E' l'unico spazio del procedimento penale in cui, se il programma non riesce, non si producono effetti sfavorevoli: cio' che vi si dice resta riservato e non torna nel processo.
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▶ Risposta diretta
In ogni altra sede vale la regola opposta. La memoria disciplinare finisce nel fascicolo penale, la relazione interna è acquisibile, ciò che si riferisce ai servizi arriva al giudice. Nel programma di giustizia riparativa no: se non si conclude, o si interrompe, o non produce un esito, non si producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.
Ne discende che è l'unico tentativo del procedimento penale che si può fare senza rischio processuale. È il dato che cambia la valutazione se conviene provarci.
Se invece l'esito riparativo si raggiunge, produce quattro effetti: incide sulla commisurazione della pena, integra una circostanza attenuante, apre la sospensione condizionale, e nei reati a querela rimettibile vale come remissione tacita.
Si accede in ogni stato e grado, anche d'ufficio. E dopo l'avviso di conclusione indagini si può chiedere la sospensione del processo fino a centottanta giorni.
⚡ In sintesi
- Disciplina organica nel Titolo IV del D.Lgs. 150/2022.
- Art. 129-bis c.p.p.: invio in ogni stato e grado, anche d'ufficio.
- Se il programma non riesce, nessun effetto sfavorevole.
- Colloqui e dichiarazioni sono riservati, con divieto di divulgazione.
- L'esito può essere simbolico — le scuse — o materiale.
- Attenuante comune ex art. 62 comma 1 n. 6 c.p.
- Remissione tacita di querela ex art. 152 c.p.
- Rileva per la sospensione condizionale ex art. 163 c.p.
- Sospensione del processo fino a 180 giorni dopo il 415-bis.
Vuoi valutare un programma di giustizia riparativa? Chiama +39 335 669 3954. Se non riesce non produce effetti sfavorevoli: è l'unico tentativo del processo penale che si può fare senza rischio.
Perché è l'unico tentativo senza rischio?
Perché la disciplina prevede espressamente che l'insuccesso non produca conseguenze, e questa è una garanzia che non esiste altrove nel procedimento penale.
📜 Riservatezza ed esito negativo
Al termine del programma il mediatore trasmette all'autorità giudiziaria una relazione contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto — ovvero la mancata effettuazione del programma, la sua interruzione o il mancato raggiungimento dell'esito.
In questi ultimi casi non si producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.
La disciplina prevede inoltre la natura riservata dei colloqui e delle dichiarazioni espresse nell'ambito dei procedimenti di giustizia riparativa, con il correlato divieto di divulgazione.
Il confronto con le altre sedi del procedimento chiarisce la portata della garanzia.
| Sede | Che cosa accade a ciò che si dichiara |
|---|---|
| Memoria in sede disciplinare | Acquisibile nel fascicolo penale |
| Relazione interna aziendale | Acquisibile: le autocritiche diventano ammissioni |
| Colloquio con i servizi | Trasfuso in relazioni che il giudice legge |
| Verifica interna svolta dall'ente | Materiale acquisibile |
| Atti depositati in sede civile | Acquisibili nel penale |
| Programma di giustizia riparativa | Riservato: se fallisce, nessun effetto sfavorevole |
📌 La garanzia va spiegata prima, perché è ciò che rende possibile la partecipazione
Chi ha un procedimento penale in corso ha imparato — spesso a proprie spese — che tutto ciò che dice può essere usato. È una prudenza sana, e senza una spiegazione precisa impedisce l'accesso a questo strumento: nessuno si siede a parlare con la persona offesa se teme che quelle parole finiscano in un verbale.
Ne discende che il primo compito del difensore non è organizzativo ma informativo: chiarire che i colloqui sono riservati, che il mediatore riferisce l'esito e non il contenuto, e che l'insuccesso non produce effetti sfavorevoli. Senza questa premessa la proposta viene rifiutata per una ragione che non esiste.
Come e quando si accede al programma?
L'accesso è ampio, e questo distingue l'istituto dalle definizioni alternative, che operano entro finestre processuali strette.
📜 Art. 129-bis c.p.p. — invio ai Centri per la giustizia riparativa
In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma. Nel corso delle indagini provvede il pubblico ministero.
Il presupposto è che il programma sia utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.
