La norma non punisce l'espressione ostile ma la propaganda di idee e l'istigazione: la mera manifestazione di disprezzo, anche pubblica, non integra la fattispecie.
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▶ Risposta diretta
Il confine è la propaganda, non l'ostilità. L'art. 604-bis c.p. punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione. La Cassazione ha chiarito che non assume rilievo penale la mera manifestazione di ostile disprezzo verso un gruppo, per comportamenti tenuti da suoi componenti.
Ne discende che il primo accertamento riguarda la natura della condotta: si è propagandata un'idea, o si è espressa un'ostilità?
Le cornici sono diverse per le due lettere del primo comma: fino a un anno e sei mesi o multa per la propaganda e gli atti di discriminazione, da sei mesi a quattro anni per l'istigazione o la commissione di violenza.
E c'è un profilo più insidioso della fattispecie autonoma: l'aggravante dell'art. 604-ter, che si applica a qualunque reato e blocca il bilanciamento delle attenuanti.
⚡ In sintesi
- Art. 604-bis c.p.: punisce la propaganda e l'istigazione, non l'opinione.
- La mera manifestazione di ostile disprezzo non integra la fattispecie.
- Lettera a): fino a un anno e sei mesi o multa fino a 6.000 euro.
- Lettera b): da sei mesi a quattro anni per la violenza.
- Il terzo comma è reato di pericolo concreto: da due a sei anni.
- Serve il concreto pericolo di diffusione.
- Art. 604-ter: aggravante applicabile a qualunque reato.
- L'aggravante blocca il bilanciamento delle attenuanti.
- Clausola di riserva: «salvo che il fatto costituisca più grave reato».
Contestazione ex art. 604-bis o aggravante di discriminazione? Chiama +39 335 669 3954. La prima verifica riguarda la natura della condotta: propaganda di idee o manifestazione di ostilità.
Propaganda o manifestazione di ostilità?
È la distinzione da cui dipende la configurabilità stessa della fattispecie, e la giurisprudenza l'ha tracciata con nettezza.
📜 Art. 604-bis c.p., primo comma
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.»
La norma, già art. 3 della legge 654/1975 — di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata alle Nazioni Unite nel 1966 — è stata trasferita nel codice dal D.Lgs. 21/2018, nella Sezione I-bis, dei delitti contro l'eguaglianza.
⚖️ Il confine fra propaganda e manifestazione di ostilità
Cass. pen., sez. VI, n. 33414 del 2020
Non assume rilievo penale all'interno della previsione dell'art. 604-bis la mera manifestazione di ostile disprezzo nei confronti di un determinato gruppo etnico per comportamenti tenuti da suoi componenti.
Nella motivazione la Corte ha osservato che la previsione della lettera a) del primo comma non si attagliava alla condotta dell'imputato, il quale nessuna attività di propaganda di idee risultava aver tenuto — essendosi limitato a proferire in pubblico un'espressione denigratoria con la quale aveva manifestato la propria ostilità verso persone provenienti da una determinata area geografica, per comportamenti da esse tenuti.
L'aggravante è più insidiosa della fattispecie autonoma
L'art. 604-ter c.p. prevede una circostanza aggravante generica, applicabile a tutti i reati commessi con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso — ovvero per agevolare le associazioni destinate al medesimo scopo — purché il reato base non sia punibile con l'ergastolo. La pena è aumentata fino alla metà.
L'ultimo comma reca una disciplina derogatoria rispetto all'art. 69 c.p. sul bilanciamento: le attenuanti concorrenti, diverse da quelle degli artt. 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti, e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento.
Da completare su Italgiure prima della pubblicazione: data di deposito della pronuncia richiamata.
Ne discende un accertamento preciso, che precede ogni altro: la condotta contestata consiste in un'attività di propaganda di idee — cioè nella diffusione di un contenuto ideologico — oppure nell'espressione di un'ostilità riferita a comportamenti concreti?
📌 La differenza si coglie su tre elementi
Il primo è l'oggetto: la propaganda ha per contenuto un'idea — la superiorità, l'odio come principio — mentre la manifestazione di ostilità ha per contenuto un giudizio su condotte.
Il secondo è la direzione: la propaganda tende alla diffusione presso altri, l'espressione ostile si esaurisce nell'atto stesso.
