Il sequestro del dispositivo e l'accesso ai dati che contiene sono due cose distinte, e la seconda e' quella su cui si gioca la difesa.
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▶ Risposta diretta
Quando viene sequestrato uno smartphone, l'oggetto dell'apprensione non è l'apparecchio: sono i dati. E i due profili hanno rilievo diverso.
La Corte di giustizia ha concentrato la propria attenzione non sul sequestro del contenitore ma sull'accesso ai dati in esso contenuti — affermando che qualsiasi forma di accesso deve essere previamente sottoposta al vaglio di un giudice o di altra autorità terza e imparziale.
La disciplina italiana è però quella generale del sequestro probatorio, che il legislatore non aggiorna dal 2008. Una riforma organica è all'esame del Parlamento ma non è ancora legge.
Ne discende che la difesa lavora oggi sui principi generali, e sul perimetro di ciò che è stato appreso.
È un terreno meno agevole di quello che una disciplina specifica offrirebbe, ma non è affatto un terreno vuoto.
⚡ In sintesi
- Contenitore e contenuto sono due profili distinti.
- CGUE: l'accesso richiede il vaglio preventivo di un giudice.
- La disciplina italiana non è aggiornata dal 2008.
- L'art. 254-ter è un disegno di legge, non ancora vigente.
- Approvato dal Senato, all'esame della Camera.
- La restituzione del dispositivo non estingue l'interesse.
- Se la copia resta all'autorità, il ricorso è ammissibile.
- Va dedotto l'interesse concreto e attuale sui dati.
- I principi di necessità e proporzione vanno spesi ora.
Ti hanno sequestrato uno smartphone o un computer? Chiama +39 335 669 3954. La restituzione dell'apparecchio non risolve nulla se la copia resta all'autorità.
Che cosa viene sequestrato davvero?
È la distinzione che struttura l'intera materia, e va posta prima di ogni altra cosa perché da essa dipende su che cosa la difesa lavora.
Nel linguaggio comune si dice «mi hanno sequestrato il telefono», e la formula descrive l'apparecchio. Ma l'apparecchio, in sé, ha un valore trascurabile rispetto a ciò che contiene.
Il sequestro del dispositivo — l'apprensione fisica dell'apparecchio — e l'accesso ai dati che esso contiene sono due operazioni distinte, che pongono problemi diversi.
| Profilo | Contenitore | Contenuto |
|---|---|---|
| Oggetto | L'apparecchio fisico | I dati che contiene |
| Capacità intrusiva | Limitata | Molto elevata |
| Interesse leso | Disponibilità del bene | Riservatezza e vita privata |
| Effetto della restituzione | Cessa la privazione | Nessuno, se la copia resta |
| Attenzione della CGUE | Marginale | È il centro della pronuncia |
| Disciplina italiana attuale | Sequestro probatorio ordinario | La medesima |
| Nella riforma proposta | Comma 1 dell'art. 254-ter | Comma 12 del medesimo |
⚠️ La restituzione del telefono non risolve il problema
È l'equivoco più costoso, ed è quello su cui molte posizioni vengono abbandonate.
Quando il dispositivo viene restituito, l'interessato tende a ritenere la vicenda conclusa e a non consultare più il difensore. Ma nella prassi la restituzione avviene previa estrazione di copia dei dati: l'apparecchio torna, e il suo intero contenuto resta nella disponibilità dell'autorità.
Ne discende che la lesione più rilevante — quella alla riservatezza e alla vita privata — non cessa affatto con la restituzione dell'apparecchio: prosegue nel tempo, e riguarda anche materiale del tutto estraneo al procedimento e a soggetti che ne sono estranei.
È la ragione per cui le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione anche in caso di restituzione previa estrazione di copia — a condizione che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati.
Ne discende un'indicazione da dare all'assistito nel momento stesso in cui l'apparecchio gli viene riconsegnato: la restituzione non è un esito favorevole ma un passaggio, e i termini per reagire decorrono comunque.
Serve il vaglio preventivo di un giudice?
È il principio affermato dalla Corte di giustizia, e va speso anche in assenza di una norma interna che lo abbia recepito espressamente.
⚖️ Il vaglio preventivo del giudice e i dati a contenuto comunicativo
Corte di giustizia, 4 ottobre 2024, causa C-548/21
La Corte ha concentrato la propria attenzione non tanto sul sequestro del contenitore — il dispositivo in sé — quanto sull'accesso ai dati in esso contenuti.
