La difesa può cercare la prova, non solo contestarla

Il difensore puo' svolgere investigazioni per ricercare elementi di prova a favore dell'assistito fin dal momento dell'incarico: e' una facolta' che quasi nessuno esercita.

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▶ Risposta diretta

La difesa non è costretta ad aspettare e criticare: può cercare la prova. Il codice riconosce al difensore la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, e la riconosce fin dal momento dell'incarico.

Non serve che il procedimento sia noto, né che sia stata formulata un'accusa: la facoltà nasce con il mandato.

Gli strumenti sono articolati — colloquio, dichiarazione scritta, assunzione di informazioni, accesso ai luoghi, richieste alla pubblica amministrazione, accertamenti tecnici — e ciascuno ha regole proprie.

E c'è una trappola formale che vanifica il lavoro anche quando il contenuto è ottimo: gli avvertimenti vanno verbalizzati uno per uno, e un richiamo sommario rende tutto inutilizzabile.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • La facoltà nasce dal momento dell'incarico, non dall'accusa.
  • Il colloquio non è documentato e ha legittimazione ampia.
  • Dichiarazione scritta e informazioni: solo difensore o sostituto.
  • Il sostituto deve avere la necessaria abilitazione professionale.
  • Gli avvertimenti del comma 3 sono a pena di inutilizzabilità.
  • Vanno verbalizzati analiticamente: il richiamo sommario non basta.
  • Attestare di averli dati non equivale a riportarli.
  • L'incidente probatorio è previsto solo per l'audizione, non per le perizie.
  • Il pubblico ministero può segretare per non più di due mesi.

Da quando la difesa può indagare?

Il dato di partenza è più ampio di quanto la pratica lasci supporre.

📜 Art. 327-bis c.p.p. — attività investigativa del difensore

Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.

La facoltà di svolgere investigazioni è attribuita altresì al difensore della persona offesa.

Le attività previste possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando siano necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

Ne discende che la facoltà non presuppone né la conoscenza del procedimento né la formulazione di un'accusa: nasce con il mandato.

Va precisato che l'incarico deve risultare da atto scritto: non è un requisito formale privo di rilievo, perché è quel documento a legittimare l'attività e a datarla.

Ne discende una conseguenza che quasi nessuno sfrutta: l'attività può essere avviata prima che il procedimento diventi noto all'interessato, e i suoi risultati possono essere conservati per il momento in cui serviranno.

📌 C'è anche un'attività preventiva, ed è lo strumento meno conosciuto

Il codice prevede espressamente che l'attività investigativa possa essere svolta anche prima che un procedimento penale sia instaurato, in previsione del suo eventuale avvio.

In quel caso il mandato dev'essere rilasciato con sottoscrizione autenticata e deve contenere la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

Ne discende che chi teme un'iniziativa giudiziaria — e la teme con ragione, perché sa che una certa vicenda potrà essere segnalata — non deve attendere l'atto che gliela comunica. Può far raccogliere subito ciò che sarà utile: testimonianze di chi ricorda i fatti, documentazione destinata a essere dismessa, riprese che verranno sovrascritte.

È lo strumento con il maggiore divario fra l'utilità potenziale e l'uso effettivo, e la ragione è che quando il procedimento arriva quel materiale non esiste più.

Quali sono gli strumenti, e chi può usarli?

La legittimazione varia secondo lo strumento, ed è un punto su cui si commettono errori che invalidano l'atto.