Il terzo è il riferimento: nella pronuncia richiamata è stato decisivo che l'ostilità fosse manifestata per comportamenti tenuti da componenti del gruppo, e non in ragione dell'appartenenza in quanto tale.
Ne discende che la difesa lavora sulla ricostruzione del contesto: che cosa esattamente è stato detto, a chi, in quale occasione, in reazione a che cosa. Un'espressione isolata, pronunciata in reazione a un fatto, ha una qualificazione diversa da un contenuto costruito e diffuso.
Che differenza c'è fra le due lettere?
Le condotte descritte dal primo comma non sono omogenee, e la distinzione incide in misura rilevante.
| Condotta | Lettera | Cornice |
|---|---|---|
| Propaganda di idee di superiorità o odio | a) | Fino a un anno e sei mesi o multa fino a 6.000 euro |
| Istigazione ad atti di discriminazione | a) | Fino a un anno e sei mesi o multa |
| Commissione di atti di discriminazione | a) | Fino a un anno e sei mesi o multa |
| Istigazione a violenza | b) | Da sei mesi a quattro anni |
| Commissione di violenza | b) | Da sei mesi a quattro anni |
| Atti di provocazione alla violenza | b) | Da sei mesi a quattro anni |
Ne discende che la collocazione della condotta in una delle due lettere è essa stessa un tema difensivo: fra la lettera a), che ammette la pena pecuniaria, e la lettera b), che prevede la reclusione fino a quattro anni, la distanza è considerevole.
Va inoltre valorizzata la clausola di riserva — «salvo che il fatto costituisca più grave reato» — che regola i rapporti con le fattispecie comuni eventualmente concorrenti: minaccia, ingiuria depenalizzata, diffamazione, violenza privata.
Il terzo comma e il pericolo concreto
È la figura più grave dell'articolo, e presenta un requisito che ne delimita l'applicazione.
Si applica la reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
Si tratta di un reato di pericolo concreto: non basta il contenuto, occorre che le modalità della condotta siano tali da far derivare un concreto pericolo di diffusione.
⚠️ Il pericolo concreto va accertato, non presunto
È il requisito che distingue questa figura dalle altre e il terreno difensivo più solido: la norma non punisce il contenuto in sé ma il contenuto diffuso in modo che ne derivi un pericolo concreto di ulteriore diffusione.
Ne discende che l'accertamento riguarda le modalità: dove la condotta si è svolta, quale platea poteva raggiungere, con quali strumenti, con quale potenziale di propagazione. Un'espressione resa in un contesto chiuso, a un numero determinato di persone, senza mezzi idonei alla diffusione, si colloca diversamente da un contenuto pubblicato su una piattaforma aperta.
È materia che richiede una ricostruzione tecnica quando la condotta si sia svolta su strumenti informatici: impostazioni di visibilità, numero effettivo di destinatari raggiungibili, esistenza di restrizioni di accesso.
Quando si risponde per il profilo associativo?
Il secondo comma introduce un profilo associativo, costruito su un modello analogo a quello dell'associazione per delinquere.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Chi partecipa a tali organizzazioni, o presta assistenza alla loro attività, è punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Chi le promuove o dirige è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Ne discende che il terreno difensivo su questo profilo è duplice: la sussistenza dell'organizzazione — che richiede una struttura dotata di organizzazione e stabilità, non un aggregato occasionale — e la riferibilità della partecipazione o dell'assistenza alla singola posizione.
L'aggravante che si applica a ogni reato
È il profilo che incide più spesso nella pratica, perché non richiede una fattispecie propria: si innesta su qualunque reato.
📜 Art. 604-ter c.p. — circostanza aggravante
«Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»
La norma è stata inserita dal D.Lgs. 21/2018 in attuazione del principio della riserva di codice.
Ne discendono due conseguenze che si sommano, e vanno rappresentate a chi valuta le proprie scelte processuali.
La prima: l'aggravante si innesta su qualunque reato non punibile con l'ergastolo — una minaccia, un danneggiamento, una lesione — e ne aumenta la pena fino alla metà.
La seconda: il divieto di bilanciamento. Il consueto lavoro sulle attenuanti, che in altre materie produce riduzioni significative, qui non opera: le diminuzioni si calcolano sulla pena già aumentata.
