In due anni le regole formali dell'impugnazione sono cambiate due volte, e cio' che era prescritto a pena di inammissibilita' nel 2023 in parte non lo e' piu'.
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▶ Risposta diretta
La disciplina formale dell'impugnazione è stata modificata due volte in due anni, e il quadro corrente non coincide con quello che molti hanno in mente. Nel 2022 furono introdotti due nuovi oneri a pena di inammissibilità; nel 2024 uno è stato interamente abrogato e l'altro ristretto.
Il risultato è che l'onere di depositare dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione non esiste più, e che lo specifico mandato ad impugnare è oggi richiesto al solo difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza.
Ciò che non è cambiato è l'onere di specificità dei motivi, che resta la causa di inammissibilità più frequente.
E il termine aggiuntivo di quindici giorni per l'assenza è appena stato confermato dalla Corte costituzionale — per tutti i difensori, non solo per quelli d'ufficio.
⚡ In sintesi
- Il comma 1-ter dell'art. 581 è stato interamente abrogato nel 2024.
- Il comma 1-quater vale ora solo per il difensore d'ufficio dell'assente.
- Il comma 1-bis sulla specificità dei motivi non è stato toccato.
- È la specificità la causa di inammissibilità più frequente.
- Quindici giorni aggiuntivi se si è proceduto in assenza.
- Corte cost. n. 136/2026: quel termine spetta a tutti i difensori.
- Presuppone però la persistenza dell'assenza alla decisione.
- Chi compare anche a una sola udienza è considerato presente.
- I termini ordinari variano secondo il termine di deposito della motivazione.
Devi impugnare una sentenza penale? Chiama +39 335 669 3954. Le regole formali sono cambiate due volte in due anni: la prima verifica è su quale disciplina si applichi.
Che cosa è cambiato, e quando?
Tre interventi legislativi in pochi anni, di cui gli ultimi due in direzioni opposte.
| Intervento | Che cosa ha fatto |
|---|---|
| L. 103/2017 | Ha inserito il comma 1-bis sulla specificità dei motivi |
| D.Lgs. 150/2022 | Ha inserito i commi 1-ter e 1-quater |
| Comma 1-ter (2022) | Domicilio con l'atto: per tutte le parti private e i difensori |
| Comma 1-quater (2022) | Specifico mandato: per ogni difensore dell'assente |
| L. 114/2024 | Ha abrogato il 1-ter e ristretto il 1-quater |
| Comma 1-ter oggi | Non esiste più |
| Comma 1-quater oggi | Solo per il difensore d'ufficio dell'assente |
Ne discende che il comma 1-bis è l'unico dei tre a non essere stato toccato dalla riforma del 2024 — ed è anche quello che produce il maggior numero di declaratorie di inammissibilità.
⚠️ Perché questo conta più di un aggiornamento formale
Perché produce due errori di segno opposto, entrambi concreti.
Il primo: chi lavora sulla disciplina del 2022 continua a depositare, con l'atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio ritenendola prescritta a pena di inammissibilità. Non lo è più: quell'onere è stato abrogato.
Il secondo, più grave: chi ricorda il comma 1-quater nella versione originaria può ritenere che il difensore di fiducia dell'imputato giudicato in assenza debba munirsi di specifico mandato ad impugnare — e, non riuscendo a rintracciare l'assistito, rinunciare a impugnare ritenendo l'atto comunque inammissibile.
Ne discende che la prima verifica, prima di ogni valutazione di merito, riguarda quale disciplina si applichi all'atto che si sta per depositare.
Che cosa è prescritto oggi?
Va enunciato con precisione, perché è il riferimento su cui si lavora oggi.
📜 Art. 581 c.p.p. — che cosa è prescritto oggi a pena di inammissibilità
Comma 1-bis — specificità dei motivi: l'atto di impugnazione è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi. È l'unico dei tre commi a non essere stato modificato dalla riforma del 2024.
Comma 1-ter — ABROGATO: la previsione che imponeva alle parti private e ai difensori di depositare, con l'atto di impugnazione e a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata interamente abrogata dalla legge 9 agosto 2024 n. 114.
Comma 1-quater — RISTRETTO: nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore d'ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Nella versione del 2022 quell'onere gravava su ogni difensore dell'assente; la legge n. 114 del 2024 lo ha limitato al solo difensore d'ufficio.