E ha affermato con chiarezza che qualsiasi forma di accesso a un dispositivo tecnologico deve essere previamente sottoposta al vaglio di un giudice o di un'altra autorità terza e imparziale.
Corte costituzionale, 27 luglio 2023, n. 170 — i dati a contenuto comunicativo
La pronuncia ha fissato principi sui dati a contenuto comunicativo conservati nei dispositivi, ponendo il problema dell'armonizzazione fra la disciplina dei sequestri e quella delle intercettazioni.
È il riferimento richiamato dai lavori parlamentari successivi, che dichiarano di volersi porre in aderenza ai principi della giurisprudenza costituzionale e a un bilanciamento fra garanzie degli indagati ed esigenze di indagine.
Un contenzioso di legittimità molto esteso
La materia genera un contenzioso costante. Fra le pronunce più recenti in tema di sequestro di dispositivi: sez. II 18108 del 13 maggio 2025; sez. III 5526 dell'11 febbraio 2025; sez. IV 22595 del 5 giugno 2024; sez. VI 17312 del 15 febbraio 2024; sez. VI 222 del 3 gennaio 2024.
La ragione dell'ampiezza è nota: si tratta di apprensioni dotate di una elevata capacità intrusiva, disciplinate da norme che il legislatore non aggiorna dal 2008. In assenza di regole specifiche, ogni questione finisce per essere decisa caso per caso.
Sezioni Unite n. 40963 del 2017 — l'interesse dopo la restituzione
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che confermi il sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati contenuti.
A una condizione: che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati. La restituzione del dispositivo, cioè, non fa venire meno l'interesse quando la copia resti nella disponibilità dell'autorità.
Da verificare prima della pubblicazione: stato dell'iter parlamentare del disegno di legge sull'art. 254-ter.
La distinzione fra le due operazioni non è quindi accademica: è quella su cui la Corte ha costruito il proprio ragionamento.
Ne discende un argomento che oggi la difesa può articolare: se qualsiasi forma di accesso a un dispositivo deve essere previamente sottoposta al vaglio di un giudice o di altra autorità terza e imparziale, un accesso disposto senza quel vaglio si pone in tensione con quel principio.
📌 Perché il principio si spende anche prima del recepimento
Vale la pena esplicitarlo, perché la risposta che si riceve è spesso che la norma interna non lo prevede.
È stato osservato che l'Italia arriva a questa materia con un ritardo significativo rispetto agli standard europei: una direttiva del 2016 era stata recepita nel 2018, ma la disciplina nazionale non aveva mai affrontato adeguatamente il tema dell'accesso ai dispositivi digitali in chiave di proporzionalità e di controllo giurisdizionale preventivo.
La pronuncia della Corte di giustizia del 2024 ha reso evidente quella lacuna, e la risposta istituzionale è arrivata sul piano della legge di delegazione europea.
Ne discende che il principio non è una prospettazione futura ma un dato del diritto dell'Unione, del quale il giudice nazionale deve tenere conto nell'interpretazione della disciplina interna. È un'argomentazione che va formulata espressamente e per iscritto, perché non opera d'ufficio e nessuno la solleva al posto della difesa.
E va formulata nel modo corretto: non come richiesta di disapplicare la norma interna, ma come sollecitazione a interpretarla in senso conforme — verificando cioè se i presupposti generali del sequestro probatorio siano stati accertati con l'intensità che l'elevata capacità intrusiva dell'atto richiede.
Quale disciplina si applica oggi?
Va enunciata con precisione, perché la sua inadeguatezza — riconosciuta anche in dottrina — è essa stessa un argomento difensivo.
📜 Che cosa si applica oggi
Al sequestro di dispositivi e memorie digitali si applica la disciplina generale del sequestro probatorio, integrata dalle disposizioni introdotte nel 2008 in materia di dati informatici.
Non esiste nell'ordinamento vigente una norma che detti una disciplina specifica e organica per il sequestro di smartphone, computer e memorie digitali, e per la successiva selezione dei dati.
Ne discendono i profili che restano governati dai principi generali:
· i presupposti del sequestro e la sua motivazione;
· il rispetto dei principi di necessità e di proporzione nell'apprensione e nella selezione;
· la pertinenza dei dati effettivamente acquisiti rispetto al reato contestato;
· la restituzione o l'eliminazione di quanto non pertinente;
· il riesame del provvedimento.