📌 L'accertamento della finalità è il terreno su cui si lavora
Poiché il bilanciamento è precluso, la difesa non può limitarsi a costruire attenuanti: deve contestare l'aggravante alla radice, cioè la sussistenza della finalità di discriminazione o di odio.
È un accertamento sull'elemento soggettivo, e si conduce sugli stessi elementi che servono a distinguere la propaganda dall'ostilità: il contesto in cui la condotta si è svolta, il rapporto pregresso fra le persone coinvolte, l'esistenza di ragioni diverse — un conflitto personale, una lite per motivi economici, un dissidio condominiale — che spieghino il fatto senza la finalità contestata.
Ne discende che la ricostruzione dei rapporti anteriori è il materiale difensivo principale, e va raccolta subito: corrispondenza, precedenti segnalazioni, testimonianze su dissidi non riferibili all'appartenenza.
Dove si costruisce la difesa?
Su tre livelli distinti, e vanno percorsi in ordine perché il primo può rendere superflui gli altri.
| Profilo | Art. 604-bis — fattispecie | Art. 604-ter — aggravante |
|---|---|---|
| Presupposto | Propaganda, istigazione o atti | Finalita' in qualunque reato |
| Ambito | Fattispecie propria | Ogni reato non punito con l'ergastolo |
| Effetto | Cornice propria | Aumento fino alla meta' |
| Terreno difensivo | Natura della condotta | Sussistenza della finalita' |
| Bilanciamento | Regole ordinarie | Precluso: attenuanti mai prevalenti |
| Materiale utile | Contesto e modalita' della condotta | Rapporti anteriori fra le parti |
| Verifica preliminare | Propaganda o ostilita'? | Esiste una ragione diversa? |
L'ultima riga sintetizza le due domande da cui partire, e sono diverse: sulla fattispecie si chiede che cosa sia stato fatto, sull'aggravante perche'.
I tre livelli, in ordine
Natura della condotta: propaganda di idee o manifestazione di ostilità per comportamenti?
Collocazione: lettera a) o lettera b)? La distanza fra le cornici è considerevole.
Modalità: nel terzo comma, sussiste il concreto pericolo di diffusione?
Struttura: nel profilo associativo, vi era organizzazione e stabilità?
Finalità: nell'aggravante, la condotta è spiegabile con ragioni diverse?
Il contesto è l'elemento che attraversa tutti i livelli: che cosa è stato detto o fatto, in quale occasione, in reazione a che cosa, davanti a chi, con quali strumenti.
| Profilo | Che cosa va accertato | Perche' rileva |
|---|---|---|
| Impostazioni di visibilita' | Chi poteva effettivamente vedere | Incide sul pericolo di diffusione |
| Destinatari raggiungibili | Numero effettivo, non potenziale | Incide sul pericolo di diffusione |
| Restrizioni di accesso | Gruppi chiusi, elenchi limitati | Incide sul pericolo di diffusione |
| Permanenza online | Durata della pubblicazione | Incide sulla propagazione |
| Credenziali | Chi ne disponeva | Incide sull'attribuzione |
| Dispositivo | Uso esclusivo o condiviso | Incide sull'attribuzione |
| Conversazione integrale | Scambio completo, non estratto | Chiarisce la natura reattiva |
Le prime quattro righe servono al terzo comma, le due successive all'attribuzione, l'ultima al contesto: sono accertamenti distinti che si conducono sullo stesso materiale, ed e' la ragione per cui l'esportazione va fatta integralmente e subito.
⚠️ Le condotte su strumenti informatici richiedono un accertamento tecnico
Quando la contestazione riguarda contenuti pubblicati o messaggi inviati, la ricostruzione tecnica incide su più profili contemporaneamente e non può essere lasciata alla sola descrizione contenuta negli atti.
Sul pericolo concreto di diffusione: impostazioni di visibilità del contenuto, numero effettivo di destinatari raggiungibili, esistenza di restrizioni di accesso, permanenza online.
Sull'attribuzione: chi disponeva delle credenziali, se il dispositivo fosse a uso esclusivo, se vi siano accessi da postazioni diverse.
