Diffamazione a mezzo stampa e calunnia sul web, avvocato

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Molte persone credono che sia sufficiente stampare una pagina web o un commento sociale per ottenere una prova del valore legale da allegare a un reclamo per diffamazione. Procedendo in questo modo, al contrario, non ha valore legale in quanto non è possibile garantire l'origine del documento e la controparte può disapprovare la sua validità sulla base del principio di cui all'art. 2712 cod. civ.


Va notato, tuttavia, che la pubblicazione di immagini o scritti ingannevoli su un sito Web o social network o su una chat di gruppo whatsapp o la creazione di un sito Web diffamatorio è stata rinviata al caso di diffamazione commessa "con qualsiasi altri mezzi di pubblicità ", di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale.
La diffamazione del sito Web non viene consumata anche al momento della divulgazione del messaggio offensivo, ma al momento della sua percezione da parti che sono "terze parti" nei confronti del trasgressore e del trasgressore. commento che si trova sui social network o su whatsapp group chat è offensivo, la sua condotta costituisce la diffamazione aggravata (595 cp, vedi Criminal Code Criminal No. 24431/15).


Anche l'invio di e-mail con contenuto diffamatorio, realizzato attraverso l'uso di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e la possibilità che tra gli utenti del messaggio vi sia anche la persona a cui vengono indirizzate le espressioni offensive, non consente di modificare il titolo del reato nei vari casi di pregiudizio (C, Sezione V, 16.10.2012, n. 44980).

 

Differenza tra diffamazione e calunnia

Differenza tra diffamazione e calunnia quale è?
La calunnia è ingannare falsamente qualcuno che è noto per essere innocente di un reato davanti all'autorità giudiziaria.
L'atto diffamatorio che - a differenza della legge di insulto - non è stato depenalizzato, e anche se è commesso su Facebook, implica ulteriore aggravamento con l'uso del "mezzo pubblicitario". È proprio l'estrema virilità dello strumento telematico a giustificare una pena più grave e severa rispetto alla stessa condotta condotta fuori da Internet.


I reati commessi, diffamazione?
La Cassazione (Cass. inviato. n. 5499 del 10 marzo 2014) ha stabilito che il diritto alla satira non può andare oltre a fare chiare allusioni a determinati argomenti. Altrimenti, spari al reato di diffamazione. La soddisfazione non dovrebbe essere la scusa per confrontare i destinatari della satira stessa. La soddisfazione, in sostanza, è la riproduzione ironica e non la storia di un fatto.


A differenza dei media tradizionali, su Internet, le notizie e i commenti non sono solitamente il risultato di attività professionali e non sono soggetti a un sistema di controlli interni professionali. E se una tale circostanza può essere un guadagno in termini di libertà e spontaneità della comunicazione, si traduce anche in meno autorità e meno fiducia pubblica nella credibilità del contenuto esposto.


La giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mai dubitato che le espressioni di vasta portata che caratterizzano certi "standard aperti" (anche le norme incriminanti) possano essere lette nel senso di includere nella predizione del legislatore gli strumenti telematici, sebbene non esplicitamente indicati dalla littera legis . In effetti, il riferimento a "qualsiasi altro mezzo di pubblicità" di cui all'articolo 595 quater, paragrafo 3, ha consentito a Internet di essere ingannato più seriamente.


Infatti, sia la Costituente che il legislatore non hanno ritenuto opportuno elencare "i mezzi tecnici appropriati" per la trasmissione di notizie (ma anche di opinioni, concetti e critiche), vincolando l'interprete alla recinzione di un numerus clausus, ma, in considerazione dell'imprevedibilità (e rapidità) del progresso tecnologico, hanno preferito elaborare categorie generali, lasciando all'interprete il compito di verificare se, alla luce delle innovazioni tecniche nuove e in corso e dell'introduzione di nuovi strumenti di comunicazione, il caso concreto può essere ricondotto a quello astratto fornito dalla norma.

diffamazione

I reati commessi con calunnia?
La versione più grave del reato di diffamazione è prevista per chi pubblica un'offesa sui giornali: la carta stampata mantiene ancora l'aggressione più pesante, vale a dire l'uso della "stampa", che ha un normale sito internet, tra cui Facebook, non può essere equiparato (a meno che non abbia requisiti professionali, come la versione online di un giornale)


La prima cosa da fare è procurarsi la prova del crimine. Questo passaggio è fondamentale se si tiene conto che i post postmoderni vengono spesso pubblicati in un momento di impeto e rabbia, ma dopo una ponderazione più attenta dei fatti e delle circostanze vengono cancellati con il timore di conseguenze legali. Tuttavia, la cancellazione avviene quando la maggior parte del danno è ora completata, quindi è ancora possibile procedere sia in procedimenti penali che civili per danni.


Per ottenere il test è anche consigliabile leggere il post ad alcuni conoscenti (anche ai parenti) che potrebbero, in futuro, confermare di aver letto il contenuto o di aver visto l'immagine offensiva. Questa è la testimonianza che, naturalmente, è uno dei veicoli più utilizzati per mostrare alla corte le sue ragioni.
In ogni caso, è bene stampare la pagina, fotografarla o anche meglio creare un'immagine digitale (i cosiddetti screenshot) per conservarla e mostrarla al giudice allegando il file originale e stampando.