È stato osservato in dottrina che è arduo sostenere come l'attuale disciplina non sia obsoleta e inadeguata di fronte ai nuovi ritrovati della scienza e della tecnica, e che il legislatore è rimasto inattivo sulla materia dal 2008.
È una situazione che pone la difesa in una condizione particolare: non dispone di regole specifiche da invocare, ma dispone di principi generali che nessuna norma speciale ha derogato o attenuato.
Ne discende che il contenzioso si è spostato interamente sulla giurisprudenza, ed è per questo che le pronunce di legittimità in materia sono tanto numerose quanto costanti nel tempo.
La riforma in discussione
Va conosciuta, ma va conosciuta per quello che è: non è ancora legge, e invocarla come diritto vigente sarebbe un errore.
È una precisazione che va fatta subito perché il testo circola largamente e viene talvolta citato come se fosse in vigore.
Un disegno di legge in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali prevede l'introduzione nel codice di procedura penale di un nuovo articolo 254-ter. Il testo è stato approvato in prima lettura dal Senato ed è passato all'esame della Camera.
| Profilo | Contenuto proposto |
|---|---|
| Riserva di giurisdizione | Il sequestro è disposto dal giudice per le indagini preliminari |
| Duplicazione | Copia su supporto adeguato, con procedura che ne assicuri conformità e immodificabilità |
| Termine per la duplicazione | Avvio entro cinque giorni dal deposito del verbale |
| Avvisi | A indagati, soggetti attinti, aventi diritto alla restituzione e persone offese |
| Casi di urgenza | Decreto motivato del PM entro 48 ore |
| Convalida | Del GIP entro le successive 48 ore, con decreto motivato |
| Riesame | Contro tutti i provvedimenti: sia sul contenitore sia sul contenuto |
⚠️ Che cosa la riforma cambierebbe, e perché conta saperlo ora
Perché le questioni che il testo intende disciplinare sono già oggi quelle su cui la difesa deve insistere.
Il testo in discussione prevede che sia possibile sollevare questioni concernenti il rispetto dei principi di necessità e di proporzione nella selezione e nell'apprensione dei dati, ovvero l'apprensione di dati sensibili. Prevede inoltre la distruzione dei dati per i quali non sussista un interesse investigativo, e limiti all'utilizzo in procedimenti diversi da quello per cui il sequestro è stato disposto.
La convalida da parte del giudice potrebbe confermare in tutto o in parte il provvedimento, limitarne gli effetti ad alcuni soltanto dei dati selezionati, ovvero disporre la restituzione del dispositivo e della copia.
Ne discende che quelle sono, già oggi, le domande da porre: necessità, proporzione, pertinenza, destino di ciò che non serve. La riforma le codificherebbe in termini espressi; i principi generali le consentono già ora, ancorché con un onere argomentativo maggiore a carico di chi le solleva.
Si può impugnare dopo la restituzione?
È il profilo che decide l'ammissibilità dell'impugnazione, e va costruito con precisione perché la formula usata dalla giurisprudenza è esigente.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che confermi il sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati contenuti.
A una condizione: che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati.
Ciascuna delle tre parole della formula ha una funzione: l'interesse deve essere dedotto — non presunto —, concreto — non ipotetico — e attuale — riferito alla situazione presente e non a un pregiudizio esaurito.
Come si costruisce quell'interesse
Individuare quali dati restano nella disponibilità dell'autorità.
Rappresentare la loro estraneità al reato contestato.
Indicare i soggetti terzi le cui comunicazioni sono state attinte.
Evidenziare l'eventuale natura sensibile dei dati.
Rappresentare l'assenza di limiti all'uso in altri procedimenti.
| Categoria | Perche' rileva |
|---|---|
| Comunicazioni con familiari | Estranee al reato, attengono alla vita privata |
| Comunicazioni con professionisti | Possono essere coperte da garanzie proprie |
| Documentazione sanitaria | Natura sensibile dei dati |
| Attivita' lavorative estranee ai fatti | Nessuna pertinenza con la contestazione |
| Dati riferibili a terzi | Soggetti del tutto estranei al procedimento |
| Materiale anteriore ai fatti | Fuori dall'arco temporale rilevante |
| Sola esistenza della copia | Non basta: va rappresentato il pregiudizio |
L'ultima riga contiene la ragione piu' frequente di inammissibilita', ed e' anche la piu' facile da evitare: basta descrivere cio' che la duplicazione ha attinto.
