Contrabbando, traffico, vendita e possesso di armi, avvocato

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Chiunque detenga armi o istituti di credito soggetti a reclamo ai sensi dell'articolo 38 del testo unico del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, o munizioni senza presentare un reclamo all'Autorità quando il reclamo è richiesto, è punito con un arresto da tre a dodici mesi o con una multa fino a trecentotrentadue.
Chiunque, avendo notato che armi o munizioni si trovano in un luogo in cui risiede, omette di sporgere denuncia alle autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con una multa fino a duecentocinquantadue euro.


I reati per traffico e contrabbando di armi?
Il traffico illecito di armi costituisce, nel vasto panorama del commercio illegale, uno dei più difficile da monitorare e dove si hanno informazioni particolarmente frammentario1. Ciò è dovuto principalmente all'assenza, in molti paesi, sistemi che possono fornire una raccolta e un'analisi sistematica dei dati affrontare il più ampio commercio di armi e meccanismi di controllo efficaci finite movimenti di armi verso altri paesi.


La presente direttiva ha a sua volta modificato e integrato la direttiva 91/477 / CEE, che costituisce la legislazione comunitaria di base sulle armi. L'aggiornamento della presente direttiva è diventato necessario a causa della persistente disuguaglianza della legislazione sugli armamenti degli Stati membri, ma anche a causa dell'adesione in corso della Comunità europea al protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000 (il protocollo è il 31 maggio 2001 e la firma della Commissione a nome della Comunità è il 16 gennaio 2002).


Occorre anzitutto notare che il decreto è stato adottato senza rispettare il termine fissato dalla legge di delega, che era quindi quello fissato dalla direttiva per il suo recepimento.

reati per traffico e contrabbando di armi


Come accennato in precedenza, l'art. 8 dello stesso decreto prevede che le nuove disposizioni entreranno in vigore in maniera indistinta (comprese le sanzioni) il 1 ° luglio 2011. Non meno l'art. 6, quarto comma, del decreto legislativo n. n. 204 del 2010 prevede che anche oltre tale data le norme applicabili continueranno ad applicarsi fino a quando non saranno emanate le norme previste da diverse disposizioni del Decreto per l'attuazione delle modifiche apportate.

In particolare, ciò riguarda l'applicazione delle nuove disposizioni sulla certificazione medica per il rilascio di armi d'acquisto o di possesso di armi e nel campo delle armi giocattolo.
Il d.lgs. 26.10.2010, n. 204 (entrato in vigore il 1 ° luglio 2011), che recepisce la direttiva 2008/51 / CE, ha significativamente interpolato la legislazione sulle armi, modificando alcune disposizioni introduzione di norme definitive definitive.


Il decreto riguarda direttamente le norme penali in materia di armi, ma ha apportato modifiche significative a numerose disposizioni amministrative che contribuiscono alla definizione di sanzioni penali, in alcuni casi modificando profondamente il profilo reale dei reati. La direttiva stessa ha a sua volta modificato e integrato la direttiva 91/477 / CEE, che costituisce la legislazione comunitaria di base sulle armi.

reato per possesso e vendita di armi


Il reato per possesso e vendita di armi?
L'aggiornamento della presente direttiva è diventato necessario a causa della persistente disparità delle legislazioni degli Stati membri, ma anche a causa dell'adesione in corso della Comunità europea al protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco nel frattempo. parti e componenti e munizioni, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15.11.2000.

La direttiva in questione è stata implementata attraverso il d.lgs. 30.11.1992, n. 527, che, peraltro, si concentrava sulla sua disciplina sulla Carta europea delle armi da fuoco, istituita in occasione di una regolamentazione sovranazionale, mentre il legislatore nazionale considerava la compatibilità generale della legislazione sulle armi interne con i principi stabiliti dalla quello comunitario.


Chiunque, senza la licenza dell'Autorità , quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori dalla sua casa o proprietà, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.
È in arresto da diciotto mesi a tre anni che, al di fuori della propria casa o delle proprie cose, porta un'arma per la quale non ha la licenza.
Se uno qualsiasi dei fatti forniti dalle precedenti disposizioni viene commesso al posto di una competizione o di una riunione di persone, o di notte in un luogo abitato, le sanzioni sono aumentate.


Elemento materiale del reato di cui all'art. 697, co. 1 cp consiste nel possesso di un'arma non immediatamente denunciata all'Autorità di pubblica sicurezza, dove detenzione significa l'esercizio, in maniera mediata o immediata, di un potere di fatto sulla stessa arma, con la consapevolezza di averlo contra legem per un tempo apprezzabile e al di fuori della vigilanza di coloro che hanno un significativo potere legale su di esso.


Concretamente, l'arte. 38 di T. U.L.P.S., in merito all'obbligo immediato di denunciarlo, deve essere stabilito non appena inizia la detenzione automatica dell'arma, indipendentemente dalla causa.
Per questo motivo, l'obbligo di denunciare la detenzione è istituito nelle mani di tutti coloro che hanno ricevuto il prestito, la consegna, l'affidamento, la custodia o l'arma delle merci.


Tuttavia, nel caso di trasferimento dell'arma, il reclamo deve essere presentato dal precedente detentore, senza che ciò esoneri il nuovo possessore dal presentare un ulteriore reclamo.
Paragrafo 2 dell'art. 697 cp., Tuttavia, esamina la condotta di coloro che non riescono a riferire alle autorità di essere a conoscenza del fatto che le armi o le munizioni sono depositate in un luogo di residenza.