Espulsione al posto del carcere: due istituti diversi

Sanzione sostitutiva e misura alternativa sono due istituti distinti: cambiano il giudice, il momento e il procedimento.

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▶ Risposta diretta

L'art. 16 del testo unico sull'immigrazione contiene due istituti diversi, che vengono spesso confusi — e la confusione porta a rivolgersi al giudice sbagliato.

Il primo comma disciplina l'espulsione come sanzione sostitutiva: la dispone il giudice della cognizione, nella sentenza di condanna o di patteggiamento.

Il quinto comma disciplina l'espulsione come misura alternativa alla detenzione: la dispone il magistrato di sorveglianza, quando la persona è già detenuta.

In entrambi i casi il limite è di due anni di pena detentiva, anche residua. Ma il momento, il giudice e il procedimento sono diversi.

E diversa è la posizione di chi vi si trova: nel primo caso è imputato, nel secondo è già detenuto in esecuzione.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • Comma 1: sanzione sostitutiva, disposta dal giudice della cognizione.
  • Comma 5: misura alternativa, disposta dal magistrato di sorveglianza.
  • Limite comune: pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni.
  • Il comma 3 elenca i reati ostativi.
  • Durata dell'espulsione: non inferiore a cinque anni.
  • Corte cost. 73/2025: è una «fattispecie complessa».
  • Può comportare l'estinzione della pena.
  • Procedimento d'ufficio, senza contraddittorio.
  • Rimedio: opposizione al tribunale di sorveglianza.

Quali sono i due istituti?

La distinzione è la prima cosa da accertare, perché cambia tutto ciò che segue — a cominciare dall'autorità cui rivolgersi.

Tabella 1 — Sanzione sostitutiva e misura alternativa a confronto
ProfiloComma 1 — sostitutivaComma 5 — alternativa
Chi la disponeIl giudice della cognizioneIl magistrato di sorveglianza
QuandoNella sentenza di condanna o di patteggiamentoQuando la persona è già detenuta
FormaSentenzaDecreto motivato
Presupposto sulla penaPena detentiva entro due anniPena o residuo non superiore a due anni
Ulteriore presuppostoAssenza delle condizioni per la sospensione condizionaleIdentificazione dello straniero
IniziativaDel giudice, in sentenzaD'ufficio o su istanza
ContraddittorioQuello del giudizioAssente, salvo opposizione

⚠️ Rivolgersi al giudice sbagliato fa perdere tempo che non c'è

È la conseguenza pratica della confusione fra i due istituti, e in questa materia il tempo ha un valore particolare perché il presupposto stesso si consuma.

Il presupposto comune è che la pena — o il residuo — non superi i due anni. Ma quel residuo si consuma, e un'istanza indirizzata all'autorità non competente non si limita a essere respinta: consuma settimane durante le quali il presupposto può venire meno.

Ne discende che la prima verifica è banale e decisiva, e si compie in un istante: in che fase si trova la vicenda. Se la sentenza non è ancora stata pronunciata, l'istituto è quello del primo comma e la sede è il giudizio. Se la persona è già detenuta in esecuzione, l'istituto è quello del quinto comma e la sede è la sorveglianza.

Va aggiunto che gli istituti penitenziari comunicano periodicamente all'ufficio di sorveglianza le posizioni di chi si avvicina al limite, proprio perché l'istruttoria sia svolta per tempo. Il procedimento può quindi avviarsi anche senza alcuna iniziativa dell'interessato, e in molti casi è ciò che accade.

Ne discende una conseguenza da conoscere: chi è detenuto e si avvicina ai due anni di residuo può ricevere un decreto senza averlo chiesto, e senza che nessuno gli abbia rappresentato che cosa comporti.

Che cos'è la sanzione sostitutiva?

È l'istituto del primo comma, e opera nel giudizio di cognizione: la sostituzione avviene nella sentenza stessa.

📜 Art. 16 comma 1 T.U. immigrazione

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate dall'art. 13 comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.

Ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'art. 14 comma 1 che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione.

