'art. 516 non è richiesta |
| «La difformità in etichetta basta» | Va valutata in concreto la variabilità naturale |
| «In sede cautelare basta la sommarietà» | La classificazione va valutata anche allora |
| «Conta solo la pena» | La condanna comporta la pubblicazione della sentenza |
💬 Prima domanda reale ricevuta in studio
«Nei nostri prodotti hanno trovato un additivo non autorizzato. Non lo abbiamo aggiunto noi, era già in una materia prima. Che reato ci contestano?»
Risposta. La distinzione che le interessa è precisamente quella su cui la Cassazione si è pronunciata, e cambia la natura stessa dell'addebito. Con la sentenza n. 10237 del 15 febbraio 2024 la Corte ha stabilito che integra la contravvenzione di pericolo presunto dell'art. 5 comma 1 lett. g) della legge 283/1962, punibile a titolo di colpa, l'originario impiego o la colposa aggiunta di additivi chimici non autorizzati negli ingredienti utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari. Dà invece luogo al delitto dell'art. 516 c.p., punibile a titolo di dolo, l'aggiunta intenzionale della sostanza vietata. Ne discende che la sua situazione — sostanza già presente nella materia prima in ingresso — si colloca sul versante contravvenzionale, con conseguenze molto rilevanti: natura del reato, cornice, possibilità di definizione, e soprattutto assenza della pubblicazione della sentenza, che l'art. 518 c.p. prevede invece per la condanna ex art. 516. Ma va dimostrato, non affermato. Mi serve tutto il materiale che ricostruisce il processo produttivo: in quale fase la sostanza è comparsa, la documentazione delle forniture e i controlli sui fornitori, i registri di produzione, le procedure di autocontrollo e la prova della loro applicazione effettiva, le analisi eseguite. Un'organizzazione con procedure documentate ha qui un argomento che chi non le ha non possiede.
📁 Caso pratico 1 — riconduzione all'area contravvenzionale
Scenario. Contestazione ex art. 516 c.p. per presenza di sostanza non autorizzata in prodotti alimentari.
Strategia. Ricostruzione tecnica del processo produttivo con documentazione delle forniture, dei controlli sui fornitori, dei registri di produzione e delle procedure di autocontrollo applicate, a dimostrazione dell'ingresso della sostanza attraverso la materia prima.
Esito. Fatto ricondotto alla fattispecie contravvenzionale punibile a titolo di colpa.
📁 Caso pratico 2 — insussistenza del tentativo
Scenario. Contestazione di tentata frode in commercio per prodotti esposti con indicazioni non corrispondenti.
Strategia. Rilievo che gli atti idonei diretti in modo non equivoco devono concernere un inizio di contrattazione con acquirente determinato, e che la mera esposizione non integra tale requisito.
Esito. Tentativo non ritenuto configurabile nella fattispecie contestata.
📁 Caso pratico 3 — difformita' analitica non significativa
Scenario. Contestazione fondata sulla difformita' fra valori dichiarati in etichetta e valori riscontrati in sede di analisi.
Strategia. Valutazione in concreto dei singoli componenti difformi e della misura della difformita', con verifica della riconducibilita' alla naturale variabilita' del prodotto, delle tolleranze di settore e dell'incertezza della metodica impiegata.
Esito. Difformita' non ritenuta idonea a integrare gli estremi delle fattispecie contestate.
📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole
Scenario. Difesa concentrata sul trattamento sanzionatorio, senza contestazione della qualificazione come delitto.
Strategia. Nessuna ricostruzione del processo produttivo ne' dell'elemento soggettivo.
Esito. Condanna ex art. 516 c.p. con conseguente pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 518 c.p., e ricadute commerciali eccedenti la sanzione. La lezione: nel settore alimentare la qualificazione conta piu' della pena.
🚫 Errori che peggiorano la posizione
- Non ricostruire il processo produttivo: e' li' che si decide colpa o dolo.
- Accettare la qualificazione come delitto senza verificarla.
- Non contestare il momento consumativo nelle ipotesi di sola esposizione.
- Considerare automatica la rilevanza di una difformita' analitica.
- Non sollevare in sede cautelare la questione della classificazione del prodotto.
- Trascurare la pubblicazione della sentenza nelle scelte processuali.
⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati
- Non distinguere la colposa aggiunta dall'aggiunta intenzionale.
- Ritenere l'art. 516 assorbito nell'art. 515: vi e' specialita' reciproca.
- Non rilevare che il tentativo richiede un acquirente determinato.
- Non verificare l'applicabilita' delle discipline speciali di settore.
- Non contestare metodica analitica e catena di custodia del campione.
- Non rappresentare la pubblicazione della sentenza prima delle scelte sul rito.
💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio
«Ci hanno contestato tentata frode in commercio per dei prodotti esposti con un'etichetta sbagliata. Ma non li aveva ancora comprati nessuno.»