Nei reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'art. 415-bis, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma, per un periodo non superiore a centottanta giorni.
| Via | Chi la attiva | Quando | Effetto sul procedimento |
|---|---|---|---|
| Invio d'ufficio | Autorita' giudiziaria | Ogni stato e grado | Il procedimento prosegue |
| Invio su sollecitazione | La difesa | Ogni stato e grado | Il procedimento prosegue |
| Nelle indagini | Il pubblico ministero | Fase delle indagini | Il procedimento prosegue |
| Richiesta di sospensione | L'imputato | Dopo l'avviso ex art. 415-bis | Sospensione fino a 180 giorni |
| Limite della sospensione | — | Solo a querela rimettibile | Disposta con ordinanza |
La quarta riga e' l'unica che incide sul corso del procedimento, e per questo va verificata per prima: fuori dai reati a querela rimettibile il programma si svolge parallelamente, senza fermare nulla.
⚠️ La sospensione fino a 180 giorni va chiesta, non attesa
E' una facolta' che opera a richiesta dell'imputato: il giudice puo' disporla con ordinanza, ma non vi provvede d'ufficio. Ne discende che chi confida in un rinvio per svolgere il programma senza averlo formalmente chiesto si trova il processo che prosegue.
Vanno inoltre verificati due presupposti prima di formulare l'istanza. Il reato deve essere perseguibile a querela soggetta a remissione: fuori da questa categoria la sospensione non e' prevista, anche se il programma resta accessibile in parallelo. E la richiesta si colloca in seguito all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini, non prima.
Il termine massimo e' di centottanta giorni, e va considerato in concreto: i tempi di attivazione del Centro, la disponibilita' della persona offesa e il numero di incontri necessari devono stare dentro quell'arco. Chiedere la sospensione senza aver verificato la praticabilita' operativa significa consumarla.
La facoltà di accedere ai programmi è inoltre inserita fra i diritti informativi dell'indagato, dell'imputato e della persona offesa: è un'informazione che deve essere data, non un'opportunità da scoprire.
Ne discendono tre vie di accesso, e vanno conosciute tutte. L'invio d'ufficio, che l'autorità può disporre. L'invio su sollecitazione della difesa in qualunque fase. E la richiesta di sospensione fino a centottanta giorni, che è però riservata ai reati a querela rimettibile e presuppone l'avviso di conclusione delle indagini.
Che cosa accade davvero nel programma?
Un incontro fra chi ha subito e chi ha commesso il fatto, condotto da un terzo imparziale, su base volontaria e riservata.
Non è un metodo alternativo alla giustizia ordinaria: ha un ruolo complementare al processo, che prosegue secondo le sue regole. Il fine non è la punizione ma il riconoscimento reciproco: consentire a chi ha subito di esprimere ciò che il fatto ha prodotto, e a chi lo ha commesso di misurarsi con quelle conseguenze.
L'esito riparativo può essere simbolico — tipicamente le scuse formali — oppure materiale, come il risarcimento del danno. Nessuna delle due forme è preferita in astratto: dipende da che cosa quella vicenda richiede.
📌 Perche' la garanzia della riservatezza non e' un dettaglio tecnico
Vale la pena fermarsi sul motivo per cui il legislatore ha costruito questo spazio in modo cosi' diverso dal resto del procedimento. Un incontro fra chi ha subito e chi ha commesso un fatto funziona soltanto se entrambi possono parlare liberamente: chi ha subito deve poter esprimere quello che il fatto ha prodotto senza misurare le parole per il processo, e chi lo ha commesso deve poter riconoscere quelle conseguenze senza che il riconoscimento diventi una prova.
Senza la riservatezza il programma sarebbe una trappola per entrambi, e nessun difensore serio vi accompagnerebbe il proprio assistito. Con la riservatezza diventa lo spazio in cui si puo' dire quello che nel processo non si puo' dire — ed e' precisamente questo che, quando funziona, produce un esito che nessuna trattativa formale raggiunge.
⚠️ Non presuppone di ammettere, ma presuppone di ascoltare
È il fraintendimento più comune, e va sciolto in entrambe le direzioni. Partecipare a un programma non equivale a un'ammissione di responsabilità utilizzabile nel processo: la riservatezza copre i colloqui, e l'insuccesso non produce effetti sfavorevoli.