Comma 1-bis — durata: in caso di condanna per i reati di cui all'art. 10-bis o all'art. 14 commi 5-ter e 5-quater, la misura può essere disposta per la durata stabilita dall'art. 13 comma 14. Negli altri casi la misura può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.

Comma 2 — esecuzione: l'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile.

Comma 4 — revoca: se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto, la sanzione sostitutiva è revocata.

Il primo comma non opera quindi su richiesta dell'interessato ma su valutazione del giudice, ed e' un profilo che va sollecitato nel corso del giudizio.

Ne discende un profilo che va rappresentato all'assistito prima di ogni valutazione: l'esecuzione avviene anche se la sentenza non è irrevocabile. La sostituzione non attende il passaggio in giudicato.

Che cos'è la misura alternativa?

È l'istituto del quinto comma, e opera nella fase dell'esecuzione: la persona è già detenuta.

L'espulsione come misura alternativa alla detenzione è disposta nei confronti del detenuto straniero, identificato, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni.

⚖️ Corte cost. n. 73 del 2025 — una «fattispecie complessa»

Perché decide il magistrato di sorveglianza e non il prefetto

L'espulsione di cui all'art. 16 comma 5, pur avendo natura amministrativa — anticipando gli effetti dell'espulsione prefettizia per l'irregolarità del soggiorno e condividendone i presupposti — comporta anche la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva in carcere.

È per questo motivo che deve essere adottata dal magistrato di sorveglianza e non dal prefetto.

I due profili si integrano

Amministrativo ed esecutivo si integrano in una «fattispecie complessa», che produce effetti ulteriori e non prettamente amministrativi rispetto all'ordinaria espulsione amministrativa.

Fra questi effetti vi è la possibilità di comportare l'estinzione della pena. È la ragione per cui l'istituto va trattato come materia di esecuzione penale e non come pratica amministrativa.

Cass. sez. VII, ordinanza n. 6643 del 2025 — nessuna preclusione temporale

Il ricorrente sosteneva che la misura, avendo natura penale, non potesse essere disposta con un semplice decreto del magistrato di sorveglianza ma richiedesse una sentenza, e censurava che il provvedimento fosse stato emesso a pochi giorni dalla fine della pena, vanificandone la funzione sostitutiva.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ribadito che non esiste alcuna preclusione temporale: la misura può essere disposta «in ogni tempo», purché la pena detentiva da sostituire sia inferiore a due anni. Il decreto del magistrato di sorveglianza è strumento valido e sufficiente.

Un procedimento senza contraddittorio, con contraddittorio differito

Si tratta di un'espulsione disposta d'ufficio dal magistrato monocratico senza contraddittorio, salva la facoltà del detenuto di provocare — attraverso la presentazione dell'opposizione — un contraddittorio differito davanti al giudice collegiale.

Il procedimento si avvia su istanza di parte ovvero d'ufficio, sulla base delle informazioni periodicamente inviate dagli istituti penitenziari.

Da completare su Italgiure prima della pubblicazione: estremi delle pronunce non ancora indicate.

I presupposti sono quindi tre e concorrenti: la qualita' di detenuto straniero, l'avvenuta identificazione e il limite di durata della pena residua.

Ne discendono due precisazioni che la giurisprudenza ha fissato con nettezza. La prima: non esiste preclusione temporale — la misura può essere disposta «in ogni tempo», anche a pochi giorni dalla fine della pena, purché il presupposto sulla durata sussista. La seconda: il decreto del magistrato di sorveglianza è strumento valido e sufficiente, e non occorre una sentenza.

📌 Perché la qualificazione come «fattispecie complessa» conta

Merita di essere esplicitata, perché è la chiave per collocare correttamente l'istituto.

La Corte costituzionale ha osservato che l'espulsione del quinto comma, pur avendo natura amministrativa, comporta anche la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva in carcere: i due profili si integrano in una «fattispecie complessa» che produce effetti ulteriori e non prettamente amministrativi.

Fra questi effetti vi è la possibilità di comportare l'estinzione della pena.