Ne discende una conseguenza pratica di rilievo immediato: il difensore di fiducia dell'imputato giudicato in assenza non deve più munirsi di specifico mandato per impugnare. Può depositare l'atto anche senza aver ripreso contatto con l'assistito.
📌 Il mandato, quando serve, ha requisiti temporali precisi
Vale la pena enunciarli perché l'errore su questo punto è irreparabile.
Il mandato dev'essere specifico — riferito all'impugnazione, non un'autorizzazione generica contenuta nella nomina.
Dev'essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza: un mandato anteriore, per quanto esplicito, non soddisfa il requisito, perché la norma mira ad accertare che l'imputato voglia quella impugnazione, contro quella decisione.
Deve contenere la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La formulazione ha dato luogo a questioni interpretative sul se il domicilio debba essere materialmente inserito nel mandato o possa risultare da atto coevo.
Ne discende che, quando l'onere opera, l'attività di reperimento dell'assistito va avviata immediatamente dopo la lettura del dispositivo, non alla scadenza del termine.
Che cos'è la specificità dei motivi?
È l'onere sopravvissuto a tutte le riforme, ed è quello che produce il maggior numero di declaratorie di inammissibilità.
Il comma 1-bis dell'art. 581, introdotto nel 2017 e mai modificato successivamente, sanziona con l'inammissibilità la mancanza di specificità dei motivi.
Ne discende che l'atto non può limitarsi a manifestare dissenso rispetto alla decisione: deve individuare i punti della decisione ai quali si riferisce, enunciare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, e correlarsi alla motivazione impugnata.
| Errore | Perché è fatale |
|---|---|
| Riproposizione delle difese di primo grado | Non si correla alla motivazione della sentenza |
| Dissenso generico sulla valutazione | Non individua il punto della decisione |
| Motivi non riferiti a capi o punti determinati | Manca l'individuazione richiesta |
| Mancata critica degli argomenti spesi dal giudice | L'atto non dialoga con la motivazione |
| Richieste senza enunciazione delle ragioni | Manca la sostanza del motivo |
| Rinvio ad atti precedenti | Non sostituisce l'enunciazione |
⚠️ La riproposizione non è impugnazione
È l'errore più frequente, e ha una spiegazione strutturale che vale la pena esplicitare.
Il primo grado si conclude con una motivazione che ha esaminato — o avrebbe dovuto esaminare — le difese svolte. L'impugnazione non si rivolge all'accusa: si rivolge a quella motivazione.
Ne discende che riproporre gli argomenti già spesi, per quanto fondati, non integra un motivo specifico: occorre indicare che cosa il giudice ha risposto a quegli argomenti e perché quella risposta sia viziata — per omissione, per illogicità, per errore di diritto.
È una differenza di struttura, non di lunghezza. Un atto breve che si correli puntualmente alla motivazione è specifico; un atto lungo che ripercorra la difesa senza confrontarsi con le ragioni della decisione può non esserlo.
I termini, e i quindici giorni in più
Il termine ordinario dipende dal termine che il giudice si è riservato per il deposito della motivazione.
| Situazione | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Motivazione contestuale | Quindici giorni | Art. 585 co. 1 lett. a) |
| Riserva di deposito entro il quindicesimo giorno | Trenta giorni | Art. 585 co. 1 lett. b) |
| Termine di deposito più lungo indicato dal giudice | Quarantacinque giorni | Art. 585 co. 1 lett. c) |
| Imputato giudicato in assenza | Quindici giorni in più | Art. 585 co. 1-bis |
| Decorrenza | Dalla scadenza del termine di deposito | Da verificare caso per caso |
| Ricorso in cassazione su ordinanza riparazione | Quindici giorni | Art. 315 co. 3 |
La quarta riga è quella che la Corte costituzionale ha appena esaminato.
⚖️ Corte costituzionale, 21 luglio 2026, n. 136 — i quindici giorni restano a tutti
La questione
La Corte d'appello di Roma aveva censurato l'art. 585 comma 1-bis c.p.p. nella parte in cui non limita al difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza i quindici giorni aggiuntivi per impugnare.