Al tempo stesso il programma non funziona come esercizio strumentale. Chi vi accede con l'unico obiettivo di ottenere l'attenuante, senza alcuna disponibilità al confronto, produce quasi sempre un'interruzione — e la persona offesa, che ha accettato di partecipare, ne esce con un danno ulteriore.
Ne discende che la valutazione preliminare non riguarda soltanto la convenienza processuale: riguarda se esista una disponibilità reale. Dove non c'è, le altre vie — riparazione ex art. 162-ter, tenuità — restano percorribili e non richiedono alcun incontro.
I quattro effetti dell'esito riparativo
Quando il programma si conclude con un esito riparativo, il giudice lo valuta su quattro piani distinti, che possono cumularsi.
| Effetto | Riferimento | Contenuto |
|---|---|---|
| Commisurazione della pena | art. 133 c.p. | Elemento di valutazione generale |
| Circostanza attenuante comune | art. 62 comma 1 n. 6 c.p. | Diminuzione di pena |
| Remissione tacita di querela | art. 152 c.p. | Definizione del procedimento |
| Sospensione condizionale | art. 163 comma 4 c.p. | Fra i presupposti applicativi |
| Messa alla prova | art. 464-bis c.p.p. | Programma inseribile nella MAP |
| Esito negativo | — | Nessun effetto sfavorevole |
L'attenuante comune merita una precisazione testuale: fra le circostanze attenuanti dell'art. 62 comma 1 n. 6 c.p. rientra oggi anche «l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo».
La collocazione non è casuale: quel numero comprendeva già le condotte riparatorie spontanee, e l'aggiunta colloca la partecipazione al programma sullo stesso piano — con una differenza rilevante, però, sugli impegni comportamentali.
La remissione tacita di querela
È l'effetto più radicale, perché non attenua: definisce.
L'art. 152 c.p. prevede fra le ipotesi di remissione tacita quella in cui «il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo».
Ne discende una conseguenza che va compresa nella sua portata: la persona offesa che partecipa e raggiunge un esito non deve compiere alcun atto ulteriore. Non serve una dichiarazione formale di remissione, non serve la sua comparizione: la partecipazione con esito produce essa stessa l'effetto.
📌 Il rapporto con l'altra ipotesi di remissione tacita
La disposizione va letta accanto all'ipotesi consolidata, che la riforma ha recepito: integra remissione tacita anche la mancata comparizione all'udienza del querelante che sia stato previamente ed espressamente avvertito dal giudice che la sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
Ne discende che nei reati a querela rimettibile esistono due strade tacite, e sono di natura opposta: una passa dall'assenza della persona offesa, l'altra dalla sua partecipazione attiva. La seconda è preferibile per una ragione che va oltre il processo — chiude la vicenda anziché lasciarla irrisolta — ma richiede che quella persona accetti di incontrare chi le ha fatto del male, e non è una richiesta neutra.
Perché gli impegni comportamentali sospendono gli effetti?
È la clausola che sospende gli effetti, e va spiegata prima di aderire perché determina quando il beneficio si produce.
Sia per l'attenuante sia per la remissione tacita la disciplina prevede la stessa riserva: quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata — e la querela si intende rimessa — solo quando gli impegni sono stati rispettati.
Ne discende che un esito riparativo che si esaurisca in un atto istantaneo produce effetti immediati, mentre un esito che comporti impegni protratti nel tempo li produce alla loro esecuzione.
Che cosa verificare prima di assumere impegni
Contenuto esatto dell'impegno: che cosa si è concretamente tenuti a fare.
Durata: per quanto tempo l'obbligo si protrae.
Sostenibilità economica e organizzativa nell'arco previsto.
Modalità di verifica: chi accerta il rispetto e con quali forme.
Conseguenze dell'inadempimento sull'effetto atteso.
Documentazione da conservare per dimostrare l'adempimento.
⚠️ Assumere un impegno insostenibile trasforma un beneficio in un problema
Nel momento dell'incontro la disponibilità è massima, e si accettano impegni che nell'arco di mesi si rivelano impraticabili — un versamento periodico oltre le proprie possibilità, un'attività incompatibile con il lavoro, una frequenza che le distanze rendono difficile.
Il danno è duplice. Sul piano processuale l'effetto non si produce, perché è subordinato al rispetto degli impegni. Sul piano personale la persona offesa, che aveva accettato un percorso, si trova davanti a un secondo inadempimento — e questo chiude ogni possibilità residua di composizione.
