Reati penali: minacce intimidazione estorsione, avvocato penalista

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Il reato di estorsione è stato introdotto dal legislatore del 1930 1 nel libro II, titolo XIII, capitolo I del codice penale che disciplina i reati contro la proprietà commessi con la violenza a beni o persone. I beni da un punto di vista giuridico possono essere definiti come la complessità dei rapporti giuridici, dei beni e dei diritti che riguardano una determinata persona 2 e che hanno o contenuto di capitale (valore di scambio perché è probabile che siano valutati economicamente) o un Usa il valore (almeno affettivo, pensa a una lettera, a una cartolina o a una foto).


Pertanto, in relazione all'articolo 629 cp la condotta di "chiunque, attraverso la violenza o la minaccia, costringendo qualcuno a fare o omettere qualcosa, procuri a se stesso o agli altri un ingiusto profitto con gli altri". Per semplice estorsione la pena è quella della reclusione da 5 a 10 anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro. Invece, per estorsione aggravata, si prevede che la reclusione sarà dai 6 ai 20 anni e la multa sarà di 1.032 euro a 3.098 euro.


Cos'è la minaccia, il reato?
Chiunque, per mezzo di violenze o minacce, costringendo qualcuno a fare o omettere qualcosa, procurando a se stesso o agli altri un ingiusto profitto con gli altri, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con una multa da 1.000 euro a 4.000 euro .
La pena è da sette a venti anni di reclusione e multe da € 5.000 a € 15.000, se una qualsiasi delle circostanze esposte nell'ultimo paragrafo dell'articolo precedente è favorevole.

reato di estorsione


La minaccia è un crimine contro la libertà dell'individuo ed è penalizzata da un'ammenda (fino a 51 euro) e, nei casi più gravi (previsto dall'articolo 612, secondo comma, del CC con la reclusione fino a un anno .
Il crimine di minaccia esiste se un individuo è intimidito dalla prospettiva di un danno ingiusto alla persona o alla proprietà di una tale misura da limitare la sua libertà psichica.


È un crimine di natura pericolosa, in quanto può rappresentare l'antecedente di atti dannosi concreti; tuttavia, ogni minaccia deve essere adeguatamente valutata in base alle condizioni, alle condizioni dell'agente e all'effetto sulla vittima.
Ulteriori circostanze aggravanti sono ulteriormente previste dalla legge: art. 71 del Decreto Legislativo n. n. 159/2011, cd. codice delle leggi antimafia, in sostituzione dell'art. 7 della legge n. 575/1965 prevede che le sanzioni previste per i reati di cui all'art. 612 c.p. aumentato di un terzo alla metà se il reato è stato commesso da una persona sottoposta a misura definitiva a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione previsto e fino a tre anni dal momento in cui l'esecuzione è cessata.


L'art. 1 della legge 107/1985 prevede che se il reato è commesso di persona, la persona gode della protezione speciale prevista dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici (Conv. New York il 14 dicembre 1973), un aumento della pena dovrebbe essere applicato da un terzo alla metà, a condizione che tali reati siano stati determinati, anche indirettamente, dalle funzioni del reo.

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La differenza del reato di minaccia e il reato di intimidazione?
Chiunque minaccia di commettere crimini contro la sicurezza pubblica , o atti di devastazione o saccheggio , in modo da impedire la paura pubblica , è punito con la reclusione fino a un anno.
Per designare la minaccia del crimine, l'intimidazione progettando un pericolo è essenziale anche se non è necessario che la minaccia si verifichi concretamente. L'unica intimidazione con una minaccia rende il crimine configurabile.


La Corte Suprema ha anche chiarito che, per stabilire la minaccia del crimine, non è necessario che la minaccia sia grave o provenga da un soggetto il cui pericolo è provato: se la persona è incensata e la minaccia generale, anche se è intimidito, l'infrazione è la stessa.


La Corte Suprema ha stabilito che "In termini di minaccia, la norma incriminante di cui all'art. 612 c.p. non richiede che il male minacciato debba essere notevole, ma deve anche arrivare alla conclusione opposta, dato che la gravità della minaccia è oggetto di una disposizione specifica nel secondo paragrafo che, di fatto, assegna il valore di circostanza aggravante (ritenendo il giudizio di merito nel merito che aveva escluso la configurabilità del reato perché l'espressione usata per "farla pagare" non presentava le connotazioni della prospettiva di un male ingiusto e notevole ".


La differenza tra i due reati non è così sottile. L'articolo 612 del codice penale parla di una minaccia quando qualcuno provoca un comportamento minerario nei confronti di qualcuno, esponendo un danno ingiusto in senso generale. Si parla di violenza privata, nell'articolo 610 del Codice penale, quando la stessa minaccia serve come mezzo per raggiungere uno scopo preciso.

Quindi quando è diretto a forzare qualcuno: a fare, tollerare o omettere qualcosa. La conseguenza è quella di un evento non di semplice pericolo, ma di danno concreto. È violenza privata, quindi, ogni comportamento che coincide con la volontà del soggetto passivo, che vive l'intimidazione ricevuta come limitazione concreta della propria libertà di scelta e autodeterminazione.