La legge 90 del 2024 ha introdotto un'aggravante specifica per la truffa a distanza che, a differenza delle altre, non rende il reato procedibile d'ufficio.
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▶ Risposta diretta
Fino al 2024 la truffa online era quasi sempre procedibile d'ufficio, perché la giurisprudenza prevalente vi applicava l'aggravante della minorata difesa.
La legge 28 giugno 2024 n. 90 ha introdotto un'aggravante specifica — il n. 2-ter — per il fatto commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.
Essendo più specifica, si applica al posto di quella generica. E il legislatore ha stabilito che, a differenza delle altre, non renda il reato procedibile d'ufficio.
Ne discende che per la truffa online serve la querela — e per i fatti anteriori il termine decorreva dall'entrata in vigore della legge, non dalla scoperta del reato.
È il profilo che va verificato prima di ogni valutazione di merito, e in un numero considerevole di procedimenti si è rivelato risolutivo senza che il merito venisse esaminato.
⚡ In sintesi
- L. 90/2024: nuova aggravante n. 2-ter per la truffa a distanza.
- Si applica al posto della minorata difesa nelle truffe online.
- A differenza delle altre, non rende procedibile d'ufficio.
- Serve quindi la querela, e la remissione estingue il reato.
- Per i fatti anteriori il termine decorreva dall'entrata in vigore.
- Art. 2 comma 4 c.p.: la modifica è concretamente favorevole.
- Il D.L. 48/2025 ha riorganizzato l'art. 640.
- L'atto di disposizione può essere anche omissivo.
- La frode informatica è fattispecie diversa: manca l'inganno.
Contestazione o denuncia per truffa online? Chiama +39 335 669 3954. Dal 2024 serve la querela, e il termine per i fatti anteriori decorreva dall'entrata in vigore della legge.
Quali sono gli elementi della truffa?
Sono quattro, e vanno tenuti distinti perché la contestazione tende a fonderli in una descrizione unitaria dalla quale non emerge quale passaggio sia effettivamente provato.
📜 Art. 640 c.p. — truffa
Il delitto richiede quattro elementi in sequenza causale:
· artifizi o raggiri;
· che inducono taluno in errore;
· un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla persona indotta in errore;
· un ingiusto profitto con altrui danno.
Il rapporto fra questi elementi è causale: gli artifizi devono aver prodotto l'errore, l'errore deve aver determinato l'atto di disposizione, e da questo devono derivare profitto e danno.
Ne discende che la mancanza di uno solo dei passaggi, o l'interruzione del nesso fra due di essi, esclude la fattispecie — anche quando la condotta risulti censurabile su altri piani.
Procedibilità: la truffa semplice è procedibile a querela, con termine di tre mesi. Si procede d'ufficio in presenza di determinate circostanze aggravanti.
| Elemento | Che cosa va provato | Dove la difesa lavora |
|---|---|---|
| Artifizi o raggiri | La condotta ingannatoria | Se vi sia stata, e in che consista |
| Errore | Prodotto dagli artifizi | Se la vittima fosse gia' informata |
| Atto di disposizione | Determinato dall'errore | Se derivi da altre ragioni |
| Profitto e danno | Derivanti dalla disposizione | Se sussistano e in che misura |
| Nesso artifizi-errore | Causale | La sua interruzione esclude |
| Nesso errore-disposizione | Causale | La sua interruzione esclude |
| Nesso disposizione-danno | Causale | La sua interruzione esclude |
Le ultime tre righe indicano il metodo di lavoro: la fattispecie e' una catena, e la difesa verifica ogni singolo anello anziche' contestare genericamente il quadro d'insieme.
⚖️ La procedibilità ribaltata, e il termine che decorre dalla legge
Cass. pen., sez. II, 16 gennaio 2025, n. 1956 — la nuova aggravante non rende procedibile d'ufficio
La Corte ha annullato senza rinvio una sentenza di condanna per truffa commessa ottenendo l'accredito di una somma quale corrispettivo per una fittizia vendita online, ritenendo il reato estinto per intervenuta remissione della querela.
Ne consegue che, per i fatti riconducibili alla fattispecie aggravata del n. 2-ter, va emessa sentenza di non doversi procedere quando non sia stata presentata valida querela nel termine, ovvero quando vi sia stata rituale remissione da parte della persona offesa con accettazione dell'imputato.