Ne discende che gli impegni si valutano prima dell'incontro, con il difensore, in termini concreti e prudenziali. Meglio un impegno modesto rispettato che uno generoso disatteso.
⏰ Schema temporale — le tre vie di accesso e i loro tempi
Fase 1 — Indagini preliminari
L'invio al Centro puo' essere disposto dal pubblico ministero, anche d'ufficio.
Fase 2 — Dopo l'avviso ex art. 415-bis
Nei reati a querela rimettibile si puo' chiedere la sospensione.
Fase 3 — Sospensione del procedimento
Fino a centottanta giorni, disposta con ordinanza su richiesta dell'imputato.
Fase 4 — Svolgimento del programma
Colloqui riservati condotti dal mediatore, su base volontaria.
Fase 5 — Relazione del mediatore
Descrive attivita' ed esito, oppure mancata effettuazione o interruzione.
Fase 6 — Valutazione del giudice
Attenuante, remissione tacita, sospensione condizionale, art. 133.
Fase 7 — Esecuzione degli impegni
Se previsti, gli effetti si producono al loro rispetto.
📈 I riferimenti normativi in sintesi
- Titolo IV D.Lgs. 150/2022 — disciplina organica della giustizia riparativa
- art. 129-bis c.p.p. — invio ai Centri in ogni stato e grado, anche d'ufficio
- 180 giorni — durata massima della sospensione nei reati a querela rimettibile
- art. 62 comma 1 n. 6 c.p. — circostanza attenuante comune per l'esito riparativo
- art. 152 c.p. — remissione tacita di querela
Fonte: D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e codice penale e di procedura penale vigenti
Miti e fatti
| Si sente dire | Come stanno le cose |
|---|---|
| «Se parlo, quello che dico finisce nel processo» | I colloqui sono riservati e vige il divieto di divulgazione |
| «Se il programma fallisce peggioro la mia posizione» | Non si producono effetti sfavorevoli |
| «Partecipare significa ammettere» | Non equivale ad ammissione utilizzabile |
| «Si può fare solo prima del processo» | Si accede in ogni stato e grado |
| «Serve sempre pagare» | L'esito può essere simbolico: anche le scuse |
| «È un'alternativa al processo» | È complementare: il processo prosegue |
| «L'attenuante scatta subito» | Se ci sono impegni, solo quando sono rispettati |
| «La persona offesa deve poi rimettere formalmente» | La partecipazione con esito vale come remissione tacita |
💬 Prima domanda reale ricevuta in studio
«Mi hanno proposto un programma di giustizia riparativa. Ma se poi non funziona, quello che ho detto lo useranno contro di me?»
Risposta. No, ed è precisamente il dato che rende questo strumento diverso da tutto il resto del procedimento penale. La disciplina prevede due garanzie che operano insieme. La prima è la riservatezza: i colloqui e le dichiarazioni espresse nell'ambito del programma hanno natura riservata, con divieto di divulgazione. Il mediatore trasmette al giudice una relazione che descrive le attività svolte e l'esito — non il contenuto di ciò che è stato detto. La seconda è più importante ancora: se il programma non viene effettuato, se si interrompe o se non raggiunge un esito riparativo, non si producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa. È scritto nella disciplina. Le dico perché insisto su questo punto: in ogni altra sede vale la regola opposta, e in questo studio lo ripetiamo continuamente. La memoria disciplinare finisce nel fascicolo penale. La relazione interna che chiede l'azienda è acquisibile. Ciò che si dice ai servizi viene trasfuso in relazioni che il giudice legge. Chi ha un procedimento in corso impara che tutto può essere usato — è una prudenza sana, e qui però impedisce l'accesso a un'opportunità reale per una ragione che non esiste. È l'unico tentativo del processo penale che si può fare senza rischio processuale. Detto questo, le faccio una domanda diversa: c'è da parte sua una disponibilità reale al confronto? Perché se l'obiettivo è soltanto ottenere l'attenuante il programma quasi sempre si interrompe, e dall'altra parte c'è una persona che ha accettato di partecipare.
📁 Caso pratico 1 — programma interrotto senza conseguenze
Scenario. Programma avviato in fase di indagini e interrotto per mancato raggiungimento di un punto di incontro.