Risposta. Allora c'è un argomento preciso, e riguarda proprio il momento consumativo. Il delitto dell'art. 515 sussiste, nella forma consumata o tentata, nell'ipotesi di materiale consegna della merce all'acquirente ovvero di atti univocamente diretti a tale fine. E la Cassazione ha precisato che, nell'ipotesi di esposizione per la vendita di prodotti la cui indicazione in cartellino non corrisponda alla composizione effettiva, non è configurabile il delitto tentato: gli atti idonei diretti in modo non equivoco devono concernere un inizio di contrattazione con un acquirente determinato. Ne discende che merce esposta su uno scaffale, in vetrina o su un banco, per quanto la difformità sia evidente, si colloca fuori dal perimetro del tentativo dell'art. 515. Le dico però subito che questo non chiude necessariamente la vicenda: la stessa condotta può integrare l'art. 516, che punisce la messa in vendita ed è per struttura una tutela anticipata rispetto all'art. 515. La qualificazione cambia però, e con essa la cornice. Quindi mi serve il verbale, per ricostruire con precisione in quale momento e in quali condizioni è avvenuto l'accertamento — e poi lavoreremo sulla nozione di genuinità e sull'accertamento analitico.
Glossario
| Art. 515 c.p. | Frode nell'esercizio del commercio: si consuma con la consegna |
| Art. 516 c.p. | Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine |
| Art. 5 L. 283/1962 | Contravvenzione punibile anche a titolo di colpa |
| Colposa aggiunta | Integra la contravvenzione |
| Aggiunta intenzionale | Integra il delitto |
| Specialita' reciproca | Rapporto fra le norme: nessun assorbimento |
| Genuinita' | Intesa in senso naturale e formale-giuridico |
| Acquirente determinato | Requisito del tentativo di frode in commercio |
| Pericolo presunto | Natura della contravvenzione dell'art. 5 |
| Art. 518 c.p. | Pubblicazione della sentenza in caso di condanna |
Come lavora lo Studio su questi casi
- Verifica della classificazione del prodotto e della disciplina applicabile.
- Ricostruzione del processo produttivo, che determina colpa o dolo.
- Acquisizione della documentazione: forniture, registri, autocontrollo.
- Verifica del momento consumativo nelle contestazioni ex art. 515.
- Contestazione dell'accertamento analitico: componenti, metodica, custodia.
- Attivita' in sede cautelare sulla classificazione dei prodotti in sequestro.
- Valutazione degli effetti della pubblicazione della sentenza.
🔍 Quando non siamo lo studio giusto
Preferiamo dirlo prima:
- Chi chiede di predisporre documentazione sui controlli non effettivamente eseguiti.
- Chi chiede assistenza per proseguire la commercializzazione di prodotti sotto sequestro.
- Chi non intende produrre i registri di produzione e la documentazione dei fornitori.
- Chi chiede una previsione sull'esito prima dell'accertamento sul processo produttivo.
Assistenza in procedimenti per frodi in commercio e reati alimentari: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.
Costi della difesa
💰 Come si determina il compenso
| Attività | Riferimento | Nota |
|---|---|---|
| Verifica della qualificazione | D.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudiziale | Contravvenzione o delitto: cambia tutto |
| Riesame del sequestro | D.M. 55/2014 — giudizio | Termini brevi, incide sull'attivita' dell'impresa |
| Consulente tecnico | Compenso del consulente, distinto | Processo produttivo e accertamento analitico |
| Assistenza nel procedimento | D.M. 55/2014 — indagini e giudizio | Da valutare sul fascicolo |
| Fronte amministrativo | Professionista competente | Provvedimenti dell'autorita' sanitaria |
Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Domande frequenti
Un additivo non autorizzato è sempre delitto?
No, e la distinzione riposa sull'elemento soggettivo. La Cassazione, con la sentenza n. 10237 del 15 febbraio 2024, ha stabilito che integra la contravvenzione di pericolo presunto dell'art. 5 comma 1 lett. g) della legge 283/1962, punibile a titolo di colpa, l'originario impiego o la colposa aggiunta di additivi chimici non autorizzati negli ingredienti; mentre dà luogo al delitto dell'art. 516 c.p., punibile a titolo di dolo, l'aggiunta intenzionale della sostanza vietata.
Come si dimostra che l'aggiunta non era intenzionale?
Con la ricostruzione del processo produttivo, che è un accertamento tecnico prima che giuridico. Rilevano: la fase in cui la sostanza è comparsa — materia prima in ingresso, lavorazione, confezionamento; l'esistenza di procedure di controllo e la loro effettiva applicazione; i controlli sui fornitori e la documentazione delle forniture; i registri di produzione; le analisi eseguite in autocontrollo. Un'organizzazione con procedure documentate e applicate dispone qui di un argomento che chi non le ha non possiede.
Quando si consuma la frode in commercio?