Cass. pen., sez. II, sentenza n. 22257 del 2025 — da quando decorre il termine
La sopravvenuta procedibilità a istanza di parte, producendo un effetto concretamente favorevole per l'imputato, va ricondotta nell'ambito applicativo del quarto comma dell'art. 2 c.p. Il giudice deve pertanto accertare l'esistenza della querela anche per i reati commessi anteriormente alla modifica.
In assenza di disciplina transitoria, il termine per proporre querela decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ha reso necessaria la condizione di procedibilità — non dalla data di scoperta del reato.
La minorata difesa nelle vendite a distanza
Secondo un orientamento consolidato, integra l'aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p. la condotta posta in essere approfittando delle condizioni di vendita a distanza, che impediscono all'acquirente di verificare l'identità dell'offerente e le caratteristiche del bene offerto.
È l'inquadramento che la giurisprudenza prevalente utilizzava prima dell'introduzione del n. 2-ter — e che comportava la procedibilità d'ufficio.
Cass. pen. n. 20249 del 2025 — l'atto di disposizione può essere omissivo
L'atto di disposizione patrimoniale richiesto ai fini della configurabilità del delitto può consistere in una condotta meramente omissiva, purché causativa di un pregiudizio patrimoniale autonomo.
Da completare su Italgiure prima della pubblicazione: estremi delle pronunce non ancora indicate.
Ne discende un'osservazione sull'atto di disposizione, che è l'elemento meno esaminato: può consistere anche in una condotta omissiva, purché causativa di un pregiudizio patrimoniale autonomo. La verifica riguarda quindi non soltanto ciò che la persona ha fatto, ma anche ciò che ha omesso di fare per effetto dell'errore.
Perché la truffa online era diversa?
La differenza non stava nella fattispecie ma nelle aggravanti, e produceva una conseguenza processuale che andava ben oltre la misura della pena.
Non esiste, e non e' mai esistito, un reato di «truffa online» come figura autonoma nel codice penale italiano.
La truffa online integra la fattispecie ordinaria: vendite fasulle, annunci inesistenti, raggiri che inducono a pagare rientrano nell'art. 640 senza necessità di norme speciali.
Quello che cambiava era il corredo circostanziale, e cioe' l'aggravante che la giurisprudenza vi applicava.
La giurisprudenza prevalente vi applicava infatti l'aggravante della minorata difesa, ritenendo che integrasse la circostanza la condotta posta in essere approfittando delle condizioni di vendita a distanza, che impediscono all'acquirente di verificare l'identità dell'offerente e le caratteristiche del bene.
Ne discendeva che la truffa online era, di regola, procedibile d'ufficio.
L'interpretazione aveva una sua logica: chi acquista a distanza non ha modo di ispezionare il bene ne' di verificare chi sia realmente l'inserzionista, e si trova quindi in una condizione di ridotta capacita' difensiva rispetto a chi tratta di persona.
⚠️ L'aggravante decideva il regime processuale, non solo la pena
È il punto che rende la vicenda interessante, e va esplicitato perché spiega la portata della riforma successiva.
La truffa semplice è procedibile a querela: senza querela, o in caso di sua remissione, il procedimento si chiude. Ma in presenza di determinate circostanze aggravanti si procede d'ufficio, e la volontà della persona offesa diventa irrilevante ai fini della prosecuzione.
Ne discendeva che l'applicazione della minorata difesa alle truffe online produceva un effetto molto più ampio di un aumento di pena: sottraeva quelle vicende alla disponibilità della persona offesa.
È un meccanismo che conviene tenere presente in generale: la contestazione di un'aggravante può incidere sulla procedibilità, e la sua esclusione può quindi produrre non una riduzione di pena ma la chiusura del procedimento.
Che cosa ha cambiato la legge del 2024?
L'intervento è duplice, e la seconda parte è quella decisiva — benché la prima sia quella che viene di solito riportata.
📜 Legge 28 giugno 2024 n. 90 — la nuova aggravante
La legge, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, ha introdotto nell'art. 640 secondo comma c.p. il numero 2-ter.
L'aggravante opera «se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione».
Prima conseguenza: essendo più specifica, la nuova previsione si applica al posto della generica aggravante della minorata difesa nei casi di truffa online.
Seconda conseguenza — la novità decisiva: il legislatore ha stabilito che, a differenza delle altre aggravanti previste per la truffa, quella del n. 2-ter non rende il reato procedibile d'ufficio. Anche in presenza dell'aggravante resta quindi indispensabile la querela della persona offesa.
