Trasporti abusivi contrabbando di sigarette illegali, avvocato

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Trasporti abusivi contrabbando di sigarette illegali, avvocato
Lo chiamano" bianco a buon mercato "e stanno progressivamente saturando il mercato delle sigarette di contrabbando non solo nei paesi dell'Europa settentrionale dove le tasse sul tabacco sono molto alte, ma anche in alcune regioni italiane, in testa alla Campania, e in alcune città in Sud (Napoli, Bari e Taranto soprattutto).


Negli ultimi anni la strategia è stata quella di aggiungere agli enormi carichi gravati su Tir o contenitori, anche la quantità di poche decine di sterline, o pochi quintali, su veicoli regolari come berline, furgoni, con doppels. In questo caso, le sigarette sono destinate al mercato illegale nazionale, mentre Tir agli altri terminal europei (una delle frontiere più calde è il confine italo-sloveno).


Il mercato del contrabbando internazionale di sigarette è quindi cambiato, passando da tre filoni", ha detto il comandante generale della Guardia di Finanza, generale delle forze armate Giorgio Toschi all'udienza del 28 settembre 2016 nella commissione parlamentare per le indagini fenomeni di contraffazione, pirateria nel commercio commerciale e abusive.


Con l'approvazione della riunione del Consiglio dei ministri del 15 gennaio, il decreto legislativo ha portato a una definitiva fine alla depenalizzazione a largo raggio dei reati, molti dei quali previsti dal DPR n. 43/1973, che stabilisce il testo unico delle leggi doganali (Tuld).


L'obiettivo della riforma, che attua la delega conferita con l'articolo 2 della legge n. 67/2014, è quello di trasformare i crimini amministrativi in un numero di casi che hanno implicazioni criminali finora in vista della scelta della politica criminale per lungo tempo, sia in termini di deflazione del sistema giudiziario penale e nel garantire l'applicazione di un sanzione corretta ed efficace.


Il meccanismo utilizzato dal governo si basa su due criteri diversi: il primo, contenuto nel paragrafo (a), paragrafo 2, dell'articolo 2, è una clausola generale in base al quale tutti i reati per i quali il solo una multa o una multa; la seconda, contenuta nei punti (b), (c) e (d) del paragrafo 2 e al punto (b) del paragrafo 3 di tale articolo, si riferisce specificamente ai casi in cui si verifica la depenalizzazione.


Conformemente al primo criterio, le sanzioni previste da Tuld negli articoli da 282 a 292 (relative al contrabbando forzato e in forma libera) e all'articolo 294 (contrabbando in caso di fallimento o di valutazione incompleta dell'oggetto reato penale) sarà punito con solo una sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000, in cui una multa di non meno di due e non più di dieci volte le tasse doganali evocate.


Il decreto delegato non pregiudica alcuni dei casi aggravanti di cui all'articolo 295 del codice di procedura penale, che continueranno ad essere un reato: in particolare, quando gli atti illeciti attualmente denunciati sono commessi da persone armate armate o da tre o più persone insieme e in condizioni tale da ostacolare la polizia; quando il fatto è connesso con un altro crimine contro la fede pubblica o contro la Pa; quando il colpevole è un associato per aver commesso reati di contrabbando e illeciti e per coloro per i quali è stata costituita l'associazione.


Quali sono I reati , transporti abusivi e le misure?
L'impatto delle nuove misure, in particolare quelle riguardanti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri in misura lieve (articolo 291 bis, paragrafo 2), ossia fino a 10 kg, deve essere valutato nel tempo, per cui sembra essere applicata l'unica sanzione amministrativa, che - con la stessa quantità di introduzione illecita nel territorio dello Stato - può essere più agevole della multa precedentemente prevista (pari a 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto), una circostanza che potrebbe essere un incentivo al contrabbando. Il decreto prevede inoltre che le sanzioni amministrative si applichino anche ai reati commessi prima della data della sua entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato risolto con sentenza o decreto divenuto irrevocabile.


Questo concetto è stato ripreso in un'altra sentenza  in cui si affermava che l'art. 256 prevede per il primo e il secondo comma due distinte asserzioni del reato: nel primo caso, non è sufficiente, per motivi di rilevanza penale, il semplice abbandono o lo scarico incontrollato di rifiuti, che possono essere occasionali, necessariamente organizzata, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti; nel secondo caso, è sufficiente abbandonare o depositare rifiuti incontrollati.
Un ulteriore passo nella direzione del chiarimento è stata la sentenza del 24 giugno 2014-9 luglio 2014, n. 29992, PM in proc. Lazarus, che, cancellando la prospettiva di un raccoglitore di cd. rifiuti ambulanti, dettato il principio che "la condotta sancita dall'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06 si riferisce a chiunque, in assenza del titolo legale prescritto, svolga un'attività che rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, anche di fatto in modo secondario o consequenziale, nel perseguimento di una diversa attività primaria che richiede, per l'esercizio, una delle licenze qualificate indicate e che non è caratterizzata da un'occasualità assoluta ».
La Suprema Corte ha ritenuto che il reato di cui al primo comma dell'art. 256 non è integrato dal comportamento di un'entità privata (che non opera nell'ambito di un'attività economica) che occasionalmente abbandona il proprio rifiuto e cerca di portarlo nel luogo in cui lo abbandonerà. Infatti, in tal caso, l'unico comportamento principale e finale dell'abbandono del rifiuto è il comportamento principale e finale, mentre il suo trasporto sul luogo dell'abbandono costituisce solo una fase preliminare e preparatoria che non acquisisce una responsabilità penale a sé stante, assorbito nella condotta dell'abbandono.
Il principio è quindi che "la persona privata, non un imprenditore e non un'entità, che abbandona il proprio rifiuto e che di tanto in tanto si reca nel luogo in cui lo stesso sarà abbandonato, risponderà solo al reato amministrativo di cui all'art. 255 d. LGS. 3 aprile 2006, n. 152, per l'abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo di cui all'art. 256, 1 ° comma, in quanto la modalità di trasporto si esaurisce nella fase meramente preparatoria e preliminare rispetto al principale e definitivo vantaggio dell'abbandono”.