Strategia. Nessuna: l'interruzione e' stata comunicata dal mediatore con la relazione prevista dalla disciplina.
Esito. Nessun effetto sfavorevole prodotto nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa, con prosecuzione del procedimento sul terreno ordinario.
📁 Caso pratico 2 — remissione tacita per esito raggiunto
Scenario. Reato procedibile a querela soggetta a remissione, con persona offesa disponibile al confronto.
Strategia. Richiesta di sospensione del procedimento successiva all'avviso ex art. 415-bis, con svolgimento del programma nel termine previsto ed esito riparativo di contenuto istantaneo.
Esito. Remissione tacita di querela ai sensi dell'art. 152 c.p., senza necessita' di atto formale della persona offesa.
📁 Caso pratico 3 — esito simbolico in reato procedibile d'ufficio
Scenario. Procedimento per reato non definibile mediante remissione, con disponibilita' reciproca al confronto.
Strategia. Programma con esito riparativo di natura simbolica, valorizzato ai fini della commisurazione della pena e della circostanza attenuante comune.
Esito. Riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 comma 1 n. 6 c.p. e incidenza sulla determinazione della pena.
📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole
Scenario. Assunzione, nel corso dell'incontro, di impegni comportamentali protratti nel tempo e non sostenibili sul piano economico e organizzativo.
Strategia. Nessuna verifica preventiva sul contenuto, sulla durata e sulla sostenibilita' degli impegni.
Esito. Inadempimento degli impegni, con effetto processuale non prodotto e chiusura di ogni possibilita' residua di composizione. La lezione: meglio un impegno modesto rispettato che uno generoso disatteso.
🚫 Errori che peggiorano la posizione
- Rifiutare per timore che le dichiarazioni tornino nel processo: sono riservate.
- Accedervi strumentalmente senza disponibilita' reale al confronto.
- Assumere impegni senza verificarne durata e sostenibilita'.
- Ritenere che l'attenuante operi subito quando l'esito comporta impegni.
- Chiedere la sospensione in reati non procedibili a querela rimettibile.
- Non conservare la documentazione dell'adempimento degli impegni.
⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati
- Non informare della facolta' di accedere, che rientra fra i diritti informativi.
- Non spiegare la riservatezza e l'assenza di effetti sfavorevoli: e' cio' che rende possibile aderire.
- Non conoscere le tre vie di accesso, compresa la sospensione fino a 180 giorni.
- Non verificare gli impegni comportamentali prima dell'incontro.
- Non valorizzare l'esito ai fini della sospensione condizionale ex art. 163 c.p.
- Non considerare l'inserimento del programma nella messa alla prova.
💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio
«La persona offesa ha partecipato e siamo arrivati a un accordo. Devo chiederle di firmare la remissione di querela?»
Risposta. No, e questo è uno degli effetti più netti dell'istituto. L'art. 152 c.p. prevede fra le ipotesi di remissione tacita quella in cui «il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo». Ne discende che la persona offesa che ha partecipato e raggiunto l'esito non deve compiere alcun atto ulteriore: non serve una dichiarazione formale, non serve la sua comparizione in udienza. La partecipazione con esito produce essa stessa l'effetto. C'è però una verifica che devo fare con lei prima di considerare chiusa la questione, e riguarda il contenuto dell'accordo. La disciplina contiene una riserva precisa: quando l'esito riparativo comporta l'assunzione di impegni comportamentali da parte dell'imputato, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati. Quindi: l'accordo si è esaurito in un atto istantaneo — le scuse, un versamento già eseguito — oppure ha assunto impegni che si protraggono nel tempo? Se è il secondo caso l'effetto non è ancora prodotto, ed è sospeso fino all'adempimento. Mi mandi il testo dell'accordo: verifichiamo contenuto esatto, durata, modalità di verifica e che cosa serve conservare per dimostrare di aver adempiuto.