Un successivo intervento — il decreto-legge n. 48 del 2025, convertito dalla legge 9 giugno 2025 n. 80 — ha disposto l'abrogazione del n. 2-bis e ha collocato l'aggravante comune della minorata difesa nel nuovo quarto comma dell'art. 640.
| Profilo | Prima della L. 90/2024 | Dopo |
|---|---|---|
| Aggravante applicata | Minorata difesa, n. 2-bis | Nuovo n. 2-ter, specifico |
| Procedibilità | D'ufficio | A querela |
| Rilievo della remissione | Nessuno | Estingue il reato |
| Disponibilità della vicenda | Sottratta alla persona offesa | Restituita |
| Collocazione della minorata difesa | N. 2-bis | Quarto comma, dal 2025 |
| Fatti anteriori | Procedibili d'ufficio | Serve la querela: art. 2 comma 4 c.p. |
| Termine per fatti anteriori | — | Dall'entrata in vigore della legge |
La seconda e la terza riga descrivono il mutamento sostanziale: da una situazione in cui la persona offesa non poteva incidere sulla prosecuzione, a una in cui la sua volonta' e' determinante in entrambe le direzioni.
Le ultime due righe sono quelle che hanno prodotto il maggior numero di definizioni, e vanno esaminate a parte.
Da quando decorre il termine?
È il profilo che ha chiuso un numero considerevole di procedimenti, e la regola è precisa quanto controintuitiva.
La Cassazione ha affermato che la sopravvenuta procedibilità a istanza di parte, producendo un effetto concretamente favorevole per l'imputato, va ricondotta nell'ambito applicativo del quarto comma dell'art. 2 c.p. Il giudice deve pertanto accertare l'esistenza della querela anche per i reati commessi anteriormente alla modifica.
E' un passaggio che merita attenzione: la modifica non riguarda la punibilita' del fatto ma la sua perseguibilita', e proprio per questo produce un effetto favorevole che si estende all'indietro.
E ha stabilito da quando decorra il termine: in assenza di disciplina transitoria, si applica il principio generale secondo cui esso decorre dalla data di entrata in vigore della legge che, modificando il regime precedente, rende necessaria la condizione di procedibilità.
⚠️ Non dalla scoperta del reato, ma dalla legge
È la precisazione che decide, e va enunciata con esattezza perché contrasta con l'intuizione.
Il termine di tre mesi per proporre querela, nei casi di truffa telematica aggravata commessa prima dell'entrata in vigore della legge n. 90 del 2024, non decorre dalla data di scoperta del reato — come avviene ordinariamente — ma dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Ne discende che per tutti quei fatti la finestra utile era limitata e uniforme, e la sua scadenza prescinde dal momento in cui la singola persona offesa abbia avuto conoscenza dell'accaduto.
Va aggiunto l'effetto pratico affermato dalla Cassazione: per i fatti riconducibili alla fattispecie del n. 2-ter, deve essere emessa sentenza di non doversi procedere quando non sia stata presentata valida querela nel termine, ovvero quando vi sia stata rituale remissione con accettazione dell'imputato.
Truffa e frode informatica
Sono fattispecie distinte, e la distinzione incide sulla qualificazione, sul regime di procedibilità e sugli elementi da provare.
Il criterio distintivo si enuncia in una riga soltanto, e regge anche nei casi di confine piu' discussi.
Nella truffa l'inganno colpisce una persona: è la vittima, indotta in errore, a compiere l'atto di disposizione. Nella frode informatica l'inganno di una persona manca: si altera un sistema o si interviene sui dati.
| Profilo | Truffa | Frode informatica |
|---|---|---|
| Oggetto dell'inganno | Una persona | Nessuno: un sistema |
| Elemento centrale | Artifizi o raggiri | Alterazione o intervento sui dati |
| Atto di disposizione | Compiuto dalla vittima | Non richiesto in questi termini |
| Ruolo della vittima | Attivo, indotto in errore | Può essere del tutto estraneo |
| Phishing | Se il centro è l'inganno | Se il centro è la manipolazione |
| Concorso | Possibile | Possibile |
| Qualificazione | Va verificata sul caso concreto | Va verificata sul caso concreto |
Le prime quattro righe descrivono la differenza strutturale; la quinta e la sesta indicano le situazioni in cui i confini si sovrappongono.