📌 L'interesse non è presunto: va allegato
È la ragione per cui molti ricorsi vengono dichiarati inammissibili, ed è evitabile.
La formula usata dalle Sezioni Unite è precisa: l'interesse dev'essere dedotto, e dev'essere concreto e attuale. Non è sufficiente osservare che la copia esiste: occorre rappresentare quale pregiudizio la sua permanenza determini.
Ne discende che l'impugnazione va costruita descrivendo il contenuto di ciò che è stato duplicato — per categorie, non necessariamente per singolo dato: comunicazioni con familiari, con professionisti, documentazione sanitaria, materiale relativo ad attività lavorative estranee ai fatti, dati di terzi.
È un'attività che richiede la collaborazione dell'assistito, il quale è l'unico a sapere che cosa quel dispositivo contenesse.
La ricostruzione va condotta per categorie e non per singolo dato: non si tratta di elencare messaggi, ma di descrivere gli ambiti della vita personale e professionale che quella duplicazione ha attinto e che nulla hanno a che vedere con la contestazione.
Dove si costruisce l'impugnazione
Su quattro piani, e il primo va compiuto prima che la copia venga estratta: dopo, il margine si riduce sensibilmente.
La sequenza
Immediatezza: intervenire prima o durante la duplicazione, se possibile.
Presupposti: il decreto motiva sulla necessità dell'apprensione integrale?
Proporzione: era possibile una selezione meno invasiva?
Pertinenza: quali dati sono estranei al reato contestato.
Interesse: concreto e attuale, sulla esclusiva disponibilità.
I quattro piani non si escludono: il primo, quando praticabile, rende gli altri meno onerosi; ma la loro deduzione resta necessaria anche quando esso non sia stato possibile.
Il primo punto è quello con la finestra più stretta: una volta estratta la copia, l'apprensione è compiuta e l'attività difensiva diventa recuperatoria anziché preventiva — con il materiale ormai acquisito e la contestazione limitata al suo mantenimento e al suo utilizzo successivo.
📌 Il diritto di essere informati è il presupposto di tutto
Merita di essere isolato perché è stato osservato che, fino a oggi, quel diritto è stato poco più che teorico.
L'obbligo di informazione non è un adempimento formale: è il presupposto perché la persona possa esercitare i propri diritti di difesa — contestare l'autorizzazione, chiedere il riesame, far valere la non pertinenza dei dati acquisiti rispetto al reato contestato.
Ne discende un'attività da compiere subito: acquisire il decreto, il verbale delle operazioni e ogni documentazione relativa alla duplicazione — data, modalità, soggetti presenti, supporto utilizzato.
Senza quegli atti nessuna delle verifiche successive è possibile, e la richiesta va formulata anche quando la consegna non sia avvenuta spontaneamente.
Va acquisita in particolare la documentazione relativa alla procedura di duplicazione: se sia stata adottata una metodica che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, e se di ciò risulti attestazione.
⏰ Schema temporale — dal sequestro all'impugnazione
Fase 1 — Immediatamente
Acquisire decreto e verbale delle operazioni.
Fase 2 — Prima della duplicazione
Intervenire, se la finestra e' ancora aperta.
Fase 3 — Subito
Verificare la motivazione sulla necessita' dell'apprensione integrale.
Fase 4 — Subito
Valutare se fosse possibile una selezione meno invasiva.
Fase 5 — Nei termini
Proporre riesame del provvedimento.
Fase 6 — Con l'assistito
Ricostruire per categorie il contenuto duplicato.
Fase 7 — Nel ricorso
Dedurre l'interesse concreto e attuale sui dati.
