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La consegna in un paese straniero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di pene detentive o altra misura restrittiva della libertà personale può avvenire solo attraverso l'estradizione.
Nel contesto di più richieste di estradizione, il ministro della grazia e della giustizia stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine, tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricevimento delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e residenza della persona ricercata e della possibilità di riestradizione dal Stato richiedente in un altro Stato.
Durante la procedura di estradizione, sono anche previste la possibilità di misure coercitive e il sequestro del corpo del reato e dei reati pertinenti. Tuttavia, la richiesta del Ministro della giustizia è ancora richiesta. Nell'applicazione delle misure coercitive è necessario prendere in considerazione in particolare il requisito secondo cui la persona a cui viene chiesta l'estradizione non dovrebbe essere messa fuori servizio; Tuttavia, le misure coercitive e i sequestri non possono essere disposti se vi sono motivi per ritenere che non vi siano condizioni per una condanna favorevole all'estradizione.
In conformità con l'art. 715 c.p.p., le misure cautelari possono essere applicate provvisoriamente, a determinate condizioni, anche prima che la richiesta di estradizione sia stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Tutte le misure relative alle misure cautelative emesse dalla Corte d'Appello sono soggette a ricorso per una violazione della legge. Con la sentenza favorevole all'estradizione, la Corte d'Appello, su richiesta del Ministro, fornisce la custodia in carcere per la persona da estradare in libertà e sequestra il reato e le cose pertinenti al reato; se l'estradizione è negata, la Corte revocherà le misure precauzionali applicate e ordinerà la restituzione delle cose sequestrate.
La fase amministrativa della procedura di estradizione per stranieri viene aperta in seguito al consenso dell'estradizione o alla decisione del tribunale extragiudiziale. Entro 45 giorni dal ricevimento del verbale che dà il consenso, il Ministro della Giustizia (al rilascio immediato dell'estradizione) decide sull'estradizione. Va notato che il rappresentante del governo può respingere la richiesta di estradizione anche se l'estradizione ha dato il suo consenso o la corte d'appello ha emesso una sentenza favorevole.
La decisione del Ministro sarà comunicata allo Stato richiedente, indicando, in caso di decisione positiva, il luogo e la data di consegna dell'estradizione. Se, entro il termine prescritto, lo Stato richiedente non subentra nell'estradizione, la decisione di estradizione cessa di essere efficace e la persona interessata è rilasciata.
Per quanto riguarda l'estradizione attiva (cioè dall'estero verso l'Italia), stabilisce l'arte. 720 c.p.p. che lo stesso dovrebbe essere chiesto allo Stato straniero dal Ministro della giustizia.
Quest'ultimo può agire di propria iniziativa o su richiesta (non vincolante) del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello nel distretto in cui è stata pronunciata la sentenza o la sentenza. Il Ministro della giustizia è competente a decidere sull'accettazione di eventuali condizioni che possano essere concesse dallo Stato estero per concedere l'estradizione, ma non devono essere in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.
Il trasferimento di una persona detenuta da uno Stato in un altro Stato può avvenire secondo procedure separate, a seconda del momento della richiesta, dalla parte richiedente o per gli scopi per cui è stata concessa. Come parla generalmente sapere estradizione per definire quella forma di cooperazione giudiziaria che consiste nella consegna da parte di uno Stato (richiesto) ad un altro Stato (richiedente) di una persone ricercata o perchè oggetto di una sentenza di condanna definitiva at a detentiva pena o ad una misura di sicurezza privata della libertà personale (estradizione esecutiva) o perché è oggetto di un ordine di custodia cautelare (estradizione di prova).
Il tema dell'estradizione è regolato dalla legge italiana dalla costituzione (articoli 10 e 26); dalla legge ordinaria (articolo 13 CC e articoli da 696 a 722 del codice civile italiano), le convenzioni internazionali e le norme di diritto internazionale generale, che, ai sensi dell'art. 696 c.p.p., dove quelli esistenti prevalgono sulle regole di legge ordinarie.
Problematiche generali dell’estradizione?
Nelle estradizioni dall'estero (o attive), disciplinate dall'art. 720 e seguenti di c. p. p., sottolinea la distinzione tra estradizioni procedurali (richieste per l'applicazione di misure precauzionali restrittive) ed esecutive (relative a una o più pene detentive definitive)
Ovviamente, è in relazione al secondo che, data la disparità tra le singole discipline nazionali (e le varie tradizioni giuridiche) che sono state brevemente tentate di prendere in considerazione, ci sono problemi significativi quando la sentenza da applicare è stata pronunciata in contumacia.
Questa circostanza è estremamente frequente tanto che si può ben dire che, per alcuni casi criminali, la contraddizione di affiliazione straniera (paradossalmente!) È diventata un modo tipico di esercitare il diritto di difesa.
Tuttavia, sebbene le obiezioni (e i dinieghi) provenienti dall'estero condividano tutti una radice comune nella necessità di garantire una difesa minima (e quindi una struttura procedurale equa), è opportuno sottolineare che il quadro di riferimento è diverso.
Talvolta l'impasse deriva dalla disciplina della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, con riferimento all'art. 6, par. 1. In altre occasioni, si fa riferimento al secondo protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione, firmato a Parigi il 13 dicembre 1957.
Infine, alcuni stati si oppongono alla resistenza e allo spreco in virtù delle proprie regole interne sull'estradizione passiva: è il caso della Spagna, citata sopra, e della sua legge n. 4 del 21.3.1985, ma anche della Gran Bretagna, con riferimento alla legge sull'estradizione del 1989.