Immagini diffuse senza consenso: due reati, non uno

Dal 2025 accanto all'art. 612-ter opera una fattispecie autonoma sui contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.

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▶ Risposta diretta

Dal 2019 l'art. 612-ter punisce la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. Ma la norma ha due commi con struttura diversa, e la differenza decide molti procedimenti.

Nel primo comma — chi ha realizzato o sottratto il materiale — non è richiesto alcun fine particolare. Nel secondo — chi lo ha ricevuto — è elemento costitutivo il fine di recare nocumento.

Dal 10 ottobre 2025 opera inoltre una fattispecie autonoma: l'art. 612-quater, sull'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.

Sono due reati distinti, con presupposti diversi — e possono concorrere.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • Art. 612-ter: introdotto dalla legge 69/2019, il «codice rosso».
  • Primo comma: chi ha realizzato o sottratto, senza dolo specifico.
  • Secondo comma: chi ha ricevuto, con fine di nocumento.
  • Pena: reclusione da uno a sei anni e multa da 5.000 a 15.000 euro.
  • Querela entro sei mesi; remissione solo processuale.
  • Art. 612-quater: dal 10 ottobre 2025, contenuti generati con IA.
  • Non richiede contenuto sessuale: tutela l'identità e l'immagine.
  • Nuova aggravante comune: art. 61 n. 11-decies.
  • Il reato è istantaneo: si perfeziona al primo invio.

Che cosa punisce l'art. 612-ter?

È stata introdotta dal cosiddetto codice rosso, e la sua struttura va conosciuta comma per comma perché i due commi non descrivono la stessa condotta.

📜 Art. 612-ter c.p. — diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Comma 1: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000

Comma 2: la stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

Comma 3 — aggravante: la pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Comma 4 — aggravante: la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Articolo introdotto dall'art. 10 della legge 19 luglio 2019 n. 69. La disposizione è stata successivamente integrata dalla legge 2 dicembre 2025 n. 181.

Il quinto comma della disposizione disciplina la procedibilita', ed e' esaminato piu' avanti.

Ne discendono tre elementi oggettivi da verificare: che il contenuto sia sessualmente esplicito; che fosse destinato a rimanere privato; e che manchi il consenso delle persone rappresentate.

⚖️ I confini della fattispecie secondo la Cassazione

Il dolo specifico riguarda solo il secondo comma

Integra il delitto la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito — anche dalla stessa persona ritratta — immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso della persona rappresentata al fine specifico di recarle nocumento.

È la differenza strutturale fra i due commi: nel primo — chi ha realizzato o sottratto il materiale — il dolo specifico non è richiesto; nel secondo — chi lo ha ricevuto — è elemento costitutivo, e la sua assenza esclude il reato.

Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2023, n. 14927 — che cosa è «sessualmente esplicito»

Ai fini della configurabilità del delitto, la divulgazione può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità.

La nozione è quindi più ampia di quella che il testo suggerisce, e la valutazione è contestuale: non basta esaminare l'immagine isolata.

Cass. pen. n. 30169 del 2025 — il consenso alla visione non è consenso alla diffusione

Integra il delitto la condotta di chi, avendo avuto legittimamente accesso a un video presente su un social network che vieta agli utenti la memorizzazione dei contenuti ricevuti in visione, lo registra e lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta.

La ragione: il consenso espresso al momento della condivisione è limitato alla visualizzazione da parte del solo destinatario del contenuto. L'accesso lecito alla fonte non rende lecita la successiva trasmissione.

Natura istantanea: il reato si perfeziona al primo invio

Il delitto ha natura di reato istantaneo e si perfeziona nel momento in cui avviene il primo invio a un destinatario, indipendentemente dal rapporto con questi e dalla successiva ampiezza della diffusione.

Ne discendono conseguenze sul momento consumativo — e quindi sulla decorrenza dei termini e sulla competenza territoriale — che vanno verificate in ogni procedimento.