📈 I riferimenti della materia
- CGUE 4 ottobre 2024 — l'accesso richiede il vaglio preventivo di un giudice
- Corte cost. 170 del 2023 — principi sui dati a contenuto comunicativo
- Sez. Un. 40963 del 2017 — interesse concreto e attuale dopo la restituzione
- dal 2008 — ultimo intervento del legislatore sulla materia
- art. 254-ter — disegno di legge, non ancora vigente
Fonte: giurisprudenza costituzionale, europea e di legittimita'
Miti e fatti
| Si sente dire | Come stanno le cose |
|---|---|
| «Restituito il telefono è tutto finito» | La copia resta all'autorità |
| «Il sequestro riguarda l'apparecchio» | L'oggetto reale sono i dati |
| «Esiste una norma apposita» | Si applica la disciplina generale |
| «L'art. 254-ter è in vigore» | È un disegno di legge |
| «Il ricorso è inammissibile dopo la restituzione» | È ammissibile se si deduce l'interesse |
| «Basta dire che la copia esiste» | L'interesse va dedotto in concreto |
| «I dati estranei non contano» | La pertinenza è un profilo autonomo |
| «Il principio europeo non si può invocare» | È diritto dell'Unione, e va speso |
💬 Prima domanda reale ricevuta in studio
«Mi hanno restituito il telefono dopo averlo copiato. Posso ancora fare qualcosa?»
Risposta. Sì, e la sua domanda contiene esattamente l'equivoco su cui molte posizioni vengono abbandonate. La restituzione dell'apparecchio non chiude la vicenda: nella prassi avviene previa estrazione di copia, e il suo intero contenuto resta nella disponibilità dell'autorità. Ne discende che la lesione più rilevante — quella alla riservatezza — non cessa affatto, e riguarda anche materiale del tutto estraneo al procedimento. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 40963 del 2017, hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame che confermi il sequestro di un computer o supporto informatico anche nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia — a una condizione: che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati. Quella condizione è ciò che decide l'ammissibilità, e va costruita: non basta osservare che la copia esiste. Occorre rappresentare quale pregiudizio la sua permanenza determini. Le chiederò quindi di ricostruire, per categorie, che cosa quel dispositivo contenesse: comunicazioni con familiari e con professionisti, documentazione sanitaria, materiale relativo ad attività lavorative estranee ai fatti, dati di terzi. È l'unico che lo sa.
📁 Caso pratico 1 — interesse dopo la restituzione
Scenario. Dispositivo restituito all'avente diritto previa estrazione di copia integrale del contenuto.
Strategia. Deduzione dell'interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilita' dei dati, con rappresentazione per categorie del contenuto duplicato e della sua estraneita' al reato contestato.
Esito. Ammissibilita' dell'impugnazione fondata sull'interesse effettivamente allegato.
📁 Caso pratico 2 — necessita' e proporzione dell'apprensione
Scenario. Apprensione integrale del contenuto di un dispositivo a fronte di contestazione circoscritta.
Strategia. Verifica della motivazione del provvedimento sulla necessita' dell'apprensione integrale e sulla praticabilita' di una selezione meno invasiva rispetto ai dati effettivamente pertinenti.
Esito. Questione impostata sui principi di necessita' e proporzione.
📁 Caso pratico 3 — dati di soggetti terzi
Scenario. Duplicazione comprensiva di comunicazioni intercorse con soggetti estranei al procedimento.
Strategia. Individuazione dei terzi attinti e rappresentazione della natura del materiale acquisito, con deduzione sull'assenza di limiti al suo utilizzo in procedimenti diversi.
Esito. Perimetro dell'apprensione sottoposto a verifica.
📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole
Scenario. Ricorso proposto dopo la restituzione del dispositivo, fondato sulla permanenza della copia presso l'autorita'.
Strategia. Nessuna allegazione del pregiudizio determinato dalla permanenza, ne' del contenuto duplicato.
Esito. L'interesse non e' stato ritenuto dedotto nei termini richiesti. La lezione: non basta che la copia esista, va rappresentato quale pregiudizio ne derivi.
🚫 Errori che peggiorano la posizione
- Ritenere conclusa la vicenda con la restituzione dell'apparecchio.
- Attendere che la duplicazione sia compiuta prima di intervenire.
- Non acquisire decreto e verbale delle operazioni.
- Limitarsi a osservare che la copia esiste.
- Non ricostruire il contenuto duplicato per categorie.
- Ritenere l'art. 254-ter gia' vigente.
⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati
- Non intervenire prima della duplicazione, quando possibile.
- Non verificare la motivazione sull'apprensione integrale.
- Non dedurre i principi di necessita' e proporzione.
- Non spendere il principio del vaglio preventivo affermato dalla CGUE.
- Non allegare l'interesse concreto e attuale sui dati.