Il ragionamento: quel termine più esteso era stato introdotto nel 2022 come compensazione dell'onere di munirsi di specifico mandato ad impugnare. Poiché la riforma del 2024 ha sollevato da quell'onere il difensore di fiducia, il termine più lungo non avrebbe più ragione d'essere per lui.
La decisione: non fondata
La Corte riconosce che la simmetria originaria fra le due disposizioni è effettivamente venuta meno con la riforma del 2024. Ma afferma che l'aumento di quindici giorni conserva una propria autonoma ratio — indipendente dalle intenzioni del legislatore del 2021 — riferita a tutti i difensori dell'imputato giudicato in assenza, d'ufficio o di fiducia.
La ragione: il difensore di chi ha scelto di non essere presente può necessitare, in via generale, di un tempo maggiore per contattare l'assistito, illustrargli la vicenda processuale e la decisione, valutare se impugnare e decidere assieme a lui la strategia per il grado successivo. E ciò a prescindere dal se debba o non debba munirsi di mandato.
Il limite che la Corte indica
L'allungamento del termine presuppone la persistenza dell'assenza al momento della decisione: la dichiarazione di assenza dev'essere revocata dal giudice se l'imputato compare in udienza nel corso del processo, ai sensi dell'art. 420-bis comma 6 c.p.p.
Va inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 420 comma 2-ter, chi sia comparso anche a una sola udienza è «considerato» presente in tutte le successive — e lo è anche quando abbia chiesto per iscritto di essere ammesso a un procedimento speciale, o sia assistito da un procuratore speciale nominato per quella richiesta.
Presidente Amoroso, redattore Viganò. Camera di consiglio dell'8 giugno 2026.
Ne discende che il termine più esteso resta oggi a disposizione di ogni difensore dell'imputato giudicato in assenza — anche di quello di fiducia, che pure non è più gravato dell'onere del mandato. La Corte ha riconosciuto che la simmetria originaria è venuta meno, ma ha ritenuto che il termine conservi una ratio autonoma.
Va però colta l'indicazione contenuta nella decisione, perché delimita il beneficio: l'allungamento presuppone la persistenza dell'assenza al momento della decisione.
Quando si è «considerati» presenti
È il profilo che decide se i quindici giorni aggiuntivi spettino, e va verificato sugli atti prima di calcolare il termine.
L'art. 420 comma 2-ter c.p.p. stabilisce che chi sia comparso anche a una sola udienza è «considerato» presente in tutte le udienze successive.
La stessa disposizione considera presente anche l'imputato che abbia richiesto per iscritto di essere ammesso a un procedimento speciale, ovvero che sia assistito in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale — senza che sia necessaria la sua partecipazione fisica al processo.
Vi si aggiunge che la dichiarazione di assenza dev'essere revocata dal giudice se l'imputato compare in udienza nel corso del processo.
La Corte costituzionale ha colto con precisione la differenza fra le due situazioni. E' vero — osserva — che l'essere tecnicamente presenti non assicura che l'imputato abbia realmente seguito il giudizio mantenendo uno stretto rapporto con il difensore, proprio perche' basta una sola comparizione perche' egli sia «considerato» presente per tutto il resto del processo. Ma nel processo in assenza la distanza dell'imputato dalla concreta vicenda processuale e', per usare l'espressione della decisione, in re ipsa: ed e' su questa distanza — non sull'onere del mandato — che si fonda oggi la ragionevolezza del termine differenziato.
⚠️ Il calcolo del termine va fatto sugli atti, non sulla memoria
Ne discende un'attività di verifica che precede il calcolo e che va compiuta con il fascicolo davanti.
Occorre accertare se l'imputato sia stato dichiarato assente, e se quella dichiarazione sia stata revocata in un momento successivo. Occorre verificare se egli sia comparso anche a una sola udienza, circostanza che lo rende «considerato» presente per tutte quelle successive. E occorre controllare se abbia richiesto per iscritto un procedimento speciale, o sia stato assistito da procuratore speciale nominato a quel fine.
Se una di queste circostanze ricorre, i quindici giorni aggiuntivi possono non spettare — e l'atto depositato confidando in essi sarebbe tardivo. È un errore che non ammette rimedio, e che si previene con una lettura dei verbali di udienza.
Come si evita l'inammissibilità?