Ne discendono due conseguenze pratiche. La competenza è del magistrato di sorveglianza e non del prefetto — è la ragione stessa della decisione. E l'istituto va trattato come materia di esecuzione penale: i rimedi, i termini e la difesa sono quelli di quella sede, non quelli del contenzioso amministrativo.

È una distinzione che incide sulla scelta stessa del professionista, e sulla tempestività: i termini dell'esecuzione penale sono più brevi di quelli amministrativi, e chi imposti la reazione sul binario sbagliato li perde.

Quali reati escludono la misura?

L'elenco è determinato per legge, e la verifica va compiuta per prima perché è preclusiva di entrambi gli istituti.

L'esclusione opera su due fronti, individuati con tecniche legislative diverse: per rinvio a un elenco e per soglia edittale.

Il comma 3 stabilisce che l'espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p., ovvero i delitti previsti dal testo unico puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

Tabella 2 — Che cosa verificare sulla posizione
ElementoPerché rileva
Titolo di reatoSe rientri fra quelli dell'art. 407 comma 2 lett. a)
Delitti del testo unicoOstativi se puniti oltre due anni nel massimo
IdentificazionePresupposto della misura alternativa
Documenti falsiLa condanna può essere avvenuta con altra identità
AliasVa verificato con gli uffici di polizia
Situazione ex art. 13 comma 2Presupposto della sanzione sostitutiva
Cause ostative art. 14 comma 1Impediscono l'esecuzione immediata

⚠️ La verifica sugli alias è parte dell'istruttoria

È un passaggio poco conosciuto e che incide sull'esito in entrambe le direzioni, oltre che sui tempi del procedimento.

Il giudice deve verificare con gli uffici di polizia che lo straniero non abbia esibito documenti falsi: potrebbe infatti essere stato condannato con altri nomi, e quelle condanne potrebbero riguardare reati ostativi all'espulsione.

Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero.

Ne discende che l'istruttoria non si esaurisce nel titolo di condanna presente nel fascicolo: comprende un accertamento sull'identità che può fare emergere posizioni diverse, e che opera in entrambe le direzioni — può rivelare precedenti ostativi ignorati, ma può anche chiarire che precedenti attribuiti alla persona riguardano in realtà altri. È un profilo che va conosciuto perché può ritardare il procedimento, e in una materia dove il residuo si consuma il ritardo ha un costo.

Quali rimedi esistono?

La struttura del procedimento è particolare, e i rimedi vanno conosciuti prima che i termini decorrano.

Il procedimento si avvia su istanza di parte ovvero d'ufficio, sulla base delle informazioni periodicamente inviate dagli istituti penitenziari. Competente a disporre l'espulsione è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità.

Si tratta quindi di un'espulsione disposta d'ufficio dal magistrato monocratico senza contraddittorio, salva la facoltà del detenuto di provocarne uno differito davanti al giudice collegiale attraverso l'opposizione.

Che cosa accade dopo il decreto

1

Opposizione proponibile davanti al tribunale di sorveglianza.

2

In pendenza dei termini per proporla, l'esecuzione del decreto è sospesa.

3

Ed è sospesa anche nelle more della decisione.

4

Lo stato di detenzione permane fino all'acquisizione dei documenti di viaggio.

5

L'esecuzione avviene con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

6

Competente è il questore del luogo di detenzione.

📌 La sospensione dell'esecuzione è il tempo in cui si lavora

Va isolata perché definisce la finestra utile per reagire, ed è più ampia di quanto la notifica di un decreto di espulsione lasci supporre.

L'esecuzione del decreto è sospesa in pendenza dei termini per proporre opposizione, e resta sospesa nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza. È quindi il tempo in cui la difesa può articolare le proprie deduzioni davanti al collegio.

Vi si aggiunge un dato che va rappresentato all'assistito: lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. In quel periodo non si dispone il trattenimento in un centro, ma la persona resta nell'istituto penitenziario.

Ne discende che il decreto non produce un allontanamento immediato, e che il tempo per proporre opposizione e per svolgerla esiste materialmente.