Tabella 1 — Gli strumenti e la legittimazione soggettiva
StrumentoChi può compierloDocumentazione
ColloquioDifensore, sostituto, investigatore, consulenteNon documentato
Dichiarazione scrittaSolo difensore o sostituto abilitatoRelazione ex art. 391-ter
Assunzione di informazioniSolo difensore o sostituto abilitatoVerbale ex art. 391-ter
Accesso ai luoghiDifensore e ausiliariVerbale, ove occorra
Richiesta di documenti alla P.A.DifensoreSecondo le forme di legge
Accertamento tecnico non ripetibileConsulente, con avvisoDisciplina propria
Audizione in incidente probatorioSu richiesta, in casi determinatiForme dell'incidente

Le prime tre righe contengono la distinzione più importante e la meno conosciuta: il colloquio non documentato può essere svolto anche dall'investigatore privato autorizzato o dal consulente tecnico; la dichiarazione scritta e l'assunzione di informazioni no — sono riservate al difensore o al suo sostituto.

E il sostituto dev'essere in possesso, come il sostituito, della necessaria abilitazione professionale: la delega non trasferisce una facoltà a chi non potrebbe esercitarla in proprio.

⚠️ Il colloquio precede, non sostituisce

L'articolazione corretta è sequenziale, e conoscerla evita di bruciare la fonte.

Il colloquio non documentato serve a capire che cosa la persona sappia e se sia utile: è un atto propedeutico, e proprio per questo la legge non ne prevede la documentazione.

Solo dopo, valutata la pertinenza e la rilevanza di ciò che la persona può riferire, si passa alla richiesta di dichiarazione scritta o all'assunzione di informazioni — che sono gli strumenti destinati a produrre effetti processuali.

Ne discende che chiedere subito una dichiarazione formale a chi non si è prima ascoltato è un errore di metodo: si formalizza un contenuto che non si conosce, e se quel contenuto risulta sfavorevole lo si è cristallizzato in un atto.

Quali avvertimenti vanno dati?

È il punto su cui il lavoro ben fatto si perde, e va conosciuto prima di iniziare.

Prima di ricevere una dichiarazione o di assumere informazioni, chi procede deve rivolgere alla persona una serie di avvertimenti: la propria qualità e lo scopo del colloquio; se intenda semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni, con le relative modalità; l'obbligo di dichiarare se sia sottoposta a indagini o imputata nello stesso procedimento, in procedimento connesso o per reato collegato; la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione; il divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date; e le responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

Tabella 2 — Gli avvertimenti, e come vanno verbalizzati
AvvertimentoContenutoVerbalizzazione
Qualita' e scopoChi procede e perche'Per esteso
Tipo di attoColloquio, dichiarazione o informazioniPer esteso
Obbligo di dichiarareSe indagata o imputata in procedimento connessoPer esteso
Facolta' di non risponderePuo' sempre rifiutarsiPer esteso
Divieto di rivelareDomande della PG o del PM e risposte datePer esteso
Responsabilita' penaliConseguenti alla falsa dichiarazionePer esteso
Formula riassuntiva«Avvertita ai sensi di legge»NON sufficiente

L'ultima riga e' quella che annulla il lavoro, e va letta insieme alla colonna centrale: nessuno dei sei avvertimenti puo' essere sostituito da un rinvio alla norma che li prevede.

⚖️ La verbalizzazione degli avvertimenti: dove il lavoro si perde

Cass. pen., sez. II, 30 novembre 2016, n. 51073

Sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte raccolte dal difensore ai sensi dell'art. 391-bis comma 2 c.p.p. senza la verbalizzazione analitica degli avvertimenti elencati al comma terzo, che il medesimo è tenuto a rivolgere al dichiarante.

Nella specie la Corte ha ritenuto inutilizzabili dichiarazioni verbalizzate con un mero richiamo sommario agli avvisi previsti dall'art. 391-bis.

Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2004, n. 2017

Gli avvertimenti che il difensore deve rivolgere al dichiarante, a pena di inutilizzabilità, devono essere specificamente verbalizzati: non può ritenersi sufficiente la mera attestazione, da parte dello stesso difensore, dell'avvenuta effettuazione degli avvertimenti.

La distinzione è sottile e decisiva: attestare di averli dati non equivale a riportarli.

Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2018, n. 44181 — il limite dell'incidente probatorio

È inammissibile la richiesta di incidente probatorio per il compimento di accertamenti tecnici: l'incidente probatorio è previsto, dalle norme sulle indagini difensive, soltanto per l'audizione di persone informate nelle ipotesi dei commi 10 e 11 dell'art. 391-bis — disposizione non suscettibile di applicazione analogica.

Gli accertamenti tecnici non ripetibili trovano la propria disciplina specifica nell'art. 391-decies c.p.p.

Due precisazioni ulteriori

Il sostituto può compiere gli atti previsti dall'art. 391-bis purché sia in possesso, come il sostituito, della necessaria abilitazione professionale.

E per l'audizione di persone che abbiano esercitato la facoltà di non rispondere, il difensore deve specificare l'oggetto dell'audizione, indicando gli argomenti sui quali intende sentirle.

Da completare su Italgiure prima della pubblicazione: estremi delle pronunce non ancora indicate.

Ne discende l'indicazione operativa che riassume l'intera materia: attestare di aver dato gli avvertimenti non equivale a riportarli. Il verbale deve contenerli, uno per uno, nella loro formulazione.

⚠️ Il richiamo sommario è la causa più frequente di inutilizzabilità

Vale la pena esplicitare la formula che non regge, perché è quella che si trova più spesso.

Una verbalizzazione del tipo «dati alla persona gli avvisi di cui all'art. 391-bis c.p.p.» — o anche «avvertita ai sensi di legge» — è un richiamo sommario, e la giurisprudenza ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni così documentate.

Ciò che serve è la verbalizzazione analitica: ciascun avvertimento riportato per esteso, nel suo contenuto, con l'indicazione che è stato rivolto prima dell'inizio della dichiarazione.

Ne discende un'osservazione che vale in entrambe le direzioni. Chi svolge l'attività deve curare la forma quanto il contenuto, perché un'ora di lavoro può essere annullata da una riga. E chi si difende contro dichiarazioni raccolte da altri deve verificare esattamente questo, perché è la deduzione più efficace e la meno spesa.

I limiti da conoscere

Sono quattro, e ignorarli produce attività inutili o inammissibili — talvolta dopo che il lavoro è già stato svolto e pagato.

Tabella 3 — I limiti dell'attività difensiva
LimiteContenuto
IncompatibilitàRestano ferme quelle previste in tema di testimonianza
Persona indagata o imputataIl colloquio richiede la presenza del suo difensore
Incidente probatorioPrevisto solo per l'audizione, non per accertamenti tecnici
SegretazioneIl pubblico ministero può vietare la comunicazione dei fatti
Durata della segretazioneNon superiore a due mesi
Facoltà di non rispondereLa persona può sempre rifiutarsi
Falsa dichiarazioneChi dichiara il falso al difensore risponde penalmente

La terza riga contiene un errore ricorrente: si ritiene di poter chiedere l'incidente probatorio per far compiere un accertamento tecnico. Non è possibile — quella disposizione riguarda soltanto l'audizione di persone informate nelle ipotesi determinate, e non è suscettibile di applicazione analogica.

Gli accertamenti tecnici non ripetibili hanno una disciplina propria, che prevede l'avviso al pubblico ministero e la facoltà di assistervi.

La prima riga della tabella rinvia invece alle incompatibilità già previste in materia di testimonianza: chi non può essere sentito come testimone nel processo non può essere sentito neppure in questa sede, e la verifica va compiuta prima di convocare la persona anziché dopo aver raccolto la dichiarazione.

L'ultima riga contiene infine un profilo che va rappresentato espressamente alla persona sentita, e che rientra fra gli avvertimenti obbligatori: chi rende dichiarazioni non veritiere al difensore risponde secondo la fattispecie prevista dall'ordinamento, e non si tratta di un'avvertenza di stile. Ne discende che la persona va messa in condizione di capire che l'atto che sta compiendo produce conseguenze, e che la facoltà di non rispondere resta comunque a sua disposizione.