Le cause si dividono in due gruppi, e richiedono attività diverse.
Cause formali: si prevengono con una verifica
Accertare quale disciplina si applichi all'atto da depositare.
Verificare se ricorra l'ipotesi del difensore d'ufficio dell'assente.
In tal caso, avviare subito il reperimento per il mandato specifico.
Accertare se l'imputato fosse assente e se lo sia rimasto.
Calcolare il termine sulla base del termine di deposito della motivazione.
Aspecificità: si previene con la struttura dell'atto
Individuare i capi e i punti della decisione che si impugnano.
Leggere la motivazione su ciascuno di essi.
Enunciare ragioni di diritto ed elementi di fatto per ogni motivo.
Correlare ogni motivo agli argomenti spesi dal giudice.
Evitare la riproposizione degli atti di primo grado.
📌 Le due categorie hanno tempi diversi, e conviene separarle
È un'indicazione organizzativa, ma incide sull'esito più di quanto sembri.
Le cause formali di inammissibilità si accertano in pochi minuti e vanno verificate per prime: quale disciplina si applica, se l'imputato fosse assente e lo sia rimasto, se il difensore sia d'ufficio, quale sia il termine e da quando decorra. Sono verifiche che non richiedono studio del merito e che, se compiute tardi, non lasciano margine di recupero.
L'aspecificità è invece un vizio di costruzione dell'atto: si previene solo scrivendo in un certo modo, e il tempo necessario è quello della lettura della motivazione e della sua critica puntuale.
Ne discende che le due attività non vanno affrontate insieme: la prima si compie subito dopo la sentenza, la seconda dopo il deposito della motivazione.
⏰ Schema temporale — dalla sentenza al deposito dell'atto
Fase 1 — Subito dopo il dispositivo
Verificare se l'imputato fosse assente e se lo sia rimasto.
Fase 2 — Subito dopo il dispositivo
Verificare se il difensore sia d'ufficio: incide sul mandato.
Fase 3 — Se ricorre l'onere
Avviare immediatamente il reperimento dell'assistito.
Fase 4 — Subito
Annotare il termine che il giudice si e' riservato per il deposito.
Fase 5 — Al deposito della motivazione
Calcolare il termine, con gli eventuali quindici giorni.
Fase 6 — Dopo la lettura
Individuare capi e punti, e leggere la motivazione su ciascuno.
Fase 7 — Nella redazione
Correlare ogni motivo agli argomenti spesi dal giudice.
📈 Che cosa e' prescritto oggi a pena di inammissibilita'
- comma 1-bis — specificita' dei motivi: mai modificato, e' il piu' frequente
- comma 1-ter — abrogato dalla legge 114 del 2024: non esiste piu'
- comma 1-quater — solo per il difensore d'ufficio dell'imputato assente
- 15 giorni — aggiuntivi per ogni difensore dell'assente: Corte cost. 136/2026
Fonte: art. 581 e 585 c.p.p. nel testo vigente
Miti e fatti
| Si sente dire | Come stanno le cose |
|---|---|
| «Serve sempre depositare il domicilio» | Il comma 1-ter è stato abrogato nel 2024 |
| «Il difensore di fiducia dell'assente serve il mandato» | Solo il difensore d'ufficio, dal 2024 |
| «Il mandato può essere nella nomina» | Va rilasciato dopo la pronuncia della sentenza |
| «La specificità è un requisito formale» | È la causa di inammissibilità più frequente |
| «Riproporre le difese basta» | L'atto deve correlarsi alla motivazione |
| «I quindici giorni spettano solo al difensore d'ufficio» | Corte cost. 136/2026: a tutti |
| «Se era assente il termine è sempre più lungo» | Serve la persistenza dell'assenza |
| «Un atto lungo è specifico» | La specificità è di struttura, non di lunghezza |
💬 Prima domanda reale ricevuta in studio
«Il mio assistito fu giudicato in assenza e non riesco a rintracciarlo. Sono suo difensore di fiducia: posso impugnare senza mandato?»