Da completare su Italgiure prima della pubblicazione: estremi delle pronunce non ancora indicate.

I due commi sono uguali?

È la distinzione più importante della materia, e determina l'oggetto stesso del processo: stabilisce infatti che cosa l'accusa debba dimostrare oltre alla materialità della condotta.

Tabella 1 — Primo e secondo comma a confronto
ProfiloComma 1Comma 2
Chi rispondeChi ha realizzato o sottrattoChi ha ricevuto o acquisito
Rapporto con il materialeOrigineRicezione
Dolo specificoNon richiestoFine di recare nocumento
Che cosa va provato in piùNullaLa finalità di nocumento
Se manca il fineIl reato sussiste comunqueIl reato non sussiste
Rileva la provenienzaRealizzazione o sottrazioneAnche dalla persona ritratta
PenaDa uno a sei anniLa stessa

La terza riga e' l'origine della differenza; la quinta ne e' la conseguenza operativa.

La quinta riga contiene la conseguenza pratica: per chi rientra nel secondo comma, l'assenza del fine di nocumento esclude il reato — non lo attenua.

⚠️ Il fine di nocumento va provato, non presunto dalla condotta

È il terreno difensivo principale per chi non ha realizzato né sottratto il materiale, e va impostato con precisione.

Il secondo comma richiede che la diffusione avvenga «al fine di recare loro nocumento»: è un dolo specifico, cioè una finalità ulteriore rispetto alla coscienza e volontà della condotta.

Ne discende che non è sufficiente dimostrare che la diffusione sia avvenuta e che sia stata volontaria: occorre dimostrare che sia stata compiuta per arrecare danno alla persona rappresentata.

La deduzione difensiva consiste quindi nel verificare quali elementi sostengano quella finalità, e nel distinguerla da condotte che, pur illecite su altri piani, non la esprimono — sventatezza, imprudenza, superficialità nella gestione del materiale. Va aggiunto che la giurisprudenza ha chiarito che il secondo comma opera anche quando il materiale sia stato ricevuto dalla stessa persona ritratta.

Quale consenso rileva?

È l'elemento su cui si concentrano gli equivoci, e la giurisprudenza ha fissato un principio netto che va conosciuto in entrambe le direzioni.

Il principio si enuncia in una riga e ha conseguenze estese.

Il consenso rilevante non è quello alla realizzazione del contenuto né quello alla sua visione: è quello alla diffusione. Sono piani distinti, e il primo non implica il secondo.

La Cassazione lo ha affermato in un caso emblematico: chi abbia avuto legittimamente accesso a un contenuto presente su una piattaforma che vieta agli utenti la memorizzazione, lo registri e lo trasmetta a terzi, risponde del reato — perché il consenso espresso al momento della condivisione è limitato alla visualizzazione da parte del solo destinatario.

📌 Perché il materiale «destinato a rimanere privato» non coincide con il materiale segreto

È una precisazione che va fatta perché il requisito viene talvolta letto in modo restrittivo.

La norma richiede che le immagini o i video fossero destinati a rimanere privati. Il criterio non è il numero delle persone che li avevano visti, ma l'ambito entro cui la destinazione era circoscritta.

Ne discende che un contenuto condiviso con una persona, o con una cerchia determinata, resta destinato a rimanere privato rispetto a chiunque sia fuori da quell'ambito: la condivisione entro il perimetro voluto non ne fa un contenuto pubblico.

È il principio che regge la pronuncia sulle piattaforme a contenuto riservato, ed è quello che va rappresentato quando si sostenga che il materiale fosse «già in circolazione»: la circolazione non autorizzata non sana la successiva diffusione, né sposta il perimetro del consenso originario.

Che cos'è l'art. 612-quater?

È autonoma e più recente, e nasce per colmare un vuoto che le fattispecie preesistenti non coprivano: prima del 2025 la falsificazione digitale poteva essere perseguita soltanto quando ricadesse in figure pensate per altro — la diffamazione, la sostituzione di persona, l'art. 612-ter se il contenuto era sessualmente esplicito — spesso in modo inadeguato rispetto al fenomeno.