📌 La segretazione ha un limite temporale preciso

È un potere che va conosciuto perché incide sull'attività, ma che è circoscritto.

Il pubblico ministero, in presenza di specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, può con decreto motivato vietare alle persone sentite di comunicare i fatti dell'indagine di cui siano a conoscenza.

Ma il divieto ha una durata non superiore a due mesi.

Ne discende che il provvedimento va letto in due punti: se sia effettivamente motivato sulle esigenze specifiche, e quando scada. Trascorso quel termine il divieto non opera più, e l'attività che era preclusa torna possibile — circostanza che, nella pratica, viene spesso dimenticata insieme al provvedimento che l'aveva disposta.

Quando conviene farle?

Non sempre, e riconoscere i casi in cui l'attività è utile fa parte del lavoro.

Le situazioni in cui l'attività rende

1

Quando esistono persone che ricordano fatti che nessuno ha sentito.

2

Quando esiste documentazione destinata a essere dismessa o sovrascritta.

3

Quando la ricostruzione dell'accusa poggia su un dato tecnico verificabile.

4

Quando i luoghi possono essere modificati nel tempo.

5

Quando la vicenda ha una storia anteriore che gli atti non contengono.

La quinta voce merita un'osservazione a parte: gli atti del procedimento contengono la vicenda come l'accusa l'ha ricostruita, e cioè a partire dal momento in cui essa ha attirato attenzione. Ciò che è accaduto prima — rapporti pregressi fra le persone coinvolte, ragioni economiche, precedenti contatti, comunicazioni anteriori — non vi compare, perché nessuno lo ha cercato. Ed è spesso il materiale che rende comprensibile un fatto che negli atti appare inspiegabile.

La seconda e la quarta voce sono quelle con la finestra temporale più stretta: riprese di videosorveglianza, registrazioni di accesso, stato dei luoghi. Se non si acquisiscono subito non si acquisiscono affatto.

⚠️ Quando invece conviene astenersi

Va detto perché l'attività non è sempre a favore, e questa è una valutazione che precede l'incarico.

Chiedere una dichiarazione formale a una persona di cui non si conosce l'orientamento significa correre il rischio di cristallizzare un contenuto sfavorevole. Ed è la ragione per cui il colloquio non documentato viene prima.

Vi si aggiunge una considerazione ulteriore: l'attività difensiva può rivelare a terzi l'esistenza o l'oggetto di un procedimento, e in alcune vicende quella conoscenza produce conseguenze che superano il vantaggio ricercato.

Ne discende che la decisione se svolgere indagini difensive, su chi e con quale strumento, è una scelta strategica — non un adempimento. Va presa sapendo che cosa si cerca e che cosa si rischia di trovare.

Come si organizza l'attività

In cinque passaggi, e il primo determina tutto ciò che segue: senza un obiettivo definito l'attività si disperde e produce materiale che non serve a nulla.

La sequenza

1

Definire l'obiettivo: quale circostanza si vuole dimostrare.

2

Individuare le fonti: persone, documenti, luoghi, dati tecnici.

3

Verificare l'urgenza di ciascuna: che cosa scade e quando.

4

Svolgere i colloqui non documentati, per valutare pertinenza e rilevanza.

5

Formalizzare solo ciò che è utile, con verbalizzazione analitica.

Va segnalato che la facoltà spetta anche al difensore della persona offesa: chi ha subito il reato non è tenuto ad attendere che siano altri a cercare gli elementi utili, e può far svolgere attività propria con gli stessi strumenti e gli stessi limiti. È una possibilità che nella pratica viene esercitata ancora meno di quella riconosciuta alla difesa dell'indagato, benché le finestre temporali sulle fonti deperibili siano le medesime.