Risposta. Sì, e le spiego perché la risposta è cambiata — perché è esattamente il punto su cui si commette l'errore più costoso. Nella versione introdotta dal D.Lgs. 150/2022, il comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p. imponeva a ogni difensore dell'imputato giudicato in assenza di depositare, con l'atto di impugnazione e a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. Ma la legge 9 agosto 2024 n. 114 ha modificato quella previsione, limitandola al solo difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza. Lei è difensore di fiducia: quell'onere non la riguarda più. Può depositare l'atto anche senza aver ripreso contatto con l'assistito. E c'è una seconda notizia favorevole: la stessa legge ha interamente abrogato il comma 1-ter, che imponeva il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione. Anche quell'adempimento non è più prescritto. Le segnalo infine che il termine più esteso di quindici giorni previsto dall'art. 585 comma 1-bis le spetta comunque: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 136 del 21 luglio 2026, ha dichiarato non fondata la questione con cui se ne chiedeva la limitazione al solo difensore d'ufficio. Ma verifichi una cosa sugli atti prima di calcolare il termine: che l'assenza sia persistita fino alla decisione.
📁 Caso pratico 1 — impugnazione del difensore di fiducia dell'assente
Scenario. Imputato giudicato in assenza e non reperibile, assistito da difensore di fiducia.
Strategia. Verifica della disciplina applicabile alla data del deposito, con rilievo che la legge 114 del 2024 ha limitato l'onere del mandato specifico al solo difensore d'ufficio.
Esito. Atto depositato senza mandato, in conformita' alla disciplina vigente.
📁 Caso pratico 2 — verifica sulla persistenza dell'assenza
Scenario. Calcolo del termine effettuato includendo i quindici giorni aggiuntivi previsti per il difensore dell'assente.
Strategia. Lettura dei verbali di udienza per accertare che l'imputato non fosse comparso e che la dichiarazione di assenza non fosse stata revocata, ne' ricorressero le ipotesi in cui si e' considerati presenti.
Esito. Termine calcolato correttamente sulla base della situazione risultante dagli atti.
📁 Caso pratico 3 — costruzione dei motivi
Scenario. Sentenza di condanna con motivazione articolata su piu' punti.
Strategia. Individuazione dei capi e dei punti impugnati, lettura della motivazione su ciascuno e costruzione di ogni motivo come critica correlata agli argomenti spesi dal giudice.
Esito. Atto strutturato secondo il requisito di specificita' anziche' come riproposizione delle difese.
📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole
Scenario. Atto depositato oltre il termine ordinario, confidando nei quindici giorni aggiuntivi previsti per l'assenza.
Strategia. Mancata verifica della comparizione dell'imputato a un'udienza intermedia, che lo rendeva considerato presente per tutte quelle successive.
Esito. Inammissibilita' per tardivita', senza esame dei motivi. La lezione: il termine si calcola sui verbali, non sulla qualificazione iniziale.
🚫 Errori che peggiorano la posizione
- Applicare la disciplina del 2022 a impugnazioni odierne.
- Rinunciare a impugnare ritenendo necessario un mandato non piu' richiesto.
- Far rilasciare il mandato prima della pronuncia della sentenza.
- Riproporre le difese di primo grado anziche' criticare la motivazione.
- Confidare nei quindici giorni senza verificare la persistenza dell'assenza.
- Confondere lunghezza e specificita' dell'atto.
⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati
- Non verificare quale disciplina si applichi all'atto da depositare.
- Non distinguere fra difensore d'ufficio e di fiducia dell'assente.
- Non avviare subito il reperimento quando l'onere del mandato opera.
- Non leggere i verbali di udienza prima di calcolare il termine.
- Non correlare i motivi agli argomenti spesi nella motivazione.
- Non separare la verifica delle cause formali dalla costruzione dell'atto.
💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio
«Il mio appello è stato dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi. Non capisco: avevo scritto quaranta pagine.»