📜 Art. 612-quater c.p. — contenuti generati o alterati con sistemi di IA

Introdotto dalla legge 23 settembre 2025 n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025. È il primo intervento organico dell'ordinamento italiano in materia di intelligenza artificiale, in connessione con il Regolamento (UE) 2024/1689.

La fattispecie: chiunque cagiona un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'uso di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno circa la loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedibilità: a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto perseguibile d'ufficio; se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità; ovvero se è rivolto contro una pubblica autorità per ragioni connesse alle funzioni esercitate.

La medesima legge ha introdotto una nuova aggravante comune — art. 61 n. 11-decies c.p. — per i reati commessi mediante sistemi di intelligenza artificiale che costituiscano mezzi insidiosi, ostacolino la difesa ovvero aggravino l'offesa.

Tabella 2 — Le due fattispecie a confronto
ProfiloArt. 612-terArt. 612-quater
IntroduzioneLegge 69/2019Legge 132/2025
ContenutoSessualmente esplicitoQualunque contenuto
Natura del contenutoAutenticoFalsificato o alterato con IA
Requisito ulterioreDestinato a rimanere privatoIdoneo a ingannare sulla genuinità
EventoNon richiesto in questi terminiDanno ingiusto
Bene tutelatoLibertà e riservatezza sessualeIdentità personale e immagine
PenaDa uno a sei anniDa uno a cinque anni

Le prime tre righe segnano la differenza strutturale; le ultime quattro indicano perche' il concorso sia possibile.

Ne discende che le due fattispecie hanno oggetti diversi e possono coesistere: un contenuto sessualmente esplicito realizzato mediante alterazione con sistemi di IA può integrare entrambi i profili, quando la lesione riguardi tanto la sfera sessuale quanto la falsificazione digitale.

Procedibilità e termini

Le regole sono precise e incidono sull'impostazione fin dal primo momento, perché la condizione di procedibilità va verificata prima di ogni valutazione di merito.

Tabella 3 — Il regime di procedibilità dell'art. 612-ter
ProfiloDisciplina
Regola generalePunito a querela della persona offesa
Termine per la querelaSei mesi
DecorrenzaDalla notizia del fatto che costituisce reato
RemissionePuò essere soltanto processuale
Procedibilità d'ufficioNei casi del quarto comma
Procedibilità d'ufficioSe connesso con delitto procedibile d'ufficio
Natura del reatoIstantaneo: si perfeziona al primo invio

La quarta riga contiene una peculiarità che va conosciuta: la remissione della querela può essere soltanto processuale. Non è quindi ammessa la remissione stragiudiziale, e ciò incide sulle modalità con cui l'eventuale definizione può essere raggiunta.

L'ultima riga produce conseguenze su due piani. Trattandosi di reato istantaneo che si perfeziona al momento del primo invio a un destinatario — indipendentemente dal rapporto con questi e dalla successiva ampiezza della diffusione — il momento consumativo va individuato con precisione, e da esso dipendono la decorrenza dei termini e l'individuazione del giudice competente.

⚠️ Quando la persona rappresentata è minorenne la disciplina è tutta diversa

Va detto perché il perimetro delle due fattispecie qui esaminate non copre quella situazione.

Le disposizioni degli artt. 612-ter e 612-quater riguardano la diffusione di contenuti relativi a persone adulte. Quando la persona rappresentata è minorenne, operano fattispecie diverse e assai più gravi, collocate altrove nel codice e sorrette da una disciplina propria quanto a pene, procedibilità e misure.

Ne discende che una contestazione formulata ai sensi degli articoli qui esaminati, quando riguardi materiale relativo a un minore, va esaminata anzitutto sotto il profilo della qualificazione — che è questione preliminare e incide su tutto il resto.

