Studio legale di avvocati penalisti - Reato di terrorismo, istigazione a delinquere: Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze Bari Catania Venezia Verona Messina Padova Trieste Taranto Brescia Parma Prato Modena Reggio Calabria Reggio Emilia Perugia Livorno Ravenna Cagliari Foggia Rimini Salerno Ferrara Sassari Latina Giugliano in Campania Monza Siracusa Pescara Bergamo Forlì Trento Vicenza Terni Bolzano Novara Piacenza Ancona Andria Arezzo Udine Cesena Barletta
Chiunque tenti pubblicamente di commettere uno o più reati è punito, per la sola ragione dell'insulto:
1) reclusione da uno a cinque anni, in caso di istigazione a commettere reati;
2) reclusione fino a un anno, o fino a duecento euro, in caso di incitamento a commettere una causa.
Tratta sa come istigazione a commettere Uno o Più Una o Più Delitti il contravvenzioni, come applic La Pena stabilità nel numero 1.
Il reato di istigazione a delinquere?
Sotto la punizione di cui al numero 1 è anche soggetta alla pubblica apologetica di uno o più reati. La sanzione prevista nel presente paragrafo e nel primo e secondo comma deve essere aumentata se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici.
Tra i casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o le scuse di cui ai paragrafi precedenti riguardano reati di terrorismo o crimini contro l'umanità, la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Il reato di istigazione criminale è previsto dall'art. 414 c.p. (all'interno del Libro II, Titolo V "Reati contro l'ordine pubblico").
L'ambito di applicazione dell'art. 414 c.p. è stato esteso da importanti azioni legislative al fine di garantire la repressione di una serie di reati gravi imputabili alla portata della causa penale.
In particolare, l'art. 15, comma 1-bis del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche, nella legge n. 155 ha aggiunto il Periodo "Fuori dei Casi di cui all'articolo 302, l'o l'istigazione apologia di cui l'ha commi precedenti riguarda delitti di Terrorismo Crimini o contro l'umanità e La Pena Aumentata della metà"; mentre l'arte recente. 2, comma 1, lett. b) D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modifiche, nella legge 17 aprile 2015, n. 43 ha previsto un aggravamento della pena nelle ipotesi criminali di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'art. 414 c.p. "Se la questione viene fatta attraverso strumenti informatici o telematici", al fine di adeguare la disciplina normativa alle pratiche criminali sempre più diffuse che si formano nel cyberspazio.
Quali sono I diritti legali?
Il diritto legale tutelato dalla norma può essere identificato nella protezione dell'ordine pubblico, inteso come un buon assetto o corso regolare della vita civile, che serve a garantire la coesistenza pacifica e pacifica della comunità.
L'elemento soggettivo richiesto dall'art. 414 c.p. sia a scopo di istigazione penale che per ipotesi di scuse di reato consiste nel dole generico, che si identifica con la coscienza e la volontà dell'azione idonea a determinare il pericolo che la legge vuole evitare, irrilevante lo scopo particolare perseguito e le motivazioni di azione (Cass. Sec. I, 2008, No. 40684).
Il terrorismo come reato?
Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato una direttiva che estende la definizione di terrorismo aumentando gli atti che saranno considerati un crimine: il Parlamento lo chiama un tentativo di aggiornare le leggi esistenti, in particolare sui combattenti stranieri - cioè i cittadini comunisti che stanno combattendo in Medio Oriente per un gruppo terroristico e qualche volta tornano indietro - e "lupi solitari", cioè persone che stanno preparando un attacco senza il supporto o l'aiuto materiale di un gruppo esistente. La nuova direttiva è stata adottata con 498 voti a favore e 114 contrari, cioè con il sostegno di tutte le forze "istituzionali" del Parlamento: poco dopo, una misura che rafforza i controlli alle frontiere, specialmente nei paesi periferici dell'Unione, e che è stato collegato alla direttiva sul terrorismo.
Nuove regole sono in vigore per la prevenzione e la repressione del terrorismo.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016 la Legge 28 luglio 2016, n. 153 con cui, in concomitanza con la ratifica di alcune convenzioni internazionali in questo campo, sono state introdotte nuove regole nel codice penale per la repressione della condotta terroristica.
Ci sono tre nuovi reati, che devono completare la struttura della protezione criminale contro atti e comportamenti segnati dal terrorismo:
Finanziamento dei comportamenti in materia di terrorismo (articolo 270-quinquies.1): sarà punito con la reclusione da sette a quindici anni "chiunque, a parte i casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, consegna o mette a disposizione beni o denaro in qualunque modo essi siano destinati a essere utilizzato in tutto o in parte per la condotta di scopi terroristici di cui all'articolo 270-sexies [...], indipendentemente dall'uso effettivo dei fondi per la commissione degli atti citati.
Atti di terrorismo nucleare (articolo 280-ter): è punito con la reclusione non meno di cinquant'anni chi, con lo scopo del terrorismo
1) Procurarsi da sé o altro materiale radioattivo;
2) Crea un'arma nucleare o altrimenti la tiene.
è punito con la reclusione non meno di 20 anni chiunque che, con lo scopo di terrorismo,
1) Utilizza materiale radioattivo o un'arma nucleare;
2) Utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo di rilascio di materiale radioattivo.