Glossario
| Giustizia riparativa | Risoluzione del conflitto complementare al processo, con un terzo imparziale |
| Mediatore | Terzo imparziale che conduce il programma e redige la relazione finale |
| Centro per la giustizia riparativa | Struttura cui l'autorita' giudiziaria dispone l'invio |
| Art. 129-bis c.p.p. | Disciplina l'invio in ogni stato e grado, anche d'ufficio |
| Esito riparativo | Puo' essere simbolico, come le scuse, o materiale |
| Riservatezza | Colloqui e dichiarazioni: divieto di divulgazione |
| Assenza di effetti sfavorevoli | Se il programma non riesce o si interrompe |
| Impegni comportamentali | Sospendono gli effetti fino al loro rispetto |
| Remissione tacita | La partecipazione con esito vale come remissione ex art. 152 c.p. |
| Sospensione fino a 180 giorni | Su richiesta dell'imputato, dopo l'avviso ex art. 415-bis |
Come lavora lo Studio su questi casi
- Informazione sulla facolta' di accesso, che rientra fra i diritti informativi.
- Spiegazione della riservatezza e dell'assenza di effetti sfavorevoli.
- Valutazione della disponibilita' reale al confronto, prima della convenienza processuale.
- Scelta della via di accesso fra invio d'ufficio, sollecitazione e sospensione.
- Verifica preventiva degli impegni su contenuto, durata e sostenibilita'.
- Valorizzazione dell'esito su tutti e quattro i piani previsti.
- Conservazione della documentazione dell'adempimento.
🔍 Quando non siamo lo studio giusto
Preferiamo dirlo prima:
- Chi intende accedere al programma senza alcuna disponibilita' al confronto, con il solo obiettivo dell'attenuante.
- Chi vuole assumere impegni che sappiamo insostenibili per ottenere l'esito.
- Chi chiede di utilizzare il programma per contattare la persona offesa fuori dalle sedi previste.
- Chi chiede una previsione sull'esito prima di aver valutato la propria disponibilita' reale.
Assistenza per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.
Costi della difesa
💰 Come si determina il compenso
| Attività | Riferimento | Nota |
|---|---|---|
| Informazione e valutazione preliminare | D.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudiziale | Comprende la verifica della disponibilita' e delle vie di accesso |
| Istanza di sospensione del procedimento | D.M. 55/2014 — giudizio | Fino a 180 giorni, nei reati a querela rimettibile |
| Assistenza durante il programma | D.M. 55/2014 — attivita' stragiudiziale | Verifica preventiva degli impegni comportamentali |
| Valorizzazione dell'esito in giudizio | D.M. 55/2014 — giudizio | Su attenuante, remissione, sospensione condizionale |
| Programma presso il Centro | Secondo la disciplina del servizio | Voce distinta dal compenso professionale |
Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Domande frequenti
Quello che dico nel programma può essere usato contro di me?
No: la disciplina prevede la natura riservata dei colloqui e delle dichiarazioni espresse nell'ambito dei procedimenti di giustizia riparativa, con il correlato divieto di divulgazione. Al termine il mediatore trasmette all'autorità giudiziaria una relazione che descrive le attività svolte e l'esito raggiunto, non il contenuto di ciò che è stato detto. È una garanzia che non esiste altrove nel procedimento: la memoria disciplinare è acquisibile nel penale, la relazione interna aziendale pure, e ciò che si riferisce ai servizi viene trasfuso in relazioni che il giudice legge.
Se il programma fallisce peggioro la mia posizione?
No, ed è il dato che rende questo l'unico tentativo del processo penale privo di rischio processuale. La relazione del mediatore descrive anche la mancata effettuazione del programma, la sua interruzione o il mancato raggiungimento dell'esito riparativo — e in questi casi non si producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa. Ne discende che la valutazione se provarci non deve tener conto di un rischio che non c'è, ma di un altro elemento: se esista una disponibilità reale al confronto.
Quando si può accedere?
In ogni stato e grado del procedimento. L'art. 129-bis c.p.p. prevede che l'autorità giudiziaria possa disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima al Centro per la giustizia riparativa; nel corso delle indagini provvede il pubblico ministero. Il presupposto è che il programma sia utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. La facoltà di accedervi rientra inoltre fra i diritti informativi di indagato, imputato e persona offesa.
Si può sospendere il processo per svolgerlo?
Sì, ma entro condizioni precise. Nei reati perseguibili a querela soggetta a remissione, e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'art. 415-bis, il giudice può disporre con ordinanza, a richiesta dell'imputato, la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma, per un periodo non superiore a centottanta giorni. Fuori da queste condizioni l'accesso resta possibile, ma senza sospensione: il programma si svolge parallelamente al procedimento, che prosegue.