Ma va usato: la mancata opposizione rende il decreto definitivo senza che alcun contraddittorio si sia svolto, e senza che il collegio abbia mai esaminato la posizione della persona. È una conseguenza che va rappresentata subito, perché il decreto arriva senza preavviso e chi lo riceve non ha di norma modo di sapere che cosa comporti.

Dove si costruisce la difesa

Su quattro piani, e il primo determina la sede e quindi tutto il resto.

La sequenza

1

Fase: cognizione o esecuzione? Determina istituto e giudice.

2

Presupposto sulla pena: due anni, anche di residuo.

3

Reati ostativi: verifica sul titolo e sugli eventuali alias.

4

Convenienza: l'espulsione dura non meno di cinque anni.

5

Opposizione, ove il decreto sia già stato emesso.

Il quarto punto è quello che va rappresentato con franchezza: l'espulsione sostituisce il carcere, ma comporta un divieto di reingresso non inferiore a cinque anni — e il rientro illegale prima del termine comporta la revoca della sanzione sostitutiva, con il ripristino della pena detentiva.

È una valutazione che l'interessato deve poter compiere, e che spesso nessuno gli sottopone perché il procedimento si svolge d'ufficio e senza contraddittorio.

Tabella 3 — Il confronto da fare prima di decidere
ElementoDa mettere sul piatto
Detenzione residuaQuanti mesi restano effettivamente da scontare
Benefici penitenziari accessibiliPossono ridurre ulteriormente il residuo
Durata del divieto di reingressoNon inferiore a cinque anni negli altri casi
Legami familiari in ItaliaConiuge, figli, in particolare se minori
Rapporto di lavoroSe in essere e con quale prospettiva
Prospettive di regolarizzazioneSe sussistano e in quali tempi
Rientro illegaleComporta la revoca e il ripristino della pena

La terza riga va confrontata con la prima: qualche mese di detenzione residua contro cinque anni di allontanamento non e' sempre uno scambio conveniente, e la valutazione cambia radicalmente secondo cio' che le righe successive descrivono.

⚠️ Non è sempre la soluzione preferibile, e va detto prima

È una valutazione che l'interessato deve poter compiere con cognizione di causa, e che nella pratica gli viene rappresentata di rado perché il procedimento non prevede un momento in cui ciò accada.

Sul piano immediato il vantaggio è evidente: l'espulsione sostituisce la detenzione, e può comportare l'estinzione della pena.

Ma il prezzo è un divieto di reingresso di durata non inferiore a cinque anni, che incide su chi abbia in Italia legami familiari, un rapporto di lavoro, figli in età scolare. E il rientro illegale prima del termine comporta la revoca della sanzione sostitutiva, con il ripristino della pena detentiva.

Ne discende che il confronto va fatto sui numeri: quanti mesi di detenzione residua contro quanti anni di allontanamento, e con quali conseguenze sulla situazione familiare e lavorativa.

Va inoltre considerato che alcuni benefici penitenziari possono ridurre ulteriormente il residuo, rendendo lo scambio meno vantaggioso di quanto appaia a un primo calcolo. È un calcolo che va condiviso con l'assistito prima che il procedimento si concluda — perché dopo, l'opposizione è l'unico strumento e ha termini brevi.

⏰ Schema temporale — come si affronta la vicenda

1

Fase 1 — Primo passaggio

Stabilire la fase: cognizione o esecuzione.

2

Fase 2 — Se cognizione

L'istituto e' quello del comma 1, la sede il giudizio.

3

Fase 3 — Se esecuzione

L'istituto e' quello del comma 5, la sede la sorveglianza.

4

Fase 4 — Secondo

Verificare il presupposto sulla pena o sul residuo.

5

Fase 5 — Terzo

Verificare i reati ostativi, anche rispetto a eventuali alias.

6

Fase 6 — Quarto

Rappresentare all'assistito il divieto di reingresso.

7

Fase 7 — Se il decreto e' emesso

Proporre opposizione: l'esecuzione resta sospesa.

