Avvocato esperto in proprietà intellettuale o industriale a Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze Bari Catania Venezia Verona Messina Padova Trieste Taranto Brescia Parma Prato Modena Reggio Calabria Reggio Emilia Perugia Livorno Ravenna Cagliari Foggia Rimini Salerno Ferrara Sassari Latina Giugliano in Campania Monza Siracusa Pescara Bergamo Forlì Trento Vicenza Terni Bolzano Novara Piacenza Ancona Andria Arezzo Udine Cesena Barletta.
Art. 473. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi commerciali o marchi o brevetti, modelli e disegni - Chiunque, conoscendo l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti gli industriali, o chiunque altro, senza essere coinvolto nella contraffazione o nell'alterazione, lo fa l'uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.
Sta scontando una pena da uno a quattro anni di reclusione e una multa di 3.500 euro 35.000 euro chiunque contravvenga o modifichi brevetti, disegni o disegni industriali, nazionali o estraneo, cioè senza essere coinvolto nella contraffazione o alterazione, ne fa uso brevetti, disegni o disegni falsi. I crimini di cui al primo e secondo comma sono punibili a condizione che lo siano stati Osservare le regole delle leggi interne, i regolamenti e le convenzioni della comunità protezione internazionale della proprietà intellettuale o industriale ";
Art. 474. - Introduzione allo stato e commercio di prodotti con falsi segni. Fuori dai casi di concorrenza nei reati di cui all'articolo 473, chiunque entri nel territorio dello Stato, per trarre profitto, prodotti industriali con marchi o altri distintivi, nazionali o straniero, contraffatto o alterato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con il bene da € 3.500 a € 35.000.
Fuori dai casi di concorrenza nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio di Stato, chiunque detenga in vendita, mette in vendita o altrimenti mette in circolazione, per trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma sono puniti con la reclusione fino a due anni e con una multa fino a € 20.000. I crimini di cui al primo e secondo comma sono punibili a condizione che lo siano stati Osservare le regole delle leggi interne, i regolamenti e le convenzioni della comunità protezione internazionale della proprietà intellettuale o industriale ";
Art. 474-bis. - Confiscate. - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474, è sempre ordinato, salvo i diritti del reo alla restituzione e al risarcimento dei danni, la confisca del cose che servivano o che erano destinate a commettere il reato e le cose che sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a tutti quelli che appartengono.
Quando l'ordine di cui al primo comma non può essere eseguito, il giudice ordina la confisca dei beni che l'autore del reato ha a disposizione per un valore corrispondente al profitto. Come applica l'articolo 322 ter, terzo comma.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, terzo e quarto comma, nella misura in cui si tratta di questioni che servito o era destinato a commettere il reato, vale a dire, l'oggetto, il prodotto, prezzo o profitto, appartenente a qualcuno al di fuori del reato stesso, se questo dimostra che non poteva nemmeno prevedere l'impiego illecito origine occasionale o illecita e non aver commesso un errore di supervisione. Le disposizioni del presente articolo devono essere osservate anche in caso di applicazione di punito su richiesta delle parti ai sensi del titolo II del sesto codice del codice di procedura criminale.
Art. 474-ter. - Circostanza aggravante. - Se, al di fuori dei casi di cui all'articolo 416, i reati puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi sistematicamente o attraverso l'organizzazione di media e attività organizzate, la pena è la reclusione due a uno sei anni e una multa da € 5.000 a € 50.000.
La pena detentiva fino a tre anni e la multa fino a € 30.000 si applicano in tal caso si occupa dei reati puniti dall'articolo 474, secondo comma.
Al fine che cosa possiamo dire?
In termini generali, la contraffazione è una violazione dei diritti di proprietà industriale (ossia marchi, marchi, brevetti, indicazioni geografiche, disegni industriali), sebbene il fenomeno sia, in realtà, basato su qualsiasi azione volta a realizzare beni che imitano le caratteristiche estetiche o altrimenti esteriori di un altro bene al fine di fuorviare terze parti, ma non solo. Sempre più l'acquirente è consapevole della natura finta del bene, ma accetta comunque di essere attratto dall'idea di "possedere" un certo patrimonio apparentemente attribuibile a un particolare marchio.
E infatti, la contraffazione è tipica dei beni di lusso, c.d. beni posizionali, cioè quei prodotti che di per sé non hanno un valore intrinseco legato al loro uso ma che acquistano rilevanza in termini di somiglianza con la proprietà "originale" e la capacità di attribuire una determinata immagine sociale al possessore che, senza essere in grado di sostenere i costi del bene originale, spinge la domanda al mercato falso, il cui prezzo di vendita è significativamente più basso è più accessibile.
Tale fenomeno, inizialmente tipico dei marchi di moda esclusivi, è ora largamente applicato ad altre aree grazie all'evoluzione tecnologica estesa a settori come IT o enogastronomia, un settore particolarmente colpito negli ultimi anni nel che è una delle pratiche più frequenti di contraffazione, è l'alterazione degli alimenti, la falsificazione della loro identità o la (falsa) attribuzione di specifiche origini territoriali.