Partecipare significa ammettere la responsabilità?
No: non equivale a un'ammissione utilizzabile nel processo, e la riservatezza copre i colloqui. Va però detto l'altro lato, perché conta: il programma non funziona come esercizio strumentale. Chi vi accede con il solo obiettivo di ottenere l'attenuante, senza alcuna disponibilità al confronto, produce quasi sempre un'interruzione — e dall'altra parte c'è una persona che aveva accettato di partecipare e che ne esce con un danno ulteriore. La valutazione preliminare riguarda quindi la disponibilità reale, non soltanto la convenienza processuale.
Che cosa può essere l'esito riparativo?
Simbolico o materiale, e nessuna delle due forme è preferita in astratto. L'esito simbolico è tipicamente rappresentato dalle scuse formali; quello materiale dal risarcimento del danno. Ciò che rileva è che risponda a quanto quella vicenda richiede: in alcune situazioni un riconoscimento vale più di una somma, in altre è vero il contrario. La forma dell'esito viene definita nel corso del programma, con il concorso del mediatore, e non è predeterminata dall'esterno.
Quali effetti produce l'esito riparativo?
Quattro, e possono cumularsi. Incide sulla commisurazione della pena ai fini dell'art. 133 c.p. Integra la circostanza attenuante comune dell'art. 62 comma 1 n. 6 c.p., che comprende oggi «l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo». Vale come remissione tacita di querela ex art. 152 c.p. Ed è fra i presupposti per la concessione della sospensione condizionale ex art. 163 c.p. Il programma può inoltre essere inserito nella messa alla prova.
Serve che la persona offesa rimetta formalmente la querela?
No: l'art. 152 c.p. prevede fra le ipotesi di remissione tacita quella in cui «il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo». La persona offesa che ha partecipato e raggiunto l'esito non deve compiere alcun atto ulteriore: non serve una dichiarazione formale né la sua comparizione in udienza. È un effetto che opera automaticamente, salvo la riserva relativa agli impegni comportamentali.
Che cosa sono gli impegni comportamentali?
Obblighi che l'imputato assume nell'esito riparativo e che si protraggono nel tempo, e la disciplina prevede una riserva precisa: quando l'esito comporta l'assunzione di impegni comportamentali, la circostanza attenuante è valutata — e la querela si intende rimessa — solo quando gli impegni sono stati rispettati. Ne discende che un esito che si esaurisce in un atto istantaneo produce effetti immediati, mentre un esito con impegni protratti li produce alla loro esecuzione.
Che cosa verificare prima di assumere impegni?
Sei cose, e prima dell'incontro. Il contenuto esatto di ciò che si è tenuti a fare; la durata dell'obbligo; la sostenibilità economica e organizzativa nell'arco previsto; le modalità di verifica, cioè chi accerta il rispetto e con quali forme; le conseguenze dell'inadempimento sull'effetto atteso; e la documentazione da conservare per dimostrare di aver adempiuto. Nel momento dell'incontro la disponibilità è massima e si accettano impegni che nei mesi si rivelano impraticabili: meglio un impegno modesto rispettato che uno generoso disatteso.
Vale anche per i reati procedibili d'ufficio?
Sì, con effetti diversi. Nei reati procedibili d'ufficio o a querela non rimettibile l'esito riparativo non può produrre la remissione — che presuppone la querela — ma incide comunque sugli altri piani: la commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., la circostanza attenuante comune e i presupposti della sospensione condizionale. Ne discende che la valutazione sull'accesso non va limitata ai reati a querela: anche dove la definizione non è raggiungibile, l'incidenza sul trattamento sanzionatorio resta rilevante.
È un'alternativa al processo penale?
No: ha un ruolo complementare, e il processo prosegue secondo le sue regole. È una forma di risoluzione del conflitto fondata sull'ascolto e sul riconoscimento reciproco, condotta da un terzo imparziale, il cui fine non è la punizione ma il ripristino del legame spezzato dal fatto. Consente a chi ha subito di esprimere ciò che il fatto ha prodotto e a chi lo ha commesso di misurarsi con quelle conseguenze. Sul piano processuale interviene sul trattamento e, nei reati a querela, sulla definizione — non sull'accertamento della responsabilità.
Se non riesce, non lascia traccia contro di te
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