La documentazione va poi conservata nel fascicolo del difensore, e la scelta sul se e quando produrla è essa stessa una decisione difensiva: il codice consente di presentarla in momenti diversi del procedimento, con effetti diversi.

📌 La produzione è una scelta, non un automatismo

È l'aspetto meno considerato e quello che incide di più sull'utilità dell'attività svolta.

Aver raccolto elementi favorevoli non comporta l'obbligo di produrli, né di produrli subito. La documentazione può essere presentata al pubblico ministero durante le indagini, per orientarne le determinazioni; può essere prodotta al giudice in fasi determinate; oppure può essere conservata per il dibattimento.

Ciascuna scelta ha conseguenze diverse. Produrre presto può evitare un'imputazione, ma consente all'accusa di verificare e talvolta di neutralizzare l'elemento. Produrre tardi conserva l'effetto, ma espone al rischio che la vicenda si sia consolidata.

Ne discende che la decisione va presa conoscendo lo stato degli atti, ed è una delle poche in cui il difensore dispone effettivamente dell'iniziativa.

⏰ Schema temporale — dall'incarico alla produzione

1

Fase 1 — Dal momento dell'incarico

La facolta' esiste: non serve attendere l'accusa.

2

Fase 2 — Subito

Definire quale circostanza si vuole dimostrare.

3

Fase 3 — Subito

Individuare le fonti e verificare che cosa scade.

4

Fase 4 — Con urgenza

Acquisire cio' che verra' sovrascritto o dismesso.

5

Fase 5 — Prima di formalizzare

Svolgere i colloqui non documentati.

6

Fase 6 — Nella formalizzazione

Verbalizzare gli avvertimenti uno per uno.

7

Fase 7 — Momento da scegliere

Decidere se e quando produrre la documentazione.

📈 I dati essenziali dell'istituto

  • dal momento dell'incarico — la facolta' nasce con il mandato, non con l'accusa
  • colloquio non documentato — legittimazione ampia: anche investigatori e consulenti
  • dichiarazione e informazioni — solo difensore o sostituto abilitato
  • avvertimenti analitici — a pena di inutilizzabilita': il richiamo sommario non basta
  • due mesi — durata massima della segretazione disposta dal PM

Fonte: artt. 327-bis e 391-bis ss. c.p.p.

Miti e fatti

Tabella 4 — Le convinzioni più diffuse, verificate
Si sente direCome stanno le cose
«Serve che il procedimento sia noto»La facoltà nasce con l'incarico
«L'investigatore privato può raccogliere dichiarazioni»Solo colloqui non documentati
«Basta attestare di aver dato gli avvisi»Vanno verbalizzati uno per uno
««Avvertita ai sensi di legge» è sufficiente»È un richiamo sommario: inutilizzabile
«Si può chiedere l'incidente probatorio per una perizia»Solo per l'audizione di persone
«La segretazione dura fino alla fine»Non più di due mesi
«Conviene sempre formalizzare»Il colloquio viene prima, per non cristallizzare
«Va prodotto tutto e subito»La produzione è una scelta strategica

💬 Prima domanda reale ricevuta in studio

«L'accusa si basa su un testimone che secondo me sbaglia. Posso far sentire le persone che erano presenti?»

Risposta. Sì, e le spiego come — perché il metodo conta quanto il contenuto. Il codice riconosce al difensore la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore dell'assistito, fin dal momento dell'incarico. Non serve attendere alcun atto. Ma la sequenza corretta è in due tempi e va rispettata. Prima si svolge il colloquio non documentato: serve a capire che cosa la persona sappia e se sia utile. Proprio per questo la legge non ne prevede la documentazione — è un atto propedeutico. Solo dopo, valutata la pertinenza di ciò che può riferire, si passa alla richiesta di dichiarazione scritta o all'assunzione di informazioni. Chiedere subito una dichiarazione formale a chi non si è prima ascoltato significa cristallizzare un contenuto che non si conosce — e se risulta sfavorevole, resta. Attenzione a un punto che invalida il lavoro: prima di ricevere la dichiarazione vanno rivolti gli avvertimenti previsti dalla legge, e vanno verbalizzati uno per uno. La Cassazione ha ritenuto inutilizzabili dichiarazioni documentate con un mero richiamo sommario del tipo «dati gli avvisi ex art. 391-bis». Non basta neppure attestare di averli dati: vanno riportati.