📈 I dati essenziali dell'art. 16

  • 2 anni — limite della pena, anche residua, in entrambi gli istituti
  • 5 anni — durata minima dell'espulsione negli altri casi
  • comma 1 — sanzione sostitutiva, giudice della cognizione
  • comma 5 — misura alternativa, magistrato di sorveglianza
  • comma 3 — elenco dei reati ostativi

Fonte: d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e giurisprudenza costituzionale e di legittimita'

Miti e fatti

Tabella 4 — Le convinzioni più diffuse, verificate
Si sente direCome stanno le cose
«È un unico istituto»Sono due, con giudici diversi
«La decide sempre il prefetto»Il quinto comma è del magistrato di sorveglianza
«Serve una sentenza»Il decreto è valido e sufficiente
«Non si può disporre a fine pena»Non c'è preclusione temporale
«Il decreto si esegue subito»L'esecuzione è sospesa in pendenza dell'opposizione
«Si finisce in un centro»La detenzione permane nell'istituto
«È sempre conveniente»Comporta un divieto di reingresso di almeno cinque anni
«Basta il titolo nel fascicolo»L'istruttoria comprende la verifica sugli alias

💬 Prima domanda reale ricevuta in studio

«Mio marito è detenuto e gli hanno notificato un decreto di espulsione. Lo portano via subito?»

Risposta. No, e la ragione va conosciuta perché definisce il tempo che avete per reagire. Contro il decreto del magistrato di sorveglianza è proponibile opposizione davanti al tribunale di sorveglianza. E in pendenza dei termini per proporla — nonché nelle more della decisione — l'esecuzione del decreto è sospesa. Vi si aggiunge un dato che riguarda direttamente la sua domanda: lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio, e in quel periodo non si dispone il trattenimento in un centro — la persona resta nell'istituto penitenziario. Ne discende che il tempo materiale esiste, ma va usato. Le spiego perché conta: si tratta di un'espulsione disposta d'ufficio dal magistrato monocratico senza contraddittorio. L'opposizione è l'unico strumento attraverso cui provocare un contraddittorio, sia pure differito, davanti al giudice collegiale. Se non viene proposta, il decreto diventa definitivo senza che nessuno abbia mai sentito la vostra posizione. Prima di decidere valutiamo però una cosa insieme: l'espulsione comporta un divieto di reingresso non inferiore a cinque anni. Se avete figli in Italia o un rapporto di lavoro, il confronto va fatto sui numeri.

📁 Caso pratico 1 — individuazione della sede competente

Scenario. Richiesta di sostituzione della pena detentiva con l'espulsione, formulata da soggetto gia' detenuto in esecuzione.

Strategia. Verifica della fase processuale e conseguente individuazione dell'istituto del quinto comma e della competenza del magistrato di sorveglianza, anziche' di quella del giudice della cognizione.

Esito. Istanza indirizzata all'autorita' effettivamente competente.

📁 Caso pratico 2 — reati ostativi e verifica sull'identita'

Scenario. Posizione con titolo di condanna non ostativo secondo le risultanze del fascicolo.

Strategia. Acquisizione delle informazioni degli organi di polizia sull'identita' e sulla nazionalita', con verifica dell'assenza di condanne riportate con diversa identita' per reati ostativi.

Esito. Istruttoria completata sui profili che la disciplina richiede.

📁 Caso pratico 3 — opposizione al decreto

Scenario. Decreto di espulsione emesso d'ufficio dal magistrato di sorveglianza senza contraddittorio.

Strategia. Proposizione dell'opposizione davanti al tribunale di sorveglianza, con esecuzione del decreto sospesa in pendenza dei termini e nelle more della decisione.

Esito. Contraddittorio differito instaurato davanti al giudice collegiale.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Decreto non opposto, in ragione della ritenuta convenienza immediata della misura rispetto alla detenzione residua.

Strategia. Nessuna rappresentazione preventiva del divieto di reingresso e della sua incidenza sulla situazione familiare e lavorativa.

Esito. La misura ha prodotto un allontanamento di durata non inferiore a cinque anni. La lezione: il confronto va fatto sui numeri prima che il decreto diventi definitivo.