È una verifica che va compiuta immediatamente, perché il regime applicabile, i termini e le conseguenze sono radicalmente differenti.

Dove si costruisce la difesa

Su cinque piani, e il primo stabilisce quale disciplina si applichi: da esso dipendono gli elementi da provare e le difese spendibili.

La sequenza

1

Qualificazione: quale fattispecie, e se il materiale sia autentico o alterato.

2

Comma applicabile: chi ha realizzato o sottratto, oppure chi ha ricevuto.

3

Se secondo comma: il fine di nocumento è provato o presunto?

4

Perimetro del consenso: alla realizzazione, alla visione, alla diffusione.

5

Procedibilità: querela, termine, tempestività, momento consumativo.

Il quinto punto va verificato per primo dal punto di vista cronologico, perché il termine di sei mesi decorre dalla notizia del fatto e la sua osservanza è condizione di procedibilità.

📌 Che cosa può fare chi ha subito la diffusione

Va indicato perché le due posizioni si incontrano nello stesso procedimento e le attività utili sono in parte simmetriche.

Chi ha subito la diffusione può presentare querela nel termine di sei mesi; agire in sede civile per il risarcimento dei danni morali e materiali; chiedere un ordine del giudice diretto a bloccare la diffusione e a identificare gli autori; e rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali quando la diffusione violi i dati personali o l'immagine.

Sul piano pratico è essenziale conservare le prove digitali — collegamenti, riproduzioni della schermata, copie del contenuto, data e ora di pubblicazione — perché il materiale può essere rimosso o modificato.

Va inoltre considerato il quadro europeo: il Regolamento sull'intelligenza artificiale impone ai produttori di contenuti sintetici l'obbligo di dichiararne la natura artificiale, e il Digital Services Act rafforza la responsabilità delle piattaforme nella rimozione tempestiva dei materiali illeciti.

⏰ Schema temporale — come si esamina la contestazione

1

Fase 1 — Primo passaggio

Verificare se il materiale sia autentico o alterato con sistemi di IA.

2

Fase 2 — Secondo

Stabilire quale fattispecie si applichi, ed eventuale concorso.

3

Fase 3 — Terzo

Individuare il comma: chi ha realizzato o sottratto, o chi ha ricevuto.

4

Fase 4 — Se secondo comma

Verificare quali elementi sostengano il fine di nocumento.

5

Fase 5 — Quarto

Ricostruire il perimetro del consenso: realizzazione, visione, diffusione.

6

Fase 6 — Quinto

Individuare il momento consumativo: il primo invio.

7

Fase 7 — Sesto

Verificare tempestivita' della querela: sei mesi dalla notizia.

📈 I dati essenziali delle due fattispecie

  • 1-6 anni — reclusione prevista dall'art. 612-ter, con multa da 5.000 a 15.000 euro
  • 1-5 anni — reclusione prevista dall'art. 612-quater
  • 6 mesi — termine per la querela nell'art. 612-ter
  • 10 ottobre 2025 — entrata in vigore dell'art. 612-quater
  • solo processuale — modalita' ammessa per la remissione della querela

Fonte: artt. 612-ter e 612-quater c.p., leggi n. 69/2019 e n. 132/2025

Miti e fatti

Tabella 4 — Le convinzioni più diffuse, verificate
Si sente direCome stanno le cose
«Serve sempre il fine di nocumento»Solo per il secondo comma
«Se ho ricevuto il materiale non rispondo»Il secondo comma riguarda proprio chi riceve
«Chi consente alla foto consente alla diffusione»Sono piani distinti
«Il consenso alla visione basta»È limitato al solo destinatario
«Se era già in circolazione non è reato»La circolazione non autorizzata non sana
«Serve il contenuto genitale»Anche altre parti in contesti che evocano la sessualità
«I deepfake non erano puniti»Dal 10 ottobre 2025 c'è l'art. 612-quater
«Il 612-quater richiede contenuto sessuale»Riguarda qualunque contenuto falsificato

💬 Prima domanda reale ricevuta in studio

«Mi contestano di aver inoltrato un video che avevo ricevuto io stesso. Non l'ho fatto per danneggiare nessuno. Rispondo comunque?»