- Non rappresentare la posizione dei terzi attinti.
💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio
«Hanno preso tutto il contenuto del computer, anche cose che non c'entrano nulla. È legittimo?»
Risposta. È il problema centrale della materia, e le anticipo che la disciplina italiana su questo è inadeguata — circostanza che è essa stessa un argomento. Non esiste nell'ordinamento vigente una norma che detti una disciplina specifica e organica per il sequestro di smartphone, computer e memorie digitali e per la successiva selezione dei dati: si applica quella generale del sequestro probatorio, e il legislatore non interviene sulla materia dal 2008. Ma i principi ci sono, e vanno spesi. La Corte di giustizia, con la sentenza del 4 ottobre 2024, ha concentrato l'attenzione non sul sequestro del contenitore ma sull'accesso ai dati, affermando che qualsiasi forma di accesso a un dispositivo deve essere previamente sottoposta al vaglio di un giudice o di altra autorità terza e imparziale. E i principi generali consentono già oggi di sollevare questioni su necessità e proporzione nella selezione e nell'apprensione, sulla pertinenza dei dati rispetto al reato contestato, e sul destino di quanto non pertinente. Le segnalo infine che un disegno di legge sull'art. 254-ter codificherebbe tutto questo — ma è approvato dal solo Senato e non è ancora legge.
Glossario
| Contenitore | Il dispositivo fisico oggetto di apprensione |
| Contenuto | I dati in esso conservati: e' l'oggetto reale |
| Copia forense | Duplicazione con procedura che ne assicura l'immodificabilita' |
| CGUE 4 ottobre 2024 | Vaglio preventivo del giudice per l'accesso ai dati |
| Corte cost. 170/2023 | Principi sui dati a contenuto comunicativo |
| Sez. Un. 40963/2017 | Interesse concreto e attuale dopo la restituzione |
| Necessita' e proporzione | Principi da spendere sulla selezione dei dati |
| Pertinenza | Relazione fra i dati acquisiti e il reato contestato |
| Art. 254-ter | Disegno di legge, non ancora vigente |
| Uso in altri procedimenti | Profilo oggi privo di disciplina specifica |
Come lavora lo Studio su questi casi
- Acquisizione del decreto e del verbale delle operazioni.
- Intervento prima della duplicazione, ove la finestra sia aperta.
- Verifica della motivazione sull'apprensione integrale.
- Deduzione dei principi di necessita' e proporzione.
- Ricostruzione per categorie del contenuto duplicato.
- Allegazione dell'interesse concreto e attuale.
- Rappresentazione della posizione dei terzi attinti.
🔍 Quando non siamo lo studio giusto
Preferiamo dirlo prima:
- Chi chiede attivita' dirette a sottrarre o alterare dati oggetto di apprensione.
- Chi non intende produrre il decreto e il verbale delle operazioni.
- Chi chiede di rappresentare un contenuto non corrispondente a quello del dispositivo.
- Chi chiede una previsione sull'esito prima dell'esame degli atti.
Assistenza in materia di sequestro di dispositivi e dati digitali: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.
Costi della difesa
💰 Come si determina il compenso
| Attività | Riferimento | Nota |
|---|---|---|
| Esame del decreto e del verbale | D.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudiziale | Prima attivita', urgente |
| Assistenza nelle operazioni di duplicazione | D.M. 55/2014 — indagini | Ove la finestra sia aperta |
| Riesame del sequestro | D.M. 55/2014 — giudizio | Termini brevi |
| Ricorso per cassazione | D.M. 55/2014 — giudizio | Con interesse concreto e attuale |
| Consulente tecnico informatico | Compenso distinto | Su modalita' e perimetro |
Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Domande frequenti
Che cosa viene realmente sequestrato con uno smartphone?
I dati, non l'apparecchio. Il sequestro del contenitore e l'accesso al contenuto sono operazioni distinte, con capacità intrusiva del tutto diversa: la prima incide sulla disponibilità di un bene, la seconda sulla riservatezza e sulla vita privata. È la ragione per cui la Corte di giustizia ha concentrato la propria attenzione non sul sequestro del contenitore ma sull'accesso ai dati in esso contenuti.
La restituzione del dispositivo chiude la vicenda?