🚫 Errori che peggiorano la posizione

  • Confondere i due istituti e rivolgersi al giudice sbagliato.
  • Ritenere che la decida il prefetto.
  • Ritenere che a fine pena la misura non sia piu' disponibile.
  • Non proporre opposizione: e' l'unico contraddittorio previsto.
  • Valutare solo la detenzione evitata e non il divieto di reingresso.
  • Rientrare illegalmente prima del termine: comporta la revoca.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Non verificare per prima la fase in cui la vicenda si trova.
  • Non calcolare il residuo rispetto al limite dei due anni.
  • Non verificare i reati ostativi, anche rispetto a eventuali alias.
  • Non rappresentare il divieto di reingresso prima della decisione.
  • Non proporre opposizione nei termini.
  • Non valorizzare la sospensione dell'esecuzione come tempo utile.

💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio

«Sono a pochi mesi dal fine pena. Possono ancora espellermi al posto della detenzione?»

Risposta. Sì, e la questione è stata decisa di recente proprio su questo punto. Un ricorrente aveva censurato che il provvedimento fosse stato emesso a pochi giorni dalla fine della pena, sostenendo che ciò ne vanificasse la funzione sostitutiva, e che la misura — avendo a suo dire natura penale — non potesse essere disposta con un semplice decreto del magistrato di sorveglianza ma richiedesse una sentenza. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ribadito i principi: non esiste alcuna preclusione temporale all'applicazione della misura, che può essere disposta «in ogni tempo» purché la pena detentiva da sostituire sia inferiore a due anni; e il decreto del magistrato di sorveglianza è strumento valido e sufficiente. Le segnalo anche il contesto in cui questo si colloca. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2025, ha chiarito che questa espulsione — pur avendo natura amministrativa — comporta la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva in carcere, e proprio per questo deve essere adottata dal magistrato di sorveglianza e non dal prefetto. I due profili si integrano in una «fattispecie complessa», che può comportare anche l'estinzione della pena.

Glossario

Tabella 5 — I termini che ricorrono
Art. 16 T.U. immigrazioneContiene due istituti distinti
Sanzione sostitutivaComma 1: disposta dal giudice della cognizione
Misura alternativaComma 5: disposta dal magistrato di sorveglianza
Fattispecie complessaQualificazione data dalla Corte costituzionale
Reati ostativiArt. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. e delitti del testo unico
Decreto motivatoForma del provvedimento nella misura alternativa
OpposizioneRimedio davanti al tribunale di sorveglianza
Contraddittorio differitoSi instaura solo con l'opposizione
Divieto di reingressoNon inferiore a cinque anni negli altri casi
RevocaConsegue al rientro illegale prima del termine

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Individuazione della fase e dell'istituto applicabile.
  2. Verifica del presupposto sulla pena o sul residuo.
  3. Controllo dei reati ostativi e delle risultanze sull'identita'.
  4. Rappresentazione del divieto di reingresso e dei suoi effetti.
  5. Confronto fra detenzione residua e durata dell'allontanamento.
  6. Proposizione dell'opposizione nei termini.
  7. Assistenza nel contraddittorio davanti al tribunale di sorveglianza.

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede assistenza per rientrare nel territorio in violazione del divieto.
  • Chi chiede di rappresentare un'identita' non corrispondente a quella effettiva.
  • Chi non intende produrre la documentazione relativa alla propria posizione.
  • Chi chiede una previsione sull'esito prima della verifica dei reati ostativi.

Assistenza in materia di espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 6 — Attività e riferimento tariffario
AttivitàRiferimentoNota
Esame della posizione e individuazione dell'istitutoD.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudizialePrima attivita'
Istanza al magistrato di sorveglianzaD.M. 55/2014 — giudizioOve si intenda sollecitarla
Opposizione al tribunale di sorveglianzaD.M. 55/2014 — giudizioTermini brevi
Assistenza nel giudizio di cognizioneD.M. 55/2014 — giudizioPer la sanzione sostitutiva
Profili amministrativi conseguentiD.M. 55/2014 — attivita' stragiudizialeDivieto di reingresso

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Domande frequenti

Che differenza c'è fra i due istituti dell'art. 16?