Risposta. La lunghezza non è il criterio, ed è un equivoco che vale la pena chiarire fino in fondo perché è strutturale. Il comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p. — introdotto nel 2017 e, unico fra i tre commi, mai modificato dalle riforme successive — sanziona con l'inammissibilità la mancanza di specificità dei motivi. E la specificità non è una questione di estensione: è una questione di bersaglio. Il primo grado si è concluso con una motivazione che ha esaminato — o avrebbe dovuto esaminare — le difese svolte. L'impugnazione non si rivolge all'accusa: si rivolge a quella motivazione. Ne discende che riproporre gli argomenti già spesi, per quanto fondati e per quante pagine occupino, non integra un motivo specifico. Occorre indicare che cosa il giudice ha risposto a quegli argomenti, e perché quella risposta sia viziata — per omissione, per illogicità, per errore di diritto. Un atto di dieci pagine che si correli puntualmente alla motivazione è specifico; uno di quaranta che ripercorra la difesa senza confrontarsi con le ragioni della decisione può non esserlo. È una differenza di struttura. Il metodo è questo: individuare i capi e i punti che si impugnano, leggere la motivazione su ciascuno, e costruire ogni motivo come critica a ciò che quella motivazione dice.
Glossario
| Art. 581 comma 1-bis | Specificita' dei motivi: mai modificato |
| Art. 581 comma 1-ter | Abrogato dalla legge 114 del 2024 |
| Art. 581 comma 1-quater | Oggi solo per il difensore d'ufficio dell'assente |
| Specifico mandato ad impugnare | Rilasciato dopo la pronuncia della sentenza |
| Art. 585 comma 1-bis | Quindici giorni aggiuntivi per il difensore dell'assente |
| Corte cost. 136/2026 | Ha confermato quel termine per tutti i difensori |
| Art. 420 comma 2-ter | Chi compare a un'udienza e' considerato presente |
| Art. 420-bis comma 6 | La dichiarazione di assenza si revoca se l'imputato compare |
| Aspecificita' | Vizio di struttura dell'atto, non di lunghezza |
| Capi e punti | Vanno individuati: e' il primo requisito del motivo |
Come lavora lo Studio su questi casi
- Verifica della disciplina applicabile all'atto da depositare.
- Accertamento della veste del difensore: d'ufficio o di fiducia.
- Reperimento dell'assistito, quando l'onere del mandato opera.
- Lettura dei verbali per accertare la persistenza dell'assenza.
- Calcolo del termine sul termine di deposito della motivazione.
- Individuazione di capi e punti impugnati.
- Costruzione dei motivi come critica correlata alla motivazione.
🔍 Quando non siamo lo studio giusto
Preferiamo dirlo prima:
- Chi chiede di depositare atti manifestamente tardivi.
- Chi chiede impugnazioni fondate su motivi non riferibili alla decisione.
- Chi non intende produrre la sentenza e i verbali del giudizio.
- Chi chiede una previsione sull'esito prima della lettura della motivazione.
Assistenza nella redazione e nel deposito degli atti di impugnazione: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.
Costi della difesa
💰 Come si determina il compenso
| Attività | Riferimento | Nota |
|---|---|---|
| Verifica delle cause formali di inammissibilita' | D.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudiziale | Subito dopo la sentenza |
| Reperimento dell'assistito per il mandato | D.M. 55/2014 — attivita' stragiudiziale | Ove l'onere operi |
| Redazione dell'atto di impugnazione | D.M. 55/2014 — giudizio | Dopo il deposito della motivazione |
| Giudizio di appello | D.M. 55/2014 — giudizio | Secondo la fase e il valore |
| Ricorso per cassazione | D.M. 55/2014 — giudizio | Motivi tassativi |
Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Domande frequenti
È ancora necessario depositare il domicilio con l'atto di impugnazione?
No. Il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p., introdotto dal D.Lgs. 150/2022, imponeva alle parti private e ai difensori di depositare con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Quella previsione è stata interamente abrogata dalla legge 9 agosto 2024 n. 114. L'adempimento non è più prescritto.
Il difensore di fiducia dell'imputato assente deve avere un mandato specifico?
No, non più. Nella versione del 2022 il comma 1-quater imponeva a ogni difensore dell'imputato giudicato in assenza di depositare, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare. La legge 114 del 2024 ha modificato la previsione limitandola al solo difensore d'ufficio. Ne discende che il difensore di fiducia può depositare l'atto anche senza aver ripreso contatto con l'assistito — ed è la ragione per cui alcune impugnazioni vengono oggi abbandonate senza necessità.
Quando serve ancora il mandato specifico?
Quando ricorrono congiuntamente due condizioni: che si sia proceduto in assenza dell'imputato, e che il difensore sia d'ufficio. In tal caso, con l'atto d'impugnazione va depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Il mandato può essere anteriore alla sentenza?