La riga sul phishing descrive la situazione più frequente: può integrare l'una o l'altra figura, o entrambe in concorso, secondo che il momento centrale sia l'inganno della vittima — che comunica le credenziali — ovvero la successiva manipolazione del sistema.
📌 Perché la qualificazione va verificata e non assunta
Perché le due fattispecie hanno regimi diversi, e la scelta iniziale orienta l'intero procedimento.
Le differenze riguardano il regime di procedibilità, le aggravanti applicabili — fra cui quella introdotta nel 2024, che riguarda l'art. 640 — e gli elementi da provare.
Ne discende che la difesa deve verificare quale sia il momento centrale della vicenda contestata: se la persona offesa abbia compiuto un atto di disposizione per effetto di un errore in cui era stata indotta, ovvero se il pregiudizio sia derivato da un intervento su dati o su un sistema senza che alcun inganno l'abbia determinata.
È una verifica che si conduce sulla ricostruzione dei fatti e sulla documentazione tecnica, e che può condurre a una riqualificazione con effetti sulla procedibilità.
Dove si costruisce la difesa
Su quattro piani, e il primo va esaminato prima di ogni valutazione di merito perché può renderla superflua.
La sequenza
Procedibilità: quale aggravante è contestata, e che regime comporta.
Termine: da quando decorreva, e se la querela sia tempestiva.
Remissione: se sia intervenuta e sia stata rituale, con accettazione.
Qualificazione: truffa, frode informatica, o concorso.
Elementi: sequenza causale fra artifizi, errore, disposizione, danno.
Il quarto e il quinto richiedono invece un esame approfondito degli atti e della documentazione tecnica acquisita, e hanno tempi sensibilmente piu' estesi.
I primi tre punti sono documentali e si esauriscono in poche ore di lavoro: la verifica sull'atto di querela, sulla sua data e sull'eventuale remissione può chiudere il procedimento senza che il merito venga esaminato.
📌 Che cosa deve fare chi ha subito la truffa
Va indicato perché il mutamento di regime incide in senso opposto sulle due posizioni.
Poiché la truffa online è oggi procedibile a querela, la persona offesa deve attivarsi: senza querela, o in caso di remissione, il procedimento non prosegue. Il termine è di tre mesi, e decorre secondo le regole ordinarie per i fatti successivi all'entrata in vigore della legge.
Sul piano pratico occorre conservare la documentazione: annunci, conversazioni, dati dell'inserzionista, ricevute dei pagamenti, coordinate utilizzate, comunicazioni intercorse. Sono elementi che le piattaforme rimuovono e che i gestori conservano per tempi determinati.
Va inoltre considerato che l'azione in sede civile per il risarcimento resta esperibile secondo le proprie regole, e che l'eventuale remissione della querela è una scelta che va compiuta conoscendone gli effetti — perché estingue il reato.
⏰ Schema temporale — come si esamina la contestazione
Fase 1 — Primo passaggio
Verificare quale aggravante sia contestata.
Fase 2 — Se n. 2-ter
Il reato e' procedibile a querela, non d'ufficio.
Fase 3 — Secondo
Verificare data del fatto e data di entrata in vigore della legge.
Fase 4 — Se fatto anteriore
Il termine decorreva dall'entrata in vigore, non dalla scoperta.
Fase 5 — Terzo
Verificare esistenza, tempestivita' e ritualita' della querela.
Fase 6 — Quarto
Verificare se sia intervenuta remissione con accettazione.
Fase 7 — Quinto
Esaminare la qualificazione e la sequenza causale degli elementi.
📈 I dati essenziali
- 3 mesi — termine per proporre querela
- L. 90/2024 — ha introdotto l'aggravante n. 2-ter
- non d'ufficio — effetto della nuova aggravante sulla procedibilita'
- art. 2 comma 4 c.p. — fondamento dell'applicazione ai fatti anteriori
- D.L. 48/2025 — ha riorganizzato le aggravanti dell'art. 640
Fonte: art. 640 c.p., legge 28 giugno 2024 n. 90 e giurisprudenza di legittimita'
Miti e fatti
| Si sente dire | Come stanno le cose |
|---|---|
| «La truffa online è sempre procedibile d'ufficio» | Dal 2024 serve la querela |
| «L'aggravante rende sempre procedibile d'ufficio» | Il n. 2-ter è l'eccezione |
| «Il termine decorre dalla scoperta» | Per i fatti anteriori, dall'entrata in vigore |
| «La remissione non serve a nulla» | Estingue il reato |
| «Si applica ancora la minorata difesa» | La previsione specifica prevale |
| «Truffa e frode informatica sono la stessa cosa» | Nella seconda manca l'inganno di una persona |
| «Serve un atto positivo della vittima» | Può essere anche omissivo |
| «Il merito si esamina comunque» | La procedibilità si verifica per prima |
💬 Prima domanda reale ricevuta in studio
«Mi è arrivata una citazione per una truffa online di due anni fa. Non c'è nulla da fare?»
