Avvocato penalista esperto Reato di abusi, violenza di genere, femminicidio: Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze Bari Catania Venezia Verona Messina Padova Trieste Taranto Brescia Parma Prato Modena Reggio Calabria Reggio Emilia Perugia Livorno Ravenna Cagliari Foggia Rimini Salerno Ferrara Sassari Latina Giugliano in Campania Monza Siracusa Pescara Bergamo Forlì Trento Vicenza Terni Bolzano Novara Piacenza Ancona Andria Arezzo Udine Cesena Barletta
Un decreto legge di agosto 2013, convertito in legge con modifiche nel il prossimo ottobre, ci ha introdotto nella nostra legge, nel campo del diritto sostanziale penale e procedurale, una serie di misure, preventive e repressive, per combattere la violenza contro le donne in tutte le sue forme (cfr. violenza di genere), espressamente riconosciuto dalla Dichiarazione di Vienna del 1993 come uno violazione dei diritti fondamentali delle donne e considerata una violazione dei diritti Umani.
Quali sono I reati di abusi, violenza femminile?
L'intervento di emergenza del governo, che ha definito la violenza maschile sul le donne una vera emergenza sociale, sottolineando il carattere per così dire contingente al fenomeno piuttosto che alla sua natura sistemica e strutturale, il che ha suggerito la riflessione e la ponderazione nell'esame dei bisogni stabiliti dal la misura, quindi l'opposto di un uso di emergenza della legge penale, sarebbe era giustificato - come testimoniano le stesse parole di presentazione del decreto, preceduto e facilitato dall'amplificazione mediatica degli episodi di violenza, a cui è un orientamento socio-culturale di sostanziale rifiuto del fenomeno – dal necessità e urgenza straordinarie per introdurre misure per rafforzare la protezione delle vittime e prevenire più efficacemente i perpetratori del loro danno.
Tuttavia, le voci critiche che sono sorte tra i primi commentatori della misura sulla possibilità di qualificare il decreto (che, tuttavia, contiene aspettative estremamente elevate varia) come caratterizzato dai requisiti di necessità e urgenza per in particolare per quanto riguarda l'azione legislativa in materia penale sostanziale, che, secondo alcuni, richiede, per un'efficace prevenzione e contrazione di un fenomeno così radicato, come quello della violenza maschile contro le donne, riforme più organiche, incisive e di ampia portata, e una riforma globale del Sistema.
Né il codice penale né la legge in questione contengono una definizione di violenza di genere. Invece, le nozioni di "violenza domestica" sono standardizzate (o violenza all'interno della famiglia) e "violenza assistita".
Questa nozione, senza una definizione legale nell'ordine interno, dovrà essere preso in prestito dalla letteratura criminologica che è il punto di partenza per l'operatore legge e, come concetto giuridico, la nozione correlata di violenza domestica fornito dalla legge in esame, così come i numerosi testi legali internazionali che il governare non solo nel contesto delle relazioni intracomunitarie, ma in relazione al fenomeno nella sua interezza.
Tuttavia, nella nuova legislazione oltre al richiamo della nozione connessa di violenza domestica, c'è un chiaro, anche implicito riferimento a uno dei requisiti che segnano il concetto: essere un tipo di violenza "non occasionale", ma l'interazione all'interno di un rapporto di tensione tra la vittima e la vittima, caratterizzato dalla specificità e unicità della sua direzionalità offensiva in danno a uno una certa persona legata al suo aggressore da una relazione sentimentale, di cui "L'appartenenza al genere" ha avuto un'incidenza specifica nella sua scelta disoggetto passivo.
Que cosa dice la legge sul femminicidio?
Il c.d. La legge sul femminicidio (legge n. 93 del 14 agosto 2013, mod., N. 119 del 15 ottobre 2013) ha introdotto una serie di misure preventive e repressive nel settore del diritto penale sostanziale e procedurale, combattere la violenza contro le donne per motivi di genere (maltrattamenti, stalking, percosse, ferimenti, anche nei casi più gravi, omicidio).
Per quanto riguarda il femminicidio, che racchiude il concetto culturale di violenza di genere, è un'espressione che descrive il fenomeno con riferimento alle sue basi empirico-criminologiche, sottolineando la posizione o il ruolo dell'autore.
La domanda che negli ultimi anni è stata appesantita da serie di episodi di cronaca sta facendo del male alle persone di destra sull'opportunità o meno di introdurre nel nostro stesso ordine, oltre al "neutro" letteralmente e politicamente fatti di un reato femminicidio ad hoc, da intendersi come un omicidio commesso dagli uomini a scapito delle donne "in quanto tali", quindi in un significato specifico che non include tutte le uccisioni di donne, per qualsiasi causa e in qualsiasi contesto.
Indipendentemente dall'analisi del fenomeno sotto un profilo criminale, ciò che dovrebbe veramente disturbare e scuotere le coscienze è la crescente fragilità dell'uomo e il suo intrinseco bisogno di riaffermare il suo primato verso le donne nel sociale, sul posto di lavoro e purtroppo all'interno delle molteplici dinamiche relazionali e familiari.
Il femminicidio è un fenomeno che caratterizza la nostra società e che solo negli ultimi anni è finito sotto la lente dell'opinione pubblica e delle istituzioni.
Le statistiche hanno confermato che i poliziotti e gli operatori socio-legali, ospedalieri e percepiscono ogni giorno, o che il feminicidio copre principalmente una dimensione domestica: più del 70% delle vittime è stato ucciso da un membro della famiglia, coniuge, partner, fidanzato, amante o ex compagno.
Da non trascurare, tuttavia, nemmeno i casi di femminicidio che si verificano nelle relazioni di vicinato, nel lavoro o semplici conoscenti.
Il fenomeno è allarmante e in crescita. Nel 2015, il bilancio per le donne vittime era di 128; nei primi mesi del 2016 c'è stato solo un leggero calo, circa 116 casi ma, in ogni caso, la fotografia del caso rimane ancora seria e sconcertante.
Dall'inizio del 2017, ci sono circa 29 casi, nonostante le accuse di persecuzione (articolo 612 Bis C. p.), Lesioni (articolo 582 Cp.) E maltrattamento familiare (articolo 572 Cp)