▶ Risposta diretta
Ritirare non dipende solo da te: l'altro può rifiutare. La remissione di querela non produce effetto se il querelato la ricusa — e chi si ritiene innocente spesso preferisce arrivare a un'assoluzione.
La denuncia non si ritira. La querela sì. È la distinzione che decide tutto, e quasi nessuno la conosce prima di trovarsi dentro il problema.
La denuncia è la semplice comunicazione di un reato all'autorità (artt. 331-333 c.p.p.). Riguarda reati procedibili d'ufficio: una volta che la notizia è arrivata al pubblico ministero, l'azione penale è obbligatoria ai sensi dell'art. 112 della Costituzione e nessuna volontà privata la può fermare. Si può depositare una dichiarazione in cui si precisa o si corregge quanto detto, ma il procedimento va avanti.
La querela è invece la manifestazione di volontà che il reato sia punito, e riguarda i reati procedibili a querela della persona offesa (art. 336 c.p.p.). Può essere rimessa: la remissione di querela estingue il reato ai sensi dell'art. 152 del codice penale. Va però prestata entro il momento in cui la sentenza diventa definitiva, e non produce effetto se il querelato la ricusa. Le spese del procedimento restano a carico dell'imputato, salvo diverso accordo (art. 340 comma 4 c.p.p.).
Tre trappole ricorrenti. Primo: per alcuni reati la querela è irrevocabile per legge — la violenza sessuale è il caso principale. Secondo: molti fatti che nascono da una querela sono in realtà procedibili d'ufficio, e allora il ritiro non serve a nulla: i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) sono l'esempio più frequente. Terzo: se si ritira perché la denuncia era falsa, si passa dalla parte dell'accusato per calunnia (art. 368 c.p.).
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Avv. Massimo Romano — Avvocato penalista cassazionista
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620
⚡ In sintesi
- Denuncia: non ritirabile. Reati procedibili d'ufficio, azione penale obbligatoria (art. 112 Cost.).
- Querela: ritirabile con la remissione, che estingue il reato (art. 152 c.p.).
- La remissione non ha effetto se il querelato la ricusa: serve che l'altra parte non si opponga.
- Termine per presentare querela: tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.); dodici mesi per i reati sessuali, dove però la querela è irrevocabile.
- Le spese del procedimento restano a carico dell'imputato, salvo patto contrario (art. 340 comma 4 c.p.p.).
- Ritirare una denuncia falsa non cancella il rischio: espone a calunnia (art. 368 c.p.).
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