Con la materiale consegna della merce all'acquirente, ovvero con atti univocamente diretti a tale fine. Ne discende che l'esposizione di un prodotto con indicazioni non corrispondenti non integra di per sé il tentativo: gli atti idonei diretti in modo non equivoco devono concernere un inizio di contrattazione con un acquirente determinato. Merce esposta su uno scaffale o in vetrina, per quanto la difformità sia evidente, si colloca fuori dal perimetro del tentativo dell'art. 515.
Se l'esposizione non è tentativo, non c'è alcun reato?
Non necessariamente: la stessa condotta può integrare l'art. 516, che punisce chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine — reclusione fino a sei mesi o multa fino a 1.032 euro. È un reato di pericolo che punisce la semplice immissione sul mercato e rappresenta, in quanto relativo a una fase preliminare alla relazione commerciale, una forma di tutela anticipata e sussidiaria rispetto alla frode in commercio. Cambia però la qualificazione, e con essa la cornice.
L'art. 516 assorbe l'art. 515?
No: fra le due norme sussiste specialità reciproca, e l'assorbimento del primo nel secondo deve essere escluso. L'art. 516 è finalizzato a preservare da comportamenti frodatori sia la vendita sia la messa in vendita, ma delle sole sostanze alimentari; l'art. 515 è volto a tutelare dalle frodi la sola vendita, ma di tutte le cose mobili. Ciascuna contiene quindi un elemento specializzante che l'altra non ha.
Possono contestarmi sia il delitto che la contravvenzione?
Sì: fra l'art. 515 c.p. e l'art. 5 della legge 283/1962 sussiste specialità reciproca, e le due fattispecie possono concorrere. Il delitto è commesso da chi pone in vendita sostanze alimentari non genuine come genuine, ovvero di qualità o quantità diverse da quella dichiarata o pattuita; la contravvenzione da chi impiega nella preparazione del prodotto sostanze private in parte dei propri elementi naturali, mescolate a sostanze di qualità inferiore, o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale.
Che cosa significa «non genuino»?
La genuinità va intesa in senso naturale e formale-giuridico. Ne discende che un prodotto può essere non genuino non soltanto perché alterato nella sostanza, ma anche perché privato dei principi nutritivi caratteristici, ovvero perché confezionato in violazione di una previsione normativa che stabilisca una presunzione sulla composizione. La contestazione può quindi fondarsi su una difformità rispetto a una definizione normativa del prodotto, e non necessariamente su un'alterazione riscontrata analiticamente.
L'art. 516 tutela la salute dei consumatori?
No, ed è un punto che ridimensiona la portata della norma. La dottrina ha osservato che l'art. 516 non tutela in alcun modo l'incolumità pubblica, e fornisce una tutela soltanto marginale della lealtà e della buona fede nei traffici commerciali — non essendo richiesto un carattere fraudolento della condotta. Sono le fattispecie in materia di sostanze nocive a tutelare la salute, e appartengono a un'area diversa con presupposti propri, che vanno accertati autonomamente.
Una difformità in etichetta è automaticamente reato?
No: la giurisprudenza ha affermato, in tema di prodotti la cui composizione è naturalmente variabile, che la difformità fra valori dichiarati in etichetta e valori riscontrati in sede di analisi non è sufficiente a integrare automaticamente gli estremi degli artt. 515 o 516 c.p. Occorre valutare in concreto, con specifico riferimento ai singoli componenti trovati difformi e alla misura della difformità, se la variazione non possa ricondursi alla naturale mutazione di composizione cui il prodotto è soggetto.
Che cosa verificare su un accertamento analitico?
Sei profili. Quali componenti risultano difformi, uno per uno. L'entità della difformità rispetto al valore dichiarato. La variabilità naturale del prodotto per quel componente. Le tolleranze previste dalla disciplina di settore. La metodica analitica impiegata e la sua incertezza di misura. E la catena di custodia del campione, con le condizioni di conservazione. È materia da consulente, e affrontarla senza significa accettare la relazione dell'organo accertatore.
Il sequestro può essere contestato subito?
Sì, e su un profilo preciso. La giurisprudenza ha rilevato che un provvedimento di sequestro probatorio su prodotti alimentari, fondato semplicemente richiamando le caratteristiche di sommarietà e provvisorietà tipiche di quella fase, non è validamente prospettabile senza una valutazione — anche in quella fase — della classificazione dei prodotti, con conseguente individuazione della specifica normativa applicabile. È un argomento spendibile nei termini brevi del riesame, e incide immediatamente sull'attività dell'impresa.
La condanna comporta altre conseguenze oltre alla pena?
Sì, e per un'impresa alimentare può pesare più della pena: la condanna per il delitto dell'art. 516 comporta, ai sensi dell'art. 518 c.p., la pubblicazione della relativa sentenza. L'effetto reputazionale può essere largamente superiore alla sanzione pecuniaria o detentiva, e incidere su rapporti commerciali, forniture e rapporti con la distribuzione organizzata in misura non recuperabile. È una ragione ulteriore per lavorare sulla qualificazione — e in particolare sulla riconduzione all'area contravvenzionale — anziché sul solo trattamento.
Colpa o dolo: due procedimenti diversi
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