Sul contesto: la conversazione integrale, perché un messaggio estratto e allegato da solo perde gli elementi che ne chiariscono la natura reattiva.
Ne discende che la prima indicazione è la stessa che vale in ogni materia digitale: non cancellare nulla, ed esportare integralmente prima che il materiale diventi irrecuperabile.
⏰ Schema temporale — l'ordine delle verifiche difensive
Fase 1 — Prima verifica
La condotta e' propaganda di idee o manifestazione di ostilita' per comportamenti?
Fase 2 — Seconda verifica
Collocazione nella lettera a) o nella lettera b) del primo comma.
Fase 3 — Terza verifica
Se contestato il terzo comma: sussiste il concreto pericolo di diffusione?
Fase 4 — Quarta verifica
Se contestato il profilo associativo: organizzazione e stabilita'.
Fase 5 — Quinta verifica
Se contestata l'aggravante: sussiste davvero la finalita'?
Fase 6 — Raccolta immediata
Conversazioni integrali, contesto, rapporti pregressi.
Fase 7 — Accertamento tecnico
Su visibilita', destinatari raggiungibili e attribuzione.
📈 Le cornici dell'art. 604-bis
- fino a 1 anno e 6 mesi — o multa fino a 6.000 euro: lettera a) del primo comma
- da 6 mesi a 4 anni — lettera b): istigazione o commissione di violenza
- da 6 mesi a 4 anni — partecipazione o assistenza alle organizzazioni vietate
- da 1 a 6 anni — promotori e dirigenti delle organizzazioni
- da 2 a 6 anni — terzo comma, con concreto pericolo di diffusione
- fino alla meta' — aumento previsto dall'aggravante dell'art. 604-ter
Fonte: artt. 604-bis e 604-ter c.p., inseriti dal D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21
Miti e fatti
| Si sente dire | Come stanno le cose |
|---|---|
| «Ogni espressione ostile è reato» | La mera manifestazione di disprezzo non integra la fattispecie |
| «Conta solo il contenuto» | Nel terzo comma serve il concreto pericolo di diffusione |
| «Le due lettere sono equivalenti» | Una ammette la multa, l'altra arriva a quattro anni |
| «L'aggravante riguarda solo questi reati» | Si applica a qualunque reato non punito con l'ergastolo |
| «Le attenuanti bilanciano l'aggravante» | L'art. 604-ter lo vieta espressamente |
| «Un gruppo di persone è già un'organizzazione» | Serve struttura, organizzazione e stabilità |
| «Cancello il messaggio e sparisce il problema» | Si distrugge il contesto che ne chiarisce la natura |
| «Se era un profilo privato non c'è diffusione» | Va accertato tecnicamente, non presunto |
💬 Prima domanda reale ricevuta in studio
«Durante una lite ho detto una frase pesante riferita alla provenienza di una persona. Mi contestano l'art. 604-bis: è davvero reato?»
Risposta. Va verificato, e la Cassazione ha tracciato un confine che potrebbe riguardarla direttamente. La norma punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione. Con la sentenza n. 33414 del 2020 la Sesta Sezione ha affermato che non assume rilievo penale, all'interno della previsione dell'art. 604-bis, la mera manifestazione di ostile disprezzo nei confronti di un determinato gruppo etnico per comportamenti tenuti da suoi componenti. Nel caso deciso, l'imputato nessuna attività di propaganda di idee risultava aver tenuto: si era limitato a proferire in pubblico un'espressione denigratoria con cui manifestava ostilità verso persone di una certa provenienza, per comportamenti da esse tenuti. La distinzione si coglie su tre elementi, e sono quelli su cui lavoreremo. L'oggetto: la propaganda ha per contenuto un'idea — la superiorità, l'odio come principio — mentre la manifestazione di ostilità ha per contenuto un giudizio su condotte. La direzione: la propaganda tende alla diffusione presso altri. Il riferimento: se l'ostilità nasce da comportamenti concreti o dall'appartenenza in quanto tale. Quindi mi serve il contesto completo: che cosa esattamente è stato detto, in reazione a che cosa, davanti a chi, e che rapporti c'erano prima.
📁 Caso pratico 1 — assenza di attivita' di propaganda
Scenario. Contestazione ex art. 604-bis primo comma lett. a) per espressione denigratoria pronunciata in pubblico.