Risposta. Il punto che lei solleva è l'elemento costitutivo della fattispecie che la riguarda, quindi le spiego perché è decisivo. L'art. 612-ter c.p. ha due commi con struttura diversa. Il primo punisce chi, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati senza il consenso delle persone rappresentate: lì non è richiesta alcuna finalità particolare. Il secondo punisce chi, avendo ricevuto o comunque acquisito quel materiale, lo diffonde senza consenso «al fine di recare loro nocumento». È un dolo specifico: una finalità ulteriore rispetto alla coscienza e volontà della condotta. Ne discende che, per chi rientra nel secondo comma, l'assenza di quel fine esclude il reato — non lo attenua. Non è quindi sufficiente che l'accusa dimostri che la diffusione sia avvenuta e che fosse volontaria: deve dimostrare che sia stata compiuta per arrecare danno. Il lavoro difensivo consiste nel verificare quali elementi concreti sostengano quella finalità, e nel distinguerla da condotte che, pur censurabili, non la esprimono. Le segnalo per completezza che la giurisprudenza ha chiarito che il secondo comma opera anche quando il materiale sia stato ricevuto dalla stessa persona ritratta: la provenienza non esclude di per sé la fattispecie.

📁 Caso pratico 1 — insussistenza del dolo specifico

Scenario. Contestazione ai sensi del secondo comma dell'art. 612-ter nei confronti di soggetto che aveva ricevuto il materiale.

Strategia. Esame degli elementi addotti a sostegno della finalita' di nocumento, con rilievo che essi descrivevano la condotta materiale senza esprimere la finalita' ulteriore richiesta dalla norma quale elemento costitutivo.

Esito. Questione impostata sull'elemento costitutivo anziche' sulla sola materialita' della condotta.

📁 Caso pratico 2 — perimetro del consenso

Scenario. Contestazione fondata sulla circostanza che il materiale fosse stato originariamente condiviso dalla persona rappresentata.

Strategia. Distinzione fra consenso alla realizzazione, consenso alla visione e consenso alla diffusione, con richiamo del principio secondo cui il consenso espresso al momento della condivisione e' limitato alla visualizzazione da parte del solo destinatario.

Esito. Piani del consenso separati espressamente nella valutazione.

📁 Caso pratico 3 — momento consumativo e tempestivita' della querela

Scenario. Contestazione relativa a diffusione protrattasi nel tempo su piu' canali.

Strategia. Individuazione del momento consumativo nel primo invio a un destinatario, trattandosi di reato istantaneo, con conseguente verifica della decorrenza del termine semestrale per la querela.

Esito. Tempestivita' della condizione di procedibilita' verificata sul momento consumativo corretto.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Difesa impostata sulla circostanza che il materiale fosse gia' circolato prima della condotta contestata.

Strategia. Nessuna deduzione sul comma applicabile ne' sull'elemento soggettivo richiesto.

Esito. La circolazione non autorizzata non sana la successiva diffusione ne' amplia il perimetro del consenso originario. La lezione: la difesa si costruisce sul comma applicabile, non sulla diffusione altrui.

🚫 Errori che peggiorano la posizione

  • Non distinguere fra primo e secondo comma dell'art. 612-ter.
  • Ritenere che il consenso alla realizzazione valga per la diffusione.
  • Sostenere che il materiale fosse gia' in circolazione.
  • Non verificare la tempestivita' della querela sul momento consumativo.
  • Trascurare la fattispecie del 2025 quando il contenuto sia alterato.
  • Non conservare le prove digitali, per chi ha subito la diffusione.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Non individuare il comma applicabile prima di ogni altra deduzione.
  • Non contestare la prova del fine di nocumento nel secondo comma.
  • Non separare i piani del consenso nella ricostruzione.
  • Non individuare il momento consumativo ai fini della querela.
  • Non verificare l'eventuale concorso fra le due fattispecie.
  • Non esaminare per primo il profilo della qualificazione.

💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio

«Qualcuno ha creato con l'intelligenza artificiale un video falso che mi ritrae. Prima non era reato, adesso?»

Risposta. Adesso sì, ed è una fattispecie autonoma introdotta di recente. Fino al 2025 l'ordinamento non prevedeva un reato specifico per l'uso illecito di contenuti digitalmente manipolati: si poteva procedere soltanto quando il fatto rientrasse in fattispecie preesistenti — l'art. 612-ter se il contenuto era sessualmente esplicito, oppure figure generiche come la diffamazione o la sostituzione di persona, spesso inadeguate. La legge 23 settembre 2025 n. 132, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, ha introdotto l'art. 612-quater c.p.: chiunque cagiona un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno circa la loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Noti che non serve che il contenuto sia sessuale: la norma tutela l'identità personale e l'immagine. Il reato è punibile a querela, con procedibilità d'ufficio in casi determinati. Le indico le attività da compiere subito: conservare le prove digitali — collegamenti, riproduzioni della schermata, copie, data e ora — perché il materiale può essere rimosso; valutare l'azione civile per il risarcimento; chiedere un ordine diretto a bloccare la diffusione e identificare gli autori; e rivolgersi al Garante privacy ove la diffusione violi dati personali o immagine.

Glossario

Tabella 5 — I termini che ricorrono
Art. 612-ter c.p.Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
Art. 612-quater c.p.Contenuti generati o alterati con sistemi di IA
Codice rossoLegge 69/2019, che ha introdotto l'art. 612-ter
Legge 132/2025Legge quadro sull'intelligenza artificiale
Dolo specificoFine di nocumento: elemento del solo secondo comma
Destinato a rimanere privatoRequisito riferito all'ambito, non alla segretezza
Reato istantaneoSi perfeziona al primo invio a un destinatario
Remissione processualeL'unica ammessa per l'art. 612-ter
Art. 61 n. 11-deciesAggravante comune per reati commessi mediante IA
Danno ingiustoEvento richiesto dall'art. 612-quater

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Qualificazione del fatto e verifica dell'eventuale concorso.
  2. Individuazione del comma applicabile nell'art. 612-ter.
  3. Esame dell'elemento soggettivo richiesto dal comma applicabile.
  4. Ricostruzione dei piani del consenso: realizzazione, visione, diffusione.
  5. Individuazione del momento consumativo e verifica della querela.
  6. Verifica delle aggravanti contestate e dei loro presupposti.
  7. Assistenza alla persona offesa nelle sedi penale, civile e amministrativa.

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede assistenza per condotte diffusive in corso di svolgimento.
  • Chi chiede attivita' dirette a reperire o trasmettere materiale della specie.
  • Chi chiede di rappresentare un consenso non corrispondente alla realta' dei fatti.
  • Chi non intende produrre la documentazione relativa alla contestazione.

Assistenza in procedimenti per diffusione illecita di immagini e contenuti generati con IA: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 6 — Attività e riferimento tariffario
AttivitàRiferimentoNota
Esame della contestazione e qualificazioneD.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudizialePrima attivita'
Difesa nella fase delle indaginiD.M. 55/2014 — indaginiSecondo la fase
GiudizioD.M. 55/2014 — giudizioSecondo grado e complessita'
Assistenza alla persona offesaD.M. 55/2014 — indagini e giudizioQuerela e costituzione
Attivita' in sede civile e presso il GaranteD.M. 55/2014 e tariffe proprieVoci distinte

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 612-ter?

Chi, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. La pena è la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000. L'articolo è stato introdotto dalla legge 19 luglio 2019 n. 69, il cosiddetto codice rosso.

Risponde anche chi ha soltanto ricevuto il materiale?