Risposta. C'è un profilo da verificare prima di ogni altro, e in un numero considerevole di casi è risolutivo. Fino al 2024 le truffe online erano di regola procedibili d'ufficio, perché la giurisprudenza vi applicava l'aggravante della minorata difesa: si riteneva che integrasse la circostanza la condotta posta in essere approfittando delle condizioni di vendita a distanza, che impediscono di verificare l'identità dell'offerente. La legge 28 giugno 2024 n. 90 ha però introdotto un'aggravante specifica — il n. 2-ter dell'art. 640 secondo comma — per il fatto commesso «a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione». Essendo più specifica, si applica al posto di quella generica. E la novità decisiva: a differenza delle altre aggravanti della truffa, questa non rende il reato procedibile d'ufficio. La Cassazione ha poi chiarito che la sopravvenuta procedibilità a querela, essendo concretamente favorevole, ricade nell'art. 2 comma 4 c.p.: il giudice deve accertare l'esistenza della querela anche per i fatti anteriori. E, in assenza di disciplina transitoria, il termine di tre mesi decorreva dall'entrata in vigore della legge, non dalla scoperta. Quindi verifichiamo subito se una valida querela sia stata presentata in quella finestra.
📁 Caso pratico 1 — verifica della condizione di procedibilita'
Scenario. Procedimento per truffa commessa a distanza mediante strumenti informatici, relativa a fatto anteriore all'entrata in vigore della legge n. 90 del 2024.
Strategia. Verifica dell'esistenza e della tempestivita' della querela con riferimento al termine decorrente dall'entrata in vigore della legge, secondo il principio affermato in assenza di disciplina transitoria.
Esito. Condizione di procedibilita' esaminata prima di ogni valutazione di merito.
📁 Caso pratico 2 — rilievo della remissione
Scenario. Procedimento nel quale era intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa.
Strategia. Verifica della ritualita' della remissione e dell'accettazione da parte dell'imputato, con deduzione della sopravvenuta estinzione del reato per la fattispecie aggravata ai sensi del n. 2-ter.
Esito. Effetto estintivo rilevato in relazione al regime di procedibilita' vigente.
📁 Caso pratico 3 — qualificazione fra truffa e frode informatica
Scenario. Vicenda relativa a sottrazione di somme a seguito di comunicazione di credenziali da parte della persona offesa.
Strategia. Individuazione del momento centrale della condotta, con verifica se il pregiudizio fosse derivato dall'inganno della persona ovvero dalla successiva manipolazione del sistema, e valutazione dell'eventuale concorso.
Esito. Qualificazione verificata sulla ricostruzione dei fatti anziche' assunta dalla contestazione.
📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole
Scenario. Difesa impostata sulla contestazione degli elementi costitutivi senza previo esame della condizione di procedibilita'.
Strategia. Nessuna verifica sull'aggravante contestata ne' sulla tempestivita' della querela.
Esito. Il procedimento e' proseguito nel merito benche' il profilo formale fosse esaminabile. La lezione: la procedibilita' si verifica per prima, e costa poche ore.
🚫 Errori che peggiorano la posizione
- Non verificare quale aggravante sia contestata.
- Assumere che la truffa online sia procedibile d'ufficio.
- Calcolare il termine dalla scoperta per i fatti anteriori.
- Trascurare l'eventuale remissione e la sua ritualita'.
- Non verificare la qualificazione fra truffa e frode informatica.
- Rimettere la querela senza conoscerne l'effetto estintivo.
⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati
- Non esaminare la procedibilita' prima del merito.
- Non dedurre l'applicazione dell'art. 2 comma 4 c.p. ai fatti anteriori.
- Non verificare il dies a quo del termine per la querela.
- Non controllare ritualita' e accettazione della remissione.
- Non verificare la sequenza causale fra gli elementi della fattispecie.
- Non rappresentare alla persona offesa l'effetto estintivo della remissione.
💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio
«Sono stato truffato acquistando online. Devo presentare querela o basta la denuncia?»
Risposta. Deve presentare querela, ed è una differenza che dopo il 2024 conta molto — glielo spiego perché l'errore è comune. Prima la truffa online era di regola procedibile d'ufficio, e una denuncia era sufficiente a mettere in moto il procedimento. Oggi, per effetto della legge 90 del 2024, alla truffa commessa a distanza con strumenti informatici si applica l'aggravante del n. 2-ter, che — a differenza delle altre — non rende procedibile d'ufficio. Serve quindi una manifestazione di volontà che l'autore sia perseguito, entro tre mesi. Le indico che cosa raccogliere, perché è materiale che scompare: l'annuncio nella sua versione integrale; le conversazioni intercorse; i dati dell'inserzionista come risultavano; le ricevute dei pagamenti e le coordinate utilizzate; e ogni comunicazione successiva. Le piattaforme rimuovono gli annunci e i gestori conservano i dati per tempi determinati. Un'ultima avvertenza, che riguarda una scelta che potrà trovarsi a fare: l'eventuale remissione della querela estingue il reato. Se le venisse proposta una restituzione in cambio della remissione, valuti conoscendo questo effetto — e consideri che l'azione civile per il risarcimento resta esperibile secondo le proprie regole.
Glossario
| Art. 640 c.p. | Truffa: artifizi, errore, atto di disposizione, profitto e danno |
| N. 2-ter | Aggravante per il fatto commesso a distanza con strumenti informatici |
| L. 90/2024 | Ha introdotto l'aggravante e il regime di procedibilita' |
| Minorata difesa | Art. 61 n. 5: aggravante generica, oggi al quarto comma |
| Procedibilita' a querela | Regola per la truffa online dal 2024 |
| Remissione | Estingue il reato, con accettazione dell'imputato |
| Art. 2 comma 4 c.p. | Fondamento dell'applicazione ai fatti anteriori |
| Atto di disposizione | Puo' consistere anche in condotta omissiva |
| Frode informatica | Manca l'inganno di una persona |
| Phishing | Puo' integrare l'una o l'altra figura, o entrambe |
Come lavora lo Studio su questi casi
- Verifica dell'aggravante contestata e del regime che comporta.
- Individuazione del dies a quo del termine per la querela.
- Controllo di esistenza, tempestivita' e ritualita' della querela.
- Verifica dell'eventuale remissione e della sua accettazione.
- Esame della qualificazione fra truffa e frode informatica.
- Ricostruzione della sequenza causale fra gli elementi.
- Assistenza alla persona offesa nella raccolta documentale e nella querela.
🔍 Quando non siamo lo studio giusto
Preferiamo dirlo prima:
- Chi chiede assistenza per condotte in corso di svolgimento.
- Chi chiede di rappresentare una ricostruzione non corrispondente ai fatti.
- Chi non intende produrre la documentazione relativa alle operazioni.
- Chi chiede una previsione sull'esito prima dell'esame degli atti.
Assistenza in procedimenti per truffa e truffa online: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.
Costi della difesa
💰 Come si determina il compenso
| Attività | Riferimento | Nota |
|---|---|---|
| Verifica della procedibilita' e del termine | D.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudiziale | Prima attivita', poche ore |
| Difesa nel procedimento | D.M. 55/2014 — indagini e giudizio | Secondo la fase |
| Assistenza alla persona offesa | D.M. 55/2014 — attivita' stragiudiziale | Querela e raccolta documentale |
| Costituzione di parte civile | D.M. 55/2014 — giudizio | Ove si scelga questa via |
| Azione civile per il risarcimento | Tariffe proprie | Voce distinta |
Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Domande frequenti
La truffa online è procedibile d'ufficio?
Non più, di regola. La legge 28 giugno 2024 n. 90 ha introdotto nell'art. 640 secondo comma il numero 2-ter, che aggrava il fatto commesso «a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione». Essendo più specifica, si applica al posto della generica minorata difesa — e, a differenza delle altre aggravanti della truffa, non rende il reato procedibile d'ufficio.
Perché prima lo era?
Perché la giurisprudenza prevalente riconduceva le truffe online all'aggravante della minorata difesa, ritenendo che la integrasse la condotta posta in essere approfittando delle condizioni di vendita a distanza, che impediscono all'acquirente di verificare l'identità dell'offerente e le caratteristiche del bene offerto. Quella aggravante comportava la procedibilità d'ufficio, e sottraeva quindi la vicenda alla disponibilità della persona offesa.