Strategia. Ricostruzione del contesto e della natura reattiva dell'espressione, con rilievo dell'assenza di qualunque attivita' di diffusione di un contenuto ideologico e del riferimento a comportamenti concreti anziche' all'appartenenza.
Esito. Condotta ricondotta alla mera manifestazione di ostilita', priva di rilievo penale nella previsione contestata.
📁 Caso pratico 2 — insussistenza del pericolo concreto di diffusione
Scenario. Contestazione ex art. 604-bis terzo comma per contenuto pubblicato su strumento informatico.
Strategia. Accertamento tecnico sulle impostazioni di visibilita', sul numero effettivo di destinatari raggiungibili e sull'esistenza di restrizioni di accesso, a sostegno dell'insussistenza del pericolo concreto richiesto dalla norma.
Esito. Requisito del concreto pericolo di diffusione non ritenuto integrato.
📁 Caso pratico 3 — finalita' discriminatoria esclusa
Scenario. Contestazione dell'aggravante ex art. 604-ter in relazione a reato commesso nell'ambito di un dissidio preesistente.
Strategia. Produzione della documentazione sui rapporti anteriori fra le parti, con ricostruzione di un conflitto di natura economica e patrimoniale antecedente e indipendente dall'appartenenza della persona offesa.
Esito. Finalita' di discriminazione o di odio non ritenuta dimostrata.
📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole
Scenario. Difesa impostata sulla costruzione di circostanze attenuanti a fronte di aggravante ex art. 604-ter contestata e non contrastata.
Strategia. Nessuna attivita' diretta a contestare la sussistenza della finalita' discriminatoria.
Esito. Le attenuanti non hanno potuto essere ritenute equivalenti ne' prevalenti, e le diminuzioni sono state operate sulla pena gia' aumentata. La lezione: dove il bilanciamento e' precluso, l'aggravante va attaccata alla radice.
🚫 Errori che peggiorano la posizione
- Non distinguere propaganda e manifestazione di ostilita'.
- Accettare la collocazione nella lettera b) senza verificarla.
- Presumere il pericolo di diffusione anziche' accertarlo tecnicamente.
- Puntare sulle attenuanti a fronte dell'aggravante dell'art. 604-ter.
- Cancellare le conversazioni: si perde il contesto che chiarisce la natura.
- Non raccogliere il materiale sui rapporti anteriori fra le parti.
⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati
- Non conoscere l'orientamento sulla mera manifestazione di ostilita'.
- Non contestare la collocazione fra le due lettere del primo comma.
- Non richiedere l'accertamento tecnico sul pericolo concreto di diffusione.
- Non attaccare la finalita' quando il bilanciamento e' precluso.
- Non verificare organizzazione e stabilita' nel profilo associativo.
- Non valorizzare la clausola di riserva nei rapporti con le fattispecie comuni.
💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio
«Mi contestano un danneggiamento con l'aggravante di discriminazione. Posso puntare sulle attenuanti per ridurre la pena?»
Risposta. Non funziona, e va detto subito perché cambia l'impostazione. L'art. 604-ter c.p. prevede che per i reati punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, la pena sia aumentata fino alla metà. E l'ultimo comma reca una disciplina derogatoria rispetto all'art. 69 sul bilanciamento: le attenuanti concorrenti — diverse da quella dell'art. 98, sulla minore età — non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti, e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena già risultante dall'aumento. Ne discende che il consueto lavoro sulle attenuanti, che in altre materie produce riduzioni significative, qui produce molto meno. La difesa deve quindi contestare l'aggravante alla radice: la sussistenza della finalità. È un accertamento sull'elemento soggettivo, e si conduce su elementi concreti — il contesto in cui la condotta si è svolta, il rapporto pregresso fra le persone coinvolte, e soprattutto l'esistenza di ragioni diverse che spieghino il fatto: un conflitto personale, una lite per motivi economici, un dissidio condominiale, una vicenda che precede e prescinde dall'appartenenza. Mi porti tutto il materiale sui rapporti anteriori: corrispondenza, segnalazioni precedenti, testimoni di dissidi già esistenti.