Sì, ma a una condizione ulteriore. Il secondo comma punisce con la stessa pena chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde senza il consenso delle persone rappresentate «al fine di recare loro nocumento». È un dolo specifico, elemento costitutivo della fattispecie: la sua assenza esclude il reato, non lo attenua.

Il fine di nocumento può essere presunto dalla condotta?

No: va provato. Non è sufficiente dimostrare che la diffusione sia avvenuta e che fosse volontaria — occorre dimostrare che sia stata compiuta per arrecare danno alla persona rappresentata. Il lavoro difensivo consiste nel verificare quali elementi concreti sostengano quella finalità e nel distinguerla da condotte che, pur censurabili su altri piani, non la esprimono.

Se il materiale me l'ha mandato la persona stessa?

La provenienza non esclude di per sé la fattispecie. La giurisprudenza ha chiarito che integra il delitto la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito anche dalla stessa persona ritratta immagini o video sessualmente espliciti, li diffonde senza il consenso della persona rappresentata al fine di recarle nocumento. Ciò che rileva è il consenso alla diffusione, non quello alla condivisione originaria.

Il consenso alla visione basta?

No. La Cassazione ha affermato che integra il delitto la condotta di chi, avendo avuto legittimamente accesso a un video presente su una piattaforma che vieta agli utenti la memorizzazione dei contenuti ricevuti in visione, lo registra e lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta — perché il consenso espresso al momento della condivisione è limitato alla visualizzazione da parte del solo destinatario.

Che cosa significa «destinati a rimanere privati»?

Il criterio non è il numero delle persone che avevano visto il contenuto, ma l'ambito entro cui la destinazione era circoscritta. Un contenuto condiviso con una persona, o con una cerchia determinata, resta destinato a rimanere privato rispetto a chiunque sia fuori da quell'ambito. Ne discende che sostenere che il materiale fosse «già in circolazione» non è argomento risolutivo: la circolazione non autorizzata non sana la successiva diffusione né sposta il perimetro del consenso originario.

Serve che il contenuto ritragga atti sessuali?

No, la nozione è più ampia. Secondo la Cassazione la divulgazione può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità. La valutazione è quindi contestuale, e non si esaurisce nell'esame dell'immagine isolata.

Quando si consuma il reato?

Al primo invio a un destinatario. Il delitto ha natura di reato istantaneo e si perfeziona in quel momento, indipendentemente dal rapporto con il destinatario e dalla successiva ampiezza della diffusione. Ne discendono conseguenze sul momento consumativo, e quindi sulla decorrenza dei termini e sull'individuazione del giudice competente.

Entro quando va presentata la querela?

Sei mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. Il delitto è punito a querela della persona offesa, e la remissione può essere soltanto processuale — non è quindi ammessa la remissione stragiudiziale. Si procede d'ufficio nei casi previsti dal quarto comma, nonché quando il fatto sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Che cos'è l'art. 612-quater?

Una fattispecie autonoma introdotta dalla legge 23 settembre 2025 n. 132 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025. Punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagiona un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno circa la loro genuinità.

In che cosa differisce dall'art. 612-ter?

In tre punti. Il 612-quater riguarda contenuti falsi, generati o alterati, mentre il 612-ter riguarda contenuti autentici. Non richiede che il contenuto sia sessuale. E tutela la libertà morale e l'immagine anziché la libertà e riservatezza sessuale. I due reati possono però coesistere: un contenuto sessualmente esplicito realizzato mediante alterazione con IA può integrare entrambi i profili.

La legge del 2025 ha introdotto altro?

Sì: una nuova aggravante comune, l'art. 61 n. 11-decies c.p., che inasprisce la pena per i reati commessi mediante sistemi di intelligenza artificiale quando questi costituiscano mezzi insidiosi, ostacolino la difesa ovvero aggravino l'offesa. Opera quindi su tutti i reati, e non soltanto su quelli in materia di diffusione di contenuti.