Che cosa succede per i fatti commessi prima del 2024?
Serve comunque la querela. La Cassazione ha affermato che la sopravvenuta procedibilità a istanza di parte, producendo un effetto concretamente favorevole per l'imputato, va ricondotta nell'ambito applicativo del quarto comma dell'art. 2 c.p.: il giudice deve pertanto accertare l'esistenza della querela anche per i reati commessi anteriormente alla modifica.
Da quando decorreva il termine per quei fatti?
Dalla data di entrata in vigore della legge, non dalla scoperta del reato. In assenza di disciplina transitoria si applica il principio generale secondo cui il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge che, modificando il regime precedente, rende necessaria la condizione di procedibilità. È una regola che contrasta con l'intuizione e che ha inciso su un numero considerevole di procedimenti.
Che cosa accade se la querela manca o è tardiva?
Va emessa sentenza di non doversi procedere. La Cassazione lo ha affermato con riferimento ai fatti riconducibili alla fattispecie aggravata del n. 2-ter: la pronuncia va emessa quando non sia stata presentata valida querela nel termine, ovvero quando vi sia stata rituale remissione da parte della persona offesa con accettazione dell'imputato.
La remissione della querela estingue il reato?
Sì, e la Corte ha annullato senza rinvio una condanna proprio per questo motivo, in un caso di truffa commessa ottenendo l'accredito di una somma quale corrispettivo per una fittizia vendita online. Occorre però che la remissione sia rituale e che vi sia accettazione da parte dell'imputato: sono due verifiche da compiere sull'atto.
Quali sono gli elementi della truffa?
Quattro, in sequenza causale: artifizi o raggiri; che inducono taluno in errore; un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla persona indotta in errore; un ingiusto profitto con altrui danno. Gli artifizi devono aver prodotto l'errore, l'errore deve aver determinato l'atto di disposizione, e da questo devono derivare profitto e danno. L'interruzione del nesso fra due passaggi esclude la fattispecie.
L'atto di disposizione deve essere un atto positivo?
No. La Cassazione ha affermato che l'atto di disposizione patrimoniale richiesto ai fini della configurabilità del delitto può consistere in una condotta meramente omissiva, purché causativa di un pregiudizio patrimoniale autonomo. La verifica riguarda quindi non soltanto ciò che la persona ha fatto, ma anche ciò che ha omesso di fare per effetto dell'errore.
Che differenza c'è con la frode informatica?
Nella truffa l'inganno colpisce una persona: è la vittima, indotta in errore, a compiere l'atto di disposizione. Nella frode informatica l'inganno di una persona manca: si altera un sistema o si interviene sui dati. Le due fattispecie hanno regimi diversi quanto a procedibilità, aggravanti applicabili ed elementi da provare, e la qualificazione va quindi verificata sul caso concreto.
Il phishing che reato è?
Può integrare l'una o l'altra figura, o entrambe in concorso, secondo quale sia il momento centrale della vicenda: l'inganno della vittima, che comunica le credenziali, ovvero la successiva manipolazione del sistema. È una verifica che si conduce sulla ricostruzione dei fatti e sulla documentazione tecnica, e che può condurre a una riqualificazione con effetti sulla procedibilità.
La legge del 2025 ha cambiato qualcosa?
Sì, sull'organizzazione delle aggravanti. Il decreto-legge n. 48 del 2025, convertito dalla legge 9 giugno 2025 n. 80, ha disposto l'abrogazione del n. 2-bis e ha collocato l'aggravante comune della minorata difesa nel nuovo quarto comma dell'art. 640. È una riorganizzazione che va tenuta presente quando si consultino testi non aggiornati.
Che cosa deve fare chi ha subito la truffa?
Attivarsi, perché oggi senza querela il procedimento non prosegue: il termine è di tre mesi e decorre secondo le regole ordinarie per i fatti successivi all'entrata in vigore della legge. E raccogliere subito la documentazione, perché scompare — l'annuncio nella versione integrale, le conversazioni, i dati dell'inserzionista, le ricevute dei pagamenti e le coordinate utilizzate. Le piattaforme rimuovono gli annunci e i gestori conservano i dati per tempi determinati. Va inoltre considerato che l'eventuale remissione estingue il reato, e va quindi valutata conoscendone l'effetto.
La procedibilità è il primo profilo
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