Il primo comma disciplina l'espulsione come sanzione sostitutiva: la dispone il giudice della cognizione, nella sentenza di condanna o di patteggiamento. Il quinto comma disciplina l'espulsione come misura alternativa alla detenzione: la dispone il magistrato di sorveglianza, quando la persona è già detenuta. Cambiano il giudice, il momento, la forma del provvedimento e il procedimento.

Quali sono i presupposti della sanzione sostitutiva?

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta, nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate dall'art. 13 comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale. Ovvero nel pronunciare condanna per il reato di cui all'art. 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative dell'art. 14 comma 1.

Quali sono i presupposti della misura alternativa?

È disposta nei confronti del detenuto straniero, identificato, che deve scontare una pena detentiva anche residua non superiore a due anni. Il procedimento si avvia su istanza di parte ovvero d'ufficio, sulla base delle informazioni periodicamente inviate dagli istituti penitenziari.

Perché decide il magistrato di sorveglianza e non il prefetto?

Perché l'espulsione del quinto comma, pur avendo natura amministrativa, comporta anche la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva in carcere. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2025, ha osservato che i due profili si integrano in una «fattispecie complessa», che produce effetti ulteriori e non prettamente amministrativi — potendo comportare anche l'estinzione della pena.

Serve una sentenza o basta un decreto?

Basta il decreto. La Cassazione ha ribadito che il decreto del magistrato di sorveglianza è strumento valido e sufficiente per disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva per pene inferiori a due anni, senza la necessità di una sentenza formale. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità.

Si può disporre anche a pochi giorni dal fine pena?

Sì: non esiste alcuna preclusione temporale. La misura può essere disposta «in ogni tempo», purché la pena detentiva da sostituire sia inferiore a due anni. È il principio ribadito dalla Cassazione a fronte della censura secondo cui un provvedimento emesso a ridosso della fine della pena ne vanificherebbe la funzione sostitutiva.

Quali reati escludono l'espulsione?

Il comma 3 stabilisce che l'espulsione non può essere disposta quando la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p., ovvero i delitti previsti dal testo unico puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. È una verifica preclusiva, da compiere per prima.

L'istruttoria si limita al titolo di condanna?

No. Il giudice deve verificare con gli uffici di polizia che lo straniero non abbia esibito documenti falsi: potrebbe infatti essere stato condannato con altri nomi, e quelle condanne potrebbero riguardare reati ostativi. È un accertamento sull'identità che può fare emergere posizioni diverse da quelle risultanti dal fascicolo, e che può allungare i tempi.

Il decreto si esegue immediatamente?

No. In pendenza dei termini per proporre opposizione, e nelle more della decisione, l'esecuzione del decreto è sospesa. In ogni caso lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio: in quel periodo non si dispone il trattenimento in un centro, e la persona resta nell'istituto penitenziario.

Che rimedio esiste contro il decreto?

L'opposizione davanti al tribunale di sorveglianza. È l'unico strumento previsto, e la sua importanza discende dalla struttura del procedimento: si tratta di un'espulsione disposta d'ufficio dal magistrato monocratico senza contraddittorio, salva la facoltà del detenuto di provocarne uno differito davanti al giudice collegiale.

Quanto dura l'espulsione?

Dipende dal titolo. In caso di condanna per i reati di cui all'art. 10-bis o all'art. 14 commi 5-ter e 5-quater, la misura può essere disposta per la durata stabilita dall'art. 13 comma 14. Negli altri casi la misura può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.

È sempre conveniente?

No, e il confronto va fatto sui numeri prima che il decreto diventi definitivo. Il vantaggio immediato è che l'espulsione sostituisce la detenzione e può comportare l'estinzione della pena. Il prezzo è un divieto di reingresso non inferiore a cinque anni, che incide su chi abbia in Italia legami familiari, un rapporto di lavoro, figli in età scolare. E il rientro illegale prima del termine comporta la revoca della sanzione sostitutiva.