Glossario
| Art. 604-bis c.p. | Propaganda e istigazione per motivi di discriminazione |
| Sezione I-bis | Dei delitti contro l'eguaglianza: collocazione della norma |
| Propaganda di idee | Diffusione di un contenuto ideologico: elemento della lettera a) |
| Manifestazione di ostilita' | Giudizio su condotte: priva di rilievo nella previsione |
| Lettera a) | Propaganda e atti di discriminazione: fino a un anno e sei mesi o multa |
| Lettera b) | Violenza e provocazione alla violenza: da sei mesi a quattro anni |
| Concreto pericolo di diffusione | Requisito del terzo comma: va accertato |
| Reato di pericolo concreto | Natura della figura del terzo comma |
| Art. 604-ter c.p. | Aggravante applicabile a qualunque reato: aumento fino alla meta' |
| Divieto di bilanciamento | Le attenuanti non possono essere equivalenti ne' prevalenti |
Come lavora lo Studio su questi casi
- Verifica della natura della condotta: propaganda o manifestazione di ostilita'.
- Ricostruzione del contesto: occasione, reazione, platea, strumenti.
- Controllo della collocazione fra lettera a) e lettera b).
- Accertamento tecnico sul pericolo concreto di diffusione.
- Verifica di organizzazione e stabilita' nel profilo associativo.
- Contestazione della finalita' quando e' dedotta l'aggravante.
- Raccolta del materiale sui rapporti anteriori fra le parti.
🔍 Quando non siamo lo studio giusto
Preferiamo dirlo prima:
- Chi chiede assistenza per proseguire o replicare le condotte contestate.
- Chi chiede di costruire una ricostruzione del contesto non corrispondente al vero.
- Chi ha cancellato le conversazioni e non e' in grado di documentare il contesto.
- Chi chiede una previsione sull'esito prima dell'esame del capo di imputazione.
Assistenza in procedimenti per delitti contro l'eguaglianza: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.
Costi della difesa
💰 Come si determina il compenso
| Attività | Riferimento | Nota |
|---|---|---|
| Analisi del capo di imputazione | D.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudiziale | Fattispecie autonoma o aggravante: impostazioni diverse |
| Assistenza nelle indagini | D.M. 55/2014 — indagini | Comprende la preparazione dell'interrogatorio |
| Consulente informatico | Compenso del consulente, distinto | Su visibilita', destinatari e attribuzione |
| Investigazioni difensive | D.M. 55/2014 — attivita' stragiudiziale | Sui rapporti anteriori fra le parti |
| Giudizio | D.M. 55/2014 — giudizio | Da valutare sul fascicolo |
Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Domande frequenti
Ogni espressione ostile verso un gruppo è reato?
No. La Cassazione, con la sentenza n. 33414 del 2020, ha affermato che non assume rilievo penale all'interno della previsione dell'art. 604-bis la mera manifestazione di ostile disprezzo nei confronti di un determinato gruppo etnico per comportamenti tenuti da suoi componenti. Nel caso deciso l'imputato nessuna attività di propaganda di idee risultava aver tenuto, essendosi limitato a proferire in pubblico un'espressione denigratoria che manifestava ostilità per condotte concrete. La norma punisce la propaganda e l'istigazione, non l'espressione di un'ostilità.
Come si distingue la propaganda dalla manifestazione di ostilità?
Su tre elementi. L'oggetto: la propaganda ha per contenuto un'idea — la superiorità, l'odio come principio — mentre la manifestazione di ostilità ha per contenuto un giudizio su condotte. La direzione: la propaganda tende alla diffusione presso altri, l'espressione ostile si esaurisce nell'atto. Il riferimento: se l'ostilità nasca da comportamenti concreti oppure dall'appartenenza in quanto tale. La difesa lavora quindi sulla ricostruzione del contesto: che cosa è stato detto, a chi, in quale occasione, in reazione a che cosa.
Quali sono le pene previste?
Diverse secondo la condotta. Per la lettera a) — propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio, istigazione o commissione di atti di discriminazione — reclusione fino a un anno e sei mesi o multa fino a 6.000 euro. Per la lettera b) — istigazione o commissione di violenza, o atti di provocazione alla violenza — reclusione da sei mesi a quattro anni. Il terzo comma prevede da due a sei anni. La norma opera «salvo che il fatto costituisca più grave reato».