📁 Caso pratico 1 — acquisizione tempestiva di documentazione deperibile

Scenario. Vicenda per la quale era prevedibile un'iniziativa giudiziaria, con elementi utili contenuti in registrazioni soggette a sovrascrittura.

Strategia. Conferimento di mandato per attivita' investigativa preventiva, con sottoscrizione autenticata e indicazione dei fatti, e immediata acquisizione della documentazione soggetta a termine di conservazione.

Esito. Materiale acquisito prima della scadenza dei termini di conservazione.

📁 Caso pratico 2 — verbalizzazione analitica degli avvertimenti

Scenario. Assunzione di informazioni da persona in grado di riferire circostanze utili.

Strategia. Verbalizzazione di ciascun avvertimento previsto dalla legge nella sua formulazione integrale, anziche' mediante richiamo sommario o attestazione di averli resi.

Esito. Atto conforme al requisito prescritto a pena di inutilizzabilita'.

📁 Caso pratico 3 — eccezione su dichiarazioni altrui

Scenario. Utilizzo di dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive da altra parte.

Strategia. Verifica della documentazione degli avvertimenti, con rilievo della loro verbalizzazione mediante mero richiamo sommario.

Esito. Profilo di inutilizzabilita' dedotto sulla base della giurisprudenza in materia.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Richiesta di dichiarazione scritta rivolta a persona non previamente sentita in colloquio non documentato.

Strategia. Nessuna valutazione preventiva sulla pertinenza e sull'orientamento di quanto la persona poteva riferire.

Esito. Il contenuto sfavorevole e' stato cristallizzato in un atto. La lezione: il colloquio precede la formalizzazione, e non e' un passaggio rinunciabile.

🚫 Errori che peggiorano la posizione

  • Attendere che il procedimento diventi noto per attivarsi.
  • Non acquisire subito cio' che e' soggetto a termini di conservazione.
  • Formalizzare senza aver prima svolto il colloquio non documentato.
  • Far raccogliere dichiarazioni a soggetti non legittimati.
  • Verbalizzare gli avvertimenti con un richiamo sommario.
  • Produrre tutto subito senza valutare il momento piu' utile.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Non informare l'assistito della facolta' di attivita' preventiva.
  • Non verificare che cosa scade prima di programmare l'attivita'.
  • Non rispettare la sequenza colloquio poi formalizzazione.
  • Non verbalizzare analiticamente gli avvertimenti.
  • Non eccepire il richiamo sommario nelle dichiarazioni altrui.
  • Non valutare il momento della produzione come scelta difensiva.

💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio

«Temo che una vicenda di lavoro possa finire in una denuncia. Posso muovermi prima?»

Risposta. Sì, ed è lo strumento con il maggiore divario fra utilità potenziale e uso effettivo. Il codice prevede espressamente che l'attività investigativa del difensore possa essere svolta anche prima che un procedimento penale sia instaurato, in previsione del suo eventuale avvio. In quel caso il mandato dev'essere rilasciato con sottoscrizione autenticata, e deve contenere la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce. Perché conviene farlo adesso e non dopo? Perché il materiale più utile è anche quello che scade. Le riprese di videosorveglianza si sovrascrivono in giorni o settimane. I registri di accesso vengono dismessi. La documentazione aziendale segue i propri termini di conservazione. Le persone che ricordano i fatti si allontanano, cambiano lavoro, e con il tempo ricordano meno. Quando il procedimento arriva — mesi dopo, talvolta anni — quel materiale non esiste più, e nessuna abilità difensiva lo ricostruisce. Quindi la sequenza è questa: definire quale circostanza lei vorrà poter dimostrare, individuare le fonti, e stabilire che cosa scade e quando. Le urgenze si affrontano per prime; il resto può attendere.