No, e l'equivoco è costoso. Nella prassi la restituzione avviene previa estrazione di copia: l'apparecchio torna, e il suo intero contenuto resta nella disponibilità dell'autorità. Ne discende che la lesione alla riservatezza non cessa con la restituzione — prosegue, e riguarda anche materiale del tutto estraneo al procedimento.
Si può impugnare anche dopo la restituzione?
Sì. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 40963 del 2017, hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame che confermi il sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia — sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati.
Come si deduce quell'interesse?
Rappresentando quale pregiudizio la permanenza della copia determini: non è sufficiente osservare che essa esiste. L'impugnazione va costruita descrivendo il contenuto duplicato per categorie — comunicazioni con familiari e con professionisti, documentazione sanitaria, materiale relativo ad attività lavorative estranee ai fatti, dati di terzi. È un'attività che richiede la collaborazione dell'assistito, unico a sapere che cosa il dispositivo contenesse.
Che cosa ha stabilito la Corte di giustizia?
Con la sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-548/21, ha affermato che qualsiasi forma di accesso a un dispositivo tecnologico deve essere previamente sottoposta al vaglio di un giudice o di un'altra autorità terza e imparziale. La Corte ha concentrato l'attenzione non sul sequestro del contenitore ma sull'accesso ai dati, in considerazione della loro elevata capacità intrusiva.
Quel principio si può invocare in Italia?
Sì, ed è un'argomentazione da formulare espressamente perché non opera d'ufficio. È stato osservato che l'Italia arriva a questa materia con un ritardo significativo: una direttiva del 2016 era stata recepita nel 2018, ma la disciplina nazionale non aveva mai affrontato adeguatamente il tema dell'accesso ai dispositivi in chiave di proporzionalità e controllo giurisdizionale preventivo. Il principio è comunque diritto dell'Unione, del quale il giudice nazionale deve tenere conto.
Esiste una norma specifica sul sequestro di smartphone?
No, non nell'ordinamento vigente. Si applica la disciplina generale del sequestro probatorio, integrata dalle disposizioni introdotte nel 2008 in materia di dati informatici. È stato osservato in dottrina che è arduo sostenere come l'attuale disciplina non sia obsoleta e inadeguata di fronte ai nuovi ritrovati della tecnica, e che il legislatore è rimasto inattivo dal 2008.
Che cos'è l'art. 254-ter?
Un articolo proposto, non vigente. Un disegno di legge in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali ne prevede l'introduzione nel codice di procedura penale. Il testo è stato approvato in prima lettura dal Senato ed è passato all'esame della Camera: allo stato non è legge, e la sua invocazione come diritto vigente sarebbe errata.
Che cosa prevederebbe la riforma?
Fra i profili disciplinati: la riserva di giurisdizione in capo al giudice per le indagini preliminari; i presupposti del sequestro; le modalità di duplicazione; le procedure per i casi di urgenza, con decreto del pubblico ministero entro 48 ore e convalida del giudice entro le successive 48; i limiti all'utilizzo del materiale in procedimenti diversi; e le regole per la conservazione e la distruzione del duplicato.
Perché conoscere una riforma non ancora approvata?
Perché le questioni che il testo intende disciplinare sono già oggi quelle su cui la difesa deve insistere: il rispetto dei principi di necessità e di proporzione nella selezione e nell'apprensione dei dati, l'apprensione di dati sensibili, la distruzione di quanto privo di interesse investigativo, i limiti all'uso in altri procedimenti. La riforma le codificherebbe in termini espressi; i principi generali le consentono già ora, ancorché con un onere argomentativo maggiore a carico di chi le solleva.
Perché il diritto di essere informati è così importante?
Perché è il presupposto di ogni altra attività. L'obbligo di informazione non è un adempimento formale: è ciò che consente di contestare l'autorizzazione, chiedere il riesame e far valere la non pertinenza dei dati acquisiti rispetto al reato contestato. È stato osservato che, fino a oggi, quel diritto è stato poco più che teorico. Ne discende che decreto, verbale e documentazione della duplicazione vanno acquisiti subito.
Quando conviene intervenire?
Prima della duplicazione, quando la finestra è ancora aperta: è il momento con il maggiore margine di incidenza. Una volta estratta la copia l'apprensione è compiuta, e l'attività difensiva diventa recuperatoria anziché preventiva — con il materiale ormai acquisito e la contestazione limitata al suo mantenimento e al suo utilizzo.
Il problema è il perimetro
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