No: deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. Un mandato anteriore, per quanto esplicito, non soddisfa il requisito — perché la norma mira ad accertare che l'imputato voglia quella impugnazione contro quella decisione. Dev'essere inoltre specifico, cioè riferito all'impugnazione, e non un'autorizzazione generica contenuta nella nomina. Ne discende che, quando l'onere opera, il reperimento va avviato subito dopo la lettura del dispositivo.
Che cos'è la specificità dei motivi?
È il requisito sanzionato dal comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p., introdotto nel 2017 e — unico fra i tre commi — mai modificato dalle riforme successive. L'atto non può limitarsi a manifestare dissenso: deve individuare i capi e i punti della decisione ai quali si riferisce, enunciare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, e correlarsi alla motivazione impugnata. È la causa di inammissibilità più frequente.
Un atto lungo è per ciò stesso specifico?
No: la specificità è una questione di struttura, non di estensione. Il primo grado si è concluso con una motivazione che ha esaminato le difese svolte; l'impugnazione si rivolge a quella motivazione, non all'accusa. Ne discende che riproporre gli argomenti già spesi, per quante pagine occupino, non integra un motivo specifico: occorre indicare che cosa il giudice ha risposto e perché quella risposta sia viziata. Un atto breve correlato alla motivazione è specifico; uno lungo che non vi dialoghi può non esserlo.
Quali sono i termini per impugnare?
Dipendono dal termine che il giudice si è riservato per il deposito della motivazione. L'art. 585 comma 1 c.p.p. prevede quindici giorni in caso di motivazione contestuale, trenta giorni quando il giudice si sia riservato il deposito entro il quindicesimo giorno, e quarantacinque giorni quando abbia indicato un termine di deposito più lungo. La decorrenza va verificata caso per caso sulla base del provvedimento e degli atti.
Ci sono termini più lunghi se l'imputato era assente?
Sì: l'art. 585 comma 1-bis c.p.p. prevede un aumento di quindici giorni rispetto ai termini ordinari per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. La disposizione non distingue fra difensore di fiducia e d'ufficio, e la Corte costituzionale ha appena confermato che quella mancata distinzione non è costituzionalmente illegittima.
La Corte costituzionale ha limitato quel termine al difensore d'ufficio?
No: con la sentenza n. 136 del 21 luglio 2026 ha dichiarato la questione non fondata. Riconoscendo che la simmetria originaria fra l'onere del mandato e il termine più esteso è venuta meno con la riforma del 2024, la Corte ha però affermato che l'aumento di quindici giorni conserva una ratio autonoma: il difensore di chi ha scelto di non essere presente può necessitare, in via generale, di più tempo per contattare l'assistito, illustrargli la vicenda e decidere assieme a lui la strategia — a prescindere dal se debba munirsi di mandato.
Quel termine spetta sempre se l'imputato era assente?
No, e la Corte lo ha precisato: l'allungamento presuppone la persistenza dell'assenza al momento della decisione. La dichiarazione di assenza dev'essere revocata dal giudice se l'imputato compare in udienza nel corso del processo. Ne discende che il calcolo va compiuto dopo aver letto i verbali, non sulla qualificazione iniziale del procedimento: è un errore che non ammette rimedio.
Quando si è «considerati» presenti?
L'art. 420 comma 2-ter c.p.p. stabilisce che chi sia comparso anche a una sola udienza è considerato presente in tutte le successive. La stessa disposizione considera presente anche l'imputato che abbia richiesto per iscritto di essere ammesso a un procedimento speciale, ovvero che sia assistito in udienza da un procuratore speciale nominato per quella richiesta — senza che sia necessaria la sua partecipazione fisica al processo.
Da dove si comincia per evitare l'inammissibilità?
Dalle cause formali, che si accertano in pochi minuti e non lasciano margine di recupero se verificate tardi: quale disciplina si applichi, se l'imputato fosse assente e lo sia rimasto, se il difensore sia d'ufficio, quale sia il termine e da quando decorra. L'aspecificità è invece un vizio di costruzione dell'atto, e si previene solo scrivendo in un certo modo. Le due attività hanno tempi diversi: la prima si compie subito dopo la sentenza, la seconda dopo il deposito della motivazione.
Le regole del 2023 non sono quelle di oggi
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