Che cosa prevede il terzo comma?
La reclusione da due a sei anni se la propaganda, l'istigazione o l'incitamento — commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione — si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. È un reato di pericolo concreto.
Il pericolo di diffusione si presume?
No, e questo è il terreno difensivo più solido su quella figura: la norma non punisce il contenuto in sé, ma il contenuto diffuso in modo che ne derivi un pericolo concreto di ulteriore diffusione. L'accertamento riguarda le modalità: dove la condotta si è svolta, quale platea poteva raggiungere, con quali strumenti, con quale potenziale di propagazione. Un'espressione resa in contesto chiuso, a un numero determinato di persone e senza mezzi idonei alla diffusione, si colloca diversamente da un contenuto pubblicato su una piattaforma aperta.
Che cosa serve per il profilo associativo?
Una struttura dotata di organizzazione e stabilità, non un aggregato occasionale. Il secondo comma vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza: chi vi partecipa o presta assistenza è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni; chi le promuove o dirige con la reclusione da uno a sei anni. La difesa lavora sulla sussistenza della struttura e sulla riferibilità della singola posizione.
Che cos'è l'aggravante dell'art. 604-ter?
Una circostanza aggravante generica, applicabile a tutti i reati punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso — ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni con le medesime finalità. La pena è aumentata fino alla metà. È il profilo che incide più spesso nella pratica, perché non richiede una fattispecie propria: si innesta su una minaccia, un danneggiamento, una lesione.
Le attenuanti possono bilanciare quell'aggravante?
No: l'ultimo comma dell'art. 604-ter reca una disciplina derogatoria rispetto all'art. 69 c.p. Le attenuanti concorrenti, diverse da quella prevista dall'art. 98 sulla minore età, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento. Ne discende che il consueto lavoro sul bilanciamento produce qui molto meno, e la difesa deve contestare l'aggravante alla radice.
Come si contesta la finalità discriminatoria?
È un accertamento sull'elemento soggettivo, e si conduce su elementi concreti. Rilevano il contesto in cui la condotta si è svolta; il rapporto pregresso fra le persone coinvolte; e soprattutto l'esistenza di ragioni diverse che spieghino il fatto — un conflitto personale, una lite per motivi economici, un dissidio condominiale, una vicenda che precede e prescinde dall'appartenenza. Ne discende che la ricostruzione dei rapporti anteriori è il materiale difensivo principale, e va raccolta subito: corrispondenza, segnalazioni precedenti, testimonianze.
Che cosa fare se la contestazione riguarda messaggi o post?
Non cancellare nulla, ed esportare integralmente. La ricostruzione tecnica incide su tre profili contemporaneamente. Sul pericolo concreto di diffusione: impostazioni di visibilità, numero effettivo di destinatari raggiungibili, restrizioni di accesso, permanenza online. Sull'attribuzione: chi disponeva delle credenziali, se il dispositivo fosse a uso esclusivo, se vi siano accessi da postazioni diverse. Sul contesto: la conversazione integrale, perché un messaggio estratto e allegato da solo perde gli elementi che ne chiariscono la natura reattiva.
La clausola di riserva a che cosa serve?
L'art. 604-bis opera «salvo che il fatto costituisca più grave reato», e questa clausola regola i rapporti con le fattispecie comuni eventualmente concorrenti — minaccia, diffamazione, violenza privata, danneggiamento. Ne discende un profilo difensivo che va verificato sul capo di imputazione: se la condotta integri una fattispecie comune, la contestazione va impostata su quella e non cumulativamente. La verifica ha effetti concreti su cornice, procedibilità e possibilità di definizione.
Che cosa devo portare al primo colloquio?
Il capo di imputazione, perché la difesa cambia integralmente secondo che sia contestata la fattispecie autonoma o l'aggravante. Il contesto completo della condotta: che cosa è stato detto o fatto, in quale occasione, in reazione a che cosa, davanti a chi. Le conversazioni integrali, esportate e non selezionate. E tutto il materiale sui rapporti anteriori con la persona offesa: corrispondenza, precedenti dissidi, segnalazioni, testimoni.
Il confine è la propaganda, non l'ostilità
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