Glossario

Tabella 5 — I termini che ricorrono
Art. 327-bis c.p.p.Attivita' investigativa del difensore, dal momento dell'incarico
Art. 391-bis c.p.p.Colloquio, dichiarazioni e informazioni
Colloquio non documentatoAtto propedeutico, legittimazione ampia
Dichiarazione scrittaRiservata a difensore o sostituto abilitato
Assunzione di informazioniVerbalizzata secondo le forme di legge
AvvertimentiA pena di inutilizzabilita', da verbalizzare uno per uno
Richiamo sommarioFormula insufficiente: rende inutilizzabile l'atto
Attivita' preventivaPrima del procedimento, con mandato autenticato
SegretazioneDivieto del PM, non oltre due mesi
Fascicolo del difensoreDove la documentazione e' conservata

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Definizione dell'obiettivo: quale circostanza si vuole dimostrare.
  2. Individuazione delle fonti: persone, documenti, luoghi, dati tecnici.
  3. Verifica delle urgenze: che cosa scade e in quanto tempo.
  4. Svolgimento dei colloqui non documentati.
  5. Formalizzazione con verbalizzazione analitica degli avvertimenti.
  6. Conservazione nel fascicolo del difensore.
  7. Scelta del momento della produzione.

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede di raccogliere dichiarazioni di contenuto predeterminato.
  • Chi chiede di contattare persone gia' sentite per orientarne le dichiarazioni.
  • Chi chiede attivita' dirette a interferire con il procedimento.
  • Chi chiede una previsione sull'esito prima della definizione dell'obiettivo.

Assistenza nello svolgimento di indagini difensive: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 6 — Attività e riferimento tariffario
AttivitàRiferimentoNota
Definizione dell'obiettivo e delle fontiD.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudizialePrima attivita'
Colloqui e assunzione di informazioniD.M. 55/2014 — indaginiSecondo il numero degli atti
Attivita' investigativa preventivaD.M. 55/2014 — attivita' stragiudizialeMandato con sottoscrizione autenticata
Investigatori privati autorizzatiCompenso distintoSecondo l'incarico conferito
Consulenti tecniciCompenso distintoOve servano competenze specifiche

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Domande frequenti

Da quando la difesa può svolgere indagini?

Dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto. Il codice riconosce al difensore la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, e la stessa facoltà è attribuita al difensore della persona offesa. Non serve che il procedimento sia noto né che sia stata formulata un'accusa: la facoltà nasce con il mandato.

Si può fare qualcosa prima che il procedimento inizi?

Sì: il codice prevede espressamente che l'attività investigativa possa essere svolta anche prima dell'instaurazione di un procedimento penale, in previsione del suo eventuale avvio. In quel caso il mandato dev'essere rilasciato con sottoscrizione autenticata e deve contenere la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce. È lo strumento con il maggiore divario fra utilità potenziale e uso effettivo.

Chi può raccogliere le dichiarazioni?

Dipende dallo strumento, ed è la distinzione meno conosciuta. Il colloquio non documentato può essere svolto dal difensore, dal sostituto, dagli investigatori privati autorizzati e dai consulenti tecnici. La dichiarazione scritta e l'assunzione di informazioni sono invece riservate al difensore o al suo sostituto — e il sostituto dev'essere in possesso, come il sostituito, della necessaria abilitazione professionale.

Perché il colloquio non è documentato?

Perché è un atto propedeutico: serve a capire che cosa la persona sappia e se sia utile, prima di decidere se formalizzare. Solo dopo, valutata la pertinenza e la rilevanza di ciò che può riferire, si passa agli strumenti destinati a produrre effetti processuali. Chiedere subito una dichiarazione formale a chi non si è prima ascoltato significa cristallizzare un contenuto che non si conosce.

Quali avvertimenti vanno dati?

Prima di ricevere una dichiarazione o assumere informazioni vanno rivolti: la qualità di chi procede e lo scopo; se si intenda conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni, con le modalità; l'obbligo di dichiarare se la persona sia sottoposta a indagini o imputata nello stesso procedimento, in procedimento connesso o per reato collegato; la facoltà di non rispondere; il divieto di rivelare le domande formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date; le responsabilità penali per la falsa dichiarazione.

Che cosa succede se gli avvertimenti mancano?

Le dichiarazioni sono inutilizzabili. Ed è un'inutilizzabilità che la giurisprudenza ha applicato con rigore: sono state ritenute inutilizzabili le dichiarazioni scritte raccolte senza la verbalizzazione analitica degli avvertimenti, e in particolare quelle documentate con un mero richiamo sommario agli avvisi previsti dalla legge.

Basta attestare di aver dato gli avvertimenti?

No, ed è la distinzione più sottile e più decisiva della materia. Gli avvertimenti devono essere specificamente verbalizzati: non può ritenersi sufficiente la mera attestazione, da parte dello stesso difensore, dell'avvenuta effettuazione. Attestare di averli dati non equivale a riportarli. Il verbale deve contenerli uno per uno, nella loro formulazione.

Quali formule non reggono?

Formule come «dati alla persona gli avvisi di cui all'art. 391-bis c.p.p.» oppure «avvertita ai sensi di legge» sono richiami sommari, e le dichiarazioni così documentate sono state ritenute inutilizzabili. Ciò che serve è ciascun avvertimento riportato per esteso, nel suo contenuto, con l'indicazione che è stato rivolto prima dell'inizio della dichiarazione. È anche la deduzione più efficace e meno spesa quando si contestano dichiarazioni raccolte da altri.

Si può chiedere l'incidente probatorio per una perizia?

No. È inammissibile la richiesta di incidente probatorio per il compimento di accertamenti tecnici: nelle norme sulle indagini difensive l'incidente probatorio è previsto soltanto per l'audizione di persone informate nelle ipotesi determinate, e quella disposizione non è suscettibile di applicazione analogica. Gli accertamenti tecnici non ripetibili hanno una disciplina propria, che prevede l'avviso al pubblico ministero e la facoltà di assistervi.

Il pubblico ministero può impedire l'attività?

Può limitarla, ma entro un termine. In presenza di specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può con decreto motivato vietare alle persone sentite di comunicare i fatti dell'indagine di cui siano a conoscenza. Ma il divieto ha durata non superiore a due mesi. Il provvedimento va quindi letto in due punti: se sia effettivamente motivato, e quando scada.

Conviene sempre svolgerle?

No, e riconoscerlo fa parte del lavoro. Chiedere una dichiarazione formale a una persona di cui non si conosce l'orientamento rischia di cristallizzare un contenuto sfavorevole — ed è la ragione per cui il colloquio non documentato viene prima. Vi si aggiunge che l'attività può rivelare a terzi l'esistenza o l'oggetto di un procedimento, con conseguenze che in alcune vicende superano il vantaggio ricercato. È una scelta strategica, non un adempimento.

Va prodotto tutto quello che si raccoglie?

No: aver raccolto elementi favorevoli non comporta l'obbligo di produrli, né di produrli subito. La documentazione può essere presentata al pubblico ministero durante le indagini per orientarne le determinazioni, prodotta al giudice in fasi determinate, oppure conservata per il dibattimento. Produrre presto può evitare un'imputazione ma consente all'accusa di verificare e talvolta neutralizzare l'elemento; produrre tardi conserva l'effetto ma espone